Pagamento unico per azienda

La riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 introduce un nuovo sistema di pagamento unico per azienda e separa gli aiuti dalla produzione (disaccoppiamento). La maggior parte delle organizzazioni comuni di mercato (OCM) sono passate al nuovo sistema nel 2005 o nel 2006 (ad eccezione dei nuovi Stati membri). Tenendo conto di alcuni criteri (ecocondizionalità), gli aiuti diretti esistenti possono essere mantenuti fino al 2012, ma saranno ridotti in modo progressivo. Alcune colture beneficiano di un aiuto supplementare per compensare la perdita di reddito causata dalla modulazione e dal passaggio al pagamento unico.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [Vedi atti modificativi].

SINTESI

I due pilastri della riforma della politica agricola comune (PAC) del giugno 2003 si basano sul disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori (separazione tra aiuti e produzione) e sull'introduzione del regime di pagamento unico. La PAC si fonda su un sistema di aiuti diretti connessi alla superficie dell'azienda, alla produzione o al numero di capi di bestiame. Con il disaccoppiamento, gli aiuti sono versati ai produttori in modo assolutamente indipendente dal tipo di produzione.

PAGAMENTI DIRETTI

Condizionalità

L'agricoltore beneficia di pagamenti diretti a condizione di mantenere le proprie terre in buone condizioni agronomiche e di rispettare le norme in materia di sanità pubblica, di salute delle piante e degli animali, di ambiente e di benessere degli animali (ecocondizionalità) contenute nel regolamento

Qualora, per negligenza, l'azienda non ottemperi a tali norme, i pagamenti diretti possono essere ridotti del 5% al massimo. In caso di infrazione dolosa, detti pagamenti sono ridotti di almeno il 20%, ma è anche possibile che il produttore sia escluso completamente dal beneficio dell'aiuto. Tale riduzione può non essere applicata per importi inferiori o pari a 100 EUR per agricoltore e per anno civile. Si può decidere di non applicare la riduzione anche quando, tenuto conto della sua gravità, portata e persistenza, un caso di inadempienza è considerato di importanza minore.

Gli importi non spesi vengono accreditati al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che nel 2007 ha sostituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). Gli Stati membri possono tuttavia trattenere il 25% di tali somme.

Nel marzo 2007 la Commissione ha presentato una relazione sul funzionamento del sistema della condizionalità (V. rubrica "Atti collegati").

Riduzione progressiva, modulazione e disciplina di bilancio

Tra il 2005 e il 2012 i pagamenti diretti, ad eccezione di quelli destinati agli agricoltori delle regioni ultraperiferiche (esdeenfr) e delle isole del Mar Egeo, sono ridotti ogni anno secondo il seguente schema: - 3% nel 2005, - 4% nel 2006 e - 5% all'anno negli anni a seguire (riduzione progressiva). Gli importi risparmiati secondo tale "modulazione" sono ripartiti tra gli Stati membri e destinati alle misure di sviluppo rurale sostenute dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Ciascuno Stato membro riceve almeno l'80% degli importi generati. Questa percentuale può arrivare al 90% nei casi in cui occorre compensare la soppressione del meccanismo d'intervento per la segale.

Per non penalizzare le piccole aziende, gli agricoltori potranno beneficiare di aiuti supplementari.

Consulenza aziendale

Gli agricoltori possono partecipare al sistema di consulenza istituito dagli Stati membri. Tale sistema deve garantire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC)

Ogni Stato membro istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo che consente di controllare le domande di pagamento presentate dalle aziende. Mediante tale sistema lo Stato può controllare le particelle agricole, i diritti di pagamento e le domande di aiuto.

Modalità di pagamento

I pagamenti sono effettuati una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda. L'importo supplementare dell'aiuto è versato entro il 30 settembre successivo all'anno in questione. La Commissione può decidere di prorogare il periodo di pagamento nel settore dei grassi e autorizzare anticipi. Non hanno diritto ai pagamenti gli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni per beneficiarne.

PAGAMENTO UNICO

Il pagamento unico è un aiuto attribuito agli agricoltori indipendentemente dalla loro produzione. Questo regime di sostegno è stato introdotto per garantire stabilità del reddito agli agricoltori e per migliorare la competitività e la sostenibilità dell'agricoltura europea.

Massimali nazionali

Per ciascuno Stato membro i pagamenti unici non devono superare i massimali indicati nelle tabelle seguenti (in milioni di EUR):

Paese

2006

2007

2008

2009

2010

Belgio

580

593

607

614

612

Danimarca

1 015

1 021

1 027

1 030

1 030

Germania

5 647

5 696

5 744

5 770

5 774

Grecia

2 144

2 171

2 365

2 368

2 178

Spagna

4 635

4 650

4 031

4 839

4 840

Francia

8 236

8 283

8 382

8 408

8 416

Irlanda

1 335

1 337

1 340

1 342

1 341

Italia

3 792

3 814

4 151

4 163

4 185

Lussemburgo

37

37

37

37

37

Paesi Bassi

428

834

846

853

853

Austria

633

737

743

746

745

Portogallo

504

571

609

610

609

Finlandia

562

564

566

567

566

Svezia

671

755

760

763

763

Regno Unito

3 945

3 961

3 977

3 986

3 976

Paese

2006

2007

2008

2009

2010

Bulgaria

-

200

247

287

328

Repubblica ceca

294

378

470

560

645

Estonia

27

40

51

61

71

Cipro

12

18

27

32

36

Lettonia

44

61

76

90

104

Lituania

114

155

193

230

267

Ungheria

446

540

678

807

934

Malta

1

2

3

3

4

Romania

-

442

532

623

712

Polonia

980

1 264

1 579

1 877

2 162

Slovenia

44

59

74

88

102

Slovacchia

127

161

202

240

277

(Massimali aggiornati secondo le ultime modifiche)

Riserva nazionale

Gli Stati membri costituiscono una riserva nazionale che viene utilizzata per prevenire il rischio di abbandono di alcuni terreni agricoli e per concedere aiuti ai nuovi agricoltori e a quelli che si trovano in una situazione considerata particolare.

Tale riserva è composta da:

Attribuzione del pagamento unico 15. Per ricevere un pagamento unico gli agricoltori devono aver beneficiato in precedenza di determinati aiuti diretti. Il pagamento unico è calcolato in base agli aiuti ricevuti dagli agricoltori nel corso di un periodo di riferimento (costituito in linea di massima dagli anni 2000, 2001 e 2002; in determinate circostanze possono però essere considerati anni di riferimento il 1997, il 1998 e il 1999). Il regolamento contiene l'elenco dei pagamenti che sono presi in considerazione nell'attribuzione del pagamento unico e in particolare i pagamenti basati sulle superfici e altri pagamenti attribuiti a titolo di sostegno (ad esempio, il premio di destagionalizzazione, il premio all'abbattimento, i premi speciali per i bovini maschi e per le vacche nutrici e il premio per i prodotti lattiero-caseari).

Utilizzazione dei terreni

Dà diritto all'aiuto qualsiasi superficie coltivata, ad eccezione di alcune colture permanenti. Tuttavia le superfici coltivate a luppolo, le superfici a oliveto, le superfici coltivate a banane, le colture permanenti di ortofrutticoli e i vivai sono ammissibili all'aiuto.

I terreni ritirati dalla produzione beneficiano anch'essi di un diritto all'aiuto, a condizione che siano rispettati gli obblighi della condizionalità. Possono anche essere destinati alla coltivazione di semi oleosi o alla produzione di biomassa per usi non alimentari.

Attuazione a livello regionale

Gli Stati membri hanno facoltà di regionalizzare il regime dei pagamenti. In questo caso sono fissati dei massimali regionali, il cui importo è ripartito tra gli agricoltori della regione. Il valore unitario dei diritti può dunque variare a seconda che l'attuazione sia regionale o centralizzata.

Attuazione parziale

Per contrastare l'abbandono dei terreni gli Stati membri hanno avuto la possibilità di ricorrere a un'attuazione parziale del sistema di pagamento unico. In questo caso essi conservano una parte dell'aiuto e la versano agli agricoltori sotto forma di pagamento supplementare, oltre al pagamento unico. La parte versata sotto forma di pagamento unico dipende dal prodotto agricolo.

Esclusione facoltativa

Gli Stati membri hanno inoltre avuto la possibilità di escludere alcuni aiuti dal regime di pagamento unico, come l'aiuto per i seminativi nei paesi nordici, il premio per i prodotti lattiero-caseari e alcuni aiuti a favore dei produttori delle regioni ultraperiferiche.

Comunicazione

Gli Stati membri e la Commissione si scambiano le informazioni necessarie all'attuazione del regolamento.

Comitatologia

Per l'attuazione del regolamento la Commissione è assistita dal comitato di gestione dei pagamenti diretti (EN), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un membro della Commissione.

PREMI SUPPLEMENTARI

Frumento duro

Per il frumento duro è previsto un aiuto pari a 40 EUR per ettaro, inteso a migliorarne la qualità, per il quale sono state fissate delle superfici di base nazionali. Se la superficie per cui è presentata la domanda risulta superiore alla superficie di base, l'importo viene ridotto proporzionalmente.

In caso di attuazione parziale del regime di pagamento unico, viene versato, nel rispetto delle superfici di base nazionali, un supplemento del pagamento per superficie pari a 291 EUR/ettaro per la campagna 2006/2007. Se la superficie per cui è presentata la domanda supera il massimale, l'aiuto è ridotto proporzionalmente.

Colture proteiche

Per piselli, favette e lupini dolci l'aiuto ammonta a 55,57 EUR per ettaro, limitatamente ad una superficie massima garantita di 1,648 milioni di ettari per tutta l'Unione europea. In caso di superamento, l'aiuto viene ridotto proporzionalmente.

Riso

Per preservare talune zone di produzione tradizionali, i produttori di riso riceveranno un aiuto fissato in base alla resa, limitatamente alla superficie massima garantita degli Stati membri interessati. In caso di superamento, l'aiuto viene ridotto proporzionalmente.

Per maggiori informazioni, v. l'OCM del riso.

Frutta a guscio

I produttori di carrube, nocciole, noci, pistacchi e mandorle beneficiano di un aiuto comunitario fissato in funzione della superficie massima garantita attribuita a ciascuno Stato membro. Ai produttori in questione può essere inoltre concesso un aiuto nazionale di 120,75 EUR/ettaro. In caso di superamento, l'importo dell'aiuto viene ridotto proporzionalmente. L'aiuto comunitario è concesso a patto che gli agricoltori rispettino una densità minima di alberi e un'estensione minima degli appezzamenti.

Colture energetiche

È previsto un aiuto di 45 EUR/ettaro per i produttori di colture energetiche (colture destinate alla produzione di biocarburanti o di energia elettrica o termica), la cui produzione è oggetto di un contratto con uno stabilimento di trasformazione, entro i limiti di una superficie massima garantita di 1,5 milioni di ettari per tutta l'Unione europea. In caso di superamento, l'aiuto viene ridotto proporzionalmente.

Patate da fecola

Per i produttori di patate destinate alla produzione di fecola, a partire dalla campagna 2005/2006 è concesso un aiuto di 66,32 EUR per tonnellata di fecola. L'aiuto è subordinato alla conclusione di un contratto tra il produttore e la fecoleria.

Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari

I prodotti lattiero-caseari beneficiano di un premio annuale concesso a ciascuna azienda in funzione del quantitativo individuale di riferimento. A partire dal 2006 il premio corrisponde al quantitativo di riferimento moltiplicato per 24,49 EUR.

Dal 2004 al 2007, e negli anni successivi in caso di esclusione dal regime di pagamento unico, gli Stati membri versano pagamenti supplementari a ciascun agricoltore. Per ciascuno Stato membro viene stabilito un importo globale.

Per ulteriori informazioni, v. l'OCM del latte.

Aiuti regionali specifici per i seminativi

In Finlandia e in Svezia a nord del 62° parallelo, in caso di esclusione dal regime di pagamento unico delle produzioni cerealicole, dei semi oleosi, dei semi di lino, del lino e della canapa, gli agricoltori possono beneficiare di un aiuto di 24 EUR/tonnellata entro i limiti dei massimali fissati dalla Commissione.

Sementi

Per le sementi, se sono escluse dal regime di pagamento unico, l'aiuto è concesso nei limiti del massimale fissato dalla Commissione per gli aiuti supplementari.

Pagamenti per superficie per i seminativi

Questi pagamenti sono concessi in caso di attuazione parziale del regime di pagamento unico nel settore dei seminativi. Il pagamento per superficie è calcolato moltiplicando l'importo base di 63 EUR/tonnellata per la resa media cerealicola del piano di regionalizzazione relativo alla regione di cui trattasi. In caso di superamento delle superfici di base, il pagamento viene ridotto proporzionalmente a tutti gli agricoltori. Per il lino e la canapa, il pagamento per superficie è effettuato se è garantita la trasformazione.

Gli agricoltori devono mettere a riposo almeno il 10% dei seminativi oggetto di una domanda di pagamento. Le terre ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per prodotti che non sono destinati al consumo umano o animale e per le produzioni biologiche. Gli Stati membri possono corrispondere aiuti nazionali per coprire fino al 50% dei costi associati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione.

Pacchetto mediterraneo

Nel 2004 sono stati introdotti alcuni regimi di sostegno specifici per i prodotti mediterranei. Adottati con il nome di "pacchetto mediterraneo", questi regimi specifici riguardano il luppolo, il cotone, gli ulivi e il tabacco.

Ovini e caprini

Il premio per pecora è fissato a 21 EUR o a 16,8 EUR se l'agricoltore commercializza il latte di pecora. Per le capre, purché siano destinate alla produzione di carne e l'allevamento sia simile a quello degli ovini, il premio ammonta a 16,8 EUR per capo. È previsto un premio supplementare di 7 EUR per capo per gli allevatori di ovini e caprini nelle zone svantaggiate o in una zona geografica in cui la transumanza sia una pratica tradizionale.

Gli agricoltori che vendono l'azienda possono trasferire i diritti al premio. Se vi è trasferimento di diritti senza trasferimento dell'azienda, una percentuale non superiore al 15% di tali diritti è ceduta alla riserva nazionale. Gli Stati membri possono adottare le disposizioni necessarie per evitare che i diritti al premio siano trasferiti fuori dalle regioni in cui l'allevamento di ovini riveste un'importanza economica particolare. Inoltre, nell'assegnare i diritti al premio della riserva nazionale, danno la precedenza ai nuovi agricoltori, ai giovani agricoltori o ad altri agricoltori prioritari.

Per ulteriori informazioni v. l'OCM delle carni ovine e caprine.

Carni bovine

In caso di attuazione parziale del regime di pagamento unico per le carni bovine gli agricoltori possono esigere diversi premi:

Per maggiori informazioni v. l'OCM della carne bovina.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1782/2003 [adozione: consultazione CNS/2003/0006]

28.10.2003

-

GU L 270 del 21.10.2003

Atti modificativi

Entrata in vigore

Termine di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 21/2004

29.1.2004

-

GU L 5 del 9.1.2004

Regolamento (CE) n. 583/2004

1.5.2004

-

GU L 91 del 30.3.2004

Regolamento (CE) n. 864/2004

1.5.2004

-

GU L 161 del 30.4.2004

Regolamento (CE) n. 2217/2004

23.12.2004

-

GU L 375 del 23.12.2004

Regolamento (CE) n. 247/2006

15.2.2006

-

GU L 42 del 14.2.2006

Regolamento (CE) n. 319/2006

7.3.2006

-

GU L 58 del 28.2.2006

Regolamento (CE) n. 953/2006

6.7.2006

-

GU L 175 del 29.6.2006

Regolamento (CE) n. 1156/2006

5.8.2006

-

GU L 208 del 29.7.2006

Regolamento (CE) n. 1405/2006

3.10.2006

-

GU L 265 del 26.9.2006

Regolamento (CE) n. 2011/2006

1.1.2007

-

GU L 384 del 29.12.2006

Regolamento (CE) n. 2012/2006

1.1.2007

-

GU L 384 del 29.12.2006

Regolamento (CE) n. 2013/2006

1.1.2007

-

GU L 384 del 29.12.2006

Regolamento (CE) n. 552/2007

30.5.2007

-

GU L 131 del 23.5.2007

Regolamento (CE) n. 1182/2007

6.11.2007

-

GU L 273 del 17.10.2007

Regolamento (CE) n. 146/2008

28.2.2008

-

GU L 46 del 21.2.2008

MODIFICA DEGLI ALLEGATI

Allegato I – Elenco dei regimi di sostegno:

Regolamento (CE) n. 864/2004 [Gazzetta ufficiale L 161 del 30.4.2004];

Regolamento (CE) n. 2183/2005 [Gazzetta ufficiale L 347 del 30.12.2005];

Regolamento (CE) n. 247/2006 [Gazzetta ufficiale L 42 del 14.2.2006];

Regolamento (CE) n. 319/2006 [Gazzetta ufficiale L 58 del 28.2.2006];

Regolamento (CE) n. 1405/2006 [Gazzetta ufficiale L 265 del 26.9.2006];

Regolamento (CE) n. 2012/2006 [Gazzetta ufficiale L 384 del 29.12.2006];

Regolamento (CE) n. 2013/2006 [Gazzetta ufficiale L 384 del 29.12.2006];

Regolamento (CE) n. 1182/2007 [Gazzetta ufficiale L 273 del 17.10.2007].

Allegato II – Massimali nazionali:

Regolamento (CE) n. 864/2004 [Gazzetta ufficiale L 161 del 30.4.2004];

Regolamento (CE) n. 319/2006 [Gazzetta ufficiale L 58 del 28.2.2006];

Regolamento (CE) n. 1182/2007 [Gazzetta ufficiale L 273 del 17.10.2007];

Regolamento (CE) n. 293/2008 [Gazzetta ufficiale L 90 del 2.4.2008].

Allegato III –Criteri di gestione obbligatori:

Regolamento (CE) n. 21/2004 [Gazzetta ufficiale L 5 del 9.1.2004].

Allegato IV –Buone condizioni agronomiche e ambientali:

Regolamento (CE) n. 864/2004 [Gazzetta ufficiale L 161 del 30.4.2004];

Regolamento (CE) n. 247/2006 [Gazzetta ufficiale L 42 del 14.2.2006];

Regolamento (CE) n. 1405/2006 [Gazzetta ufficiale L 265 del 26.9.2006].

Allegato V – Regimi di sostegno compatibili:

Regolamento (CE) n. 864/2004 [Gazzetta ufficiale L 161 del 30.4.2004];

Regolamento (CE) n. 1182/2007 [Gazzetta ufficiale L 273 del 17.10.2007].

Allegato VI – Elenco dei pagamenti diretti:

Regolamento (CE) n. 864/2004 [Gazzetta ufficiale L 161 del 30.4.2004];

Regolamento (CE) n. 319/2006 [Gazzetta ufficiale L 58 del 28.2.2006];

Regolamento (CE) n. 2013/2006 [Gazzetta ufficiale L 384 del 29.12.2006].

Allegato VII – Calcolo dell'importo di riferimento:

Regolamento (CE) n. 864/2004 [Gazzetta ufficiale L 161 del 30.4.2004];

Regolamento (CE) n. 2183/2005 [Gazzetta ufficiale L 347 del 30.12.2005];

Regolamento (CE) n. 319/2006 [Gazzetta ufficiale L 58 del 28.2.2006];

Regolamento (CE) n. 1156/2006 [Gazzetta ufficiale L 208 del 29.7.2006];

Regolamento (CE) n. 2011/2006 [Gazzetta ufficiale L 384 del 29.12.2006];

Regolamento (CE) n. 2013/2006 [Gazzetta ufficiale L 384 del 29.12.2006].

Allegato VIII – Massimali nazionali:

Regolamento (CE) n. 864/2004 [Gazzetta ufficiale L 161 del 30.4.2004];

Regolamento (CE) n. 118/2005 [Gazzetta ufficiale L 24 del 27.1.2005];

Regolamento (CE) n. 319/2006 [Gazzetta ufficiale L 58 del 28.2.2006];

Regolamento (CE) n. 1156/2006 [Gazzetta ufficiale L 208 del 29.7.2006];

Regolamento (CE) n. 2013/2006 [Gazzetta ufficiale L 384 del 29.12.2006];

Regolamento (CE) n. 1182/2007 [Gazzetta ufficiale L 273 del 17.10.2007].

Allegato VIII bis – Massimali nazionali (nuovi Stati membri):

Regolamento (CE) n. 583/2004 [Gazzetta ufficiale L 91 del 30.3.2004];

Regolamento (CE) n. 864/2004 [Gazzetta ufficiale L 161 del 30.4.2004];

Regolamento (CE) n. 319/2006 [Gazzetta ufficiale L 58 del 28.2.2006];

Regolamento (CE) n. 1156/2006 [Gazzetta ufficiale L 208 del 29.7.2006];

Regolamento (CE) n. 2011/2006 [Gazzetta ufficiale L 384 del 29.12.2006];

Regolamento (CE) n. 2013/2006 [Gazzetta ufficiale L 384 del 29.12.2006];

Regolamento (CE) n. 552/2007 [Gazzetta ufficiale L 131 del 23.5.2007];

Regolamento (CE) n. 1182/2007 [Gazzetta ufficiale L 273 del 17.10.2007].

Allegato X – Zone di produzione tradizionali di frumento duro:

Regolamento (CE) n. 583/2004 [Gazzetta ufficiale L 91 del 30.3.2004].

Allegato XI bis –Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri:

Regolamento (CE) n. 583/2004 [Gazzetta ufficiale L 91 del 30.3.2004];

Regolamento (CE) n. 2011/2006 [Gazzetta ufficiale L 384 del 29.12.2006].

Allegato XI ter –Superfici di base nazionali a seminativi e rese di riferimento nei nuovi Stati membri:

Regolamento (CE) n. 583/2004 [Gazzetta ufficiale L 91 del 30.3.2004].

Le modifiche e le correzioni successive del regolamento (CEE) n. 1782/2003 sono state inserite nel testo di base. La versione consolidata (pdf) ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Modalità di applicazione

Regolamento (CE) n. 795/2004 [Gazzetta ufficiale L 141 del 30.4.2004] I pagamenti unici saranno versati a condizione che gli agricoltori rispettino le disposizioni in materia di condizionalità (ad esempio, l'ecocondizionalità). Il disaccoppiamento dei pagamenti comporterà il passaggio di una buona parte degli aiuti concessi all'agricoltura dalla "scatola gialla" (ad esempio, le restituzioni all'esportazione, ritenute causa di distorsioni commerciali per quanto riguarda le norme dell'OMC) alla "scatola verde" (ad esempio, le sovvenzioni allo sviluppo rurale, che producono distorsioni commerciali minime o nulle per quanto riguarda l'OMC).

I nuovi Stati membri possono beneficiare dei nuovi pagamenti unici anche senza rispettare la condizionalità. V. versione consolidata (pdf).

Regolamento (CE) n. 796/2004 [Gazzetta ufficiale L 141 del 30.4.2004] Questo regolamento precisa gli obblighi a carico sia degli Stati membri che dei singoli agricoltori in materia di conservazione dei pascoli permanenti. Esso specifica che deve essere predisposto un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto e per l'identificazione delle parcelle di riferimento. I controlli amministrativi e i controlli in loco devono essere effettuati in modo da garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti nonché dei requisiti e delle norme applicabili in materia di condizionalità. Si tratta di controlli relativi ai criteri di ammissibilità e alla condizionalità. Il regolamento stabilisce inoltre che i pagamenti diretti che rientrano nel suo ambito d'applicazione possono essere erogati soltanto dopo che sono stati ultimati i controlli relativi ai criteri di ammissibilità che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare. Esso stabilisce infine la base di calcolo degli aiuti e precisa le riduzioni e le esclusioni previste.

V. versione consolidata (pdf).

Regolamento (CE) n. 1973/2004 [Gazzetta ufficiale L 345 del 20.11.2004] Questo regolamento contiene le modalità d'applicazione dell'aiuto ai settori che beneficiano di un sostegno specifico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003. Esso disciplina inoltre l'attuazione dei regimi di sostegno nei nuovi Stati membri.

V. versione consolidata (pdf).

Modulazione volontaria

Regolamento (CE) n. 378/2007 [Gazzetta ufficiale L 95 del 5.4.2007] In alcuni casi gli Stati membri possono applicare una riduzione (denominata "modulazione volontaria") ai pagamenti diretti concessi sul loro territorio nel periodo 2007-2012. Gli importi risultanti dalla modulazione volontaria finanziano i programmi di sviluppo rurale sovvenzionati dal FEASR sul loro territorio.

Nuovi Stati membri

Decisione del Consiglio del 22 marzo 2004 [Gazzetta ufficiale L 93 del 30.3.2004] L'applicazione dei nuovi premi supplementari (nuovi pagamenti diretti o regimi di sostegno) avverrà in modo progressivo per i nuovi Stati membri, iniziando con il 25% nel 2004, il 30% nel 2005 e il 35% nel 2006. A decorrere da quest'ultimo anno i premi saranno aumentati gradualmente fino al 2013. I pagamenti diretti compensativi per il settore lattiero sono aumentati. Inoltre, sono state modificate le tabelle per quanto riguarda i contingenti e il tenore di materie grasse nei nuovi Stati membri.

Per tali paesi il pagamento unico per superficie viene mantenuto sino al 2007, come pure i pagamenti diretti complementari, mantenuti sino al termine del 2008 nell'ambito del regime suddetto.

Nell'ambito dei nuovi pagamenti per azienda, i pagamenti complementari potranno essere applicati dal 2005.

Regolamento (CE) n. 583/2004 [GU L 091 del 30.3.2004] Il regolamento stabilisce i massimali nazionali dei premi supplementari per i nuovi Stati membri. Il principio dell'introduzione progressiva di tali premi supplementari non si applica al settore dei foraggi essiccati.

Nella fase di avvio del nuovo regime dei pagamenti unici, in assenza di un periodo di riferimento, gli aiuti si baseranno sui pagamenti per ettaro regionalizzati e saranno ripartiti tra le regioni e divisi per il numero di agricoltori che rispettano i criteri di ammissibilità all'aiuto.

Condizionalità

Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione del sistema di condizionalità (ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori) [COM (2007) 147 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione evidenzia i problemi affrontati dagli Stati membri e dagli agricoltori nell'attuazione della condizionalità e propone azioni per migliorare tale sistema. Tale prima valutazione si basa sui controlli effettuati nel 2005 e nel 2006 dai servizi della Commissione nei dieci Stati membri e sarà seguita da una conclusione definitiva dopo la realizzazione di altri studi. Alla luce di questa valutazione, la Commissione intende fornire ulteriori informazioni sull'attuazione della condizionalità da parte degli Stati membri e presentare una proposta al Consiglio o un progetto normativo al comitato di gestione dei pagamenti diretti. Tale progetto riguarderà un certo numero di aspetti della condizionalità, compresa la sua introduzione nei nuovi Stati membri, la semplificazione di talune regole e la tolleranza in caso di in adempienze lievi.

Ultima modifica: 15.04.2008