Foraggi essiccati

L’organizzazione comune di mercato (OCM) nel settore dei foraggi essiccati mira a stabilizzare i prezzi definendo il regime degli aiuti e le modalità degli scambi con i paesi terzi. Resta operativa fino al 31 marzo 2008.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [Cfr atti modificativi].

SINTESI

A partire dal 1° aprile 2008 i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati agricoli.

Campo di applicazione

I prodotti interessati sono farine, pellet e altri condizionamenti di erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri prodotti simili da foraggio essiccati artificialmente con il calore, erba medica, lupinella, trifoglio e alcune altre leguminose essiccate al sole e macinate, i concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba e i prodotti disidratati risultanti dalla preparazione dei concentrati.

La campagna di commercializzazione inizia il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell’anno successivo.

Regime di aiuto

L’importo dell’aiuto ammonta a 33 euro per tonnellata. Esso viene concesso per i foraggi, previa trasformazione, a condizione che il tenore massimo di umidità si situi fra l’11% e il 14% e che il tenore di proteine grezze non sia inferiore, a seconda dei prodotti, al 15% o al 45% di materia secca.

Per ogni campagna di commercializzazione è fissato un quantitativo massimo garantito (QMG) di 4 960 723 tonnellate di foraggi disidratati o essiccati al sole. Per poter restare nei limiti della dotazione di bilancio prevista, se nel corso di una campagna di commercializzazione la quantità di foraggi essiccati prodotta nella Comunità supera il QMG, viene ridotto l’importo dell’aiuto negli Stati membri la cui produzione supera il rispettivo quantitativo nazionale garantito (QNG).

Le imprese di trasformazione che hanno chiesto un aiuto e il cui diritto all’anticipo è stato riconosciuto, possono ricevere un anticipo di 19,80 euro o di 26,40 euro per tonnellata se hanno costituito una cauzione di 6,60 euro per tonnellata. L’anticipo può anche essere versato prima del riconoscimento del diritto all’aiuto, a condizione che sia stata costituita una cauzione di importo pari a quello dell’aiuto, maggiorata del 10%.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per controllare il rispetto da parte delle imprese di trasformazione delle disposizioni comunitarie nel settore dei foraggi essiccati.

Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di foraggi che potevano beneficiare dell’aiuto nell’aiuto nella campagna precedente.

Scambi con i paesi terzi

Ai prodotti del settore dei foraggi essiccati si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Negli scambi con i paesi terzi sono vietate le tasse di effetto equivalente a un dazio doganale e l’applicazione di restrizioni quantitative all’importazione o di misure di effetto equivalente.

È possibile adottare misure di salvaguardia qualora il mercato comunitario rischi di subire perturbazioni causate dalle importazioni o dalle esportazioni.

Altre disposizioni

Salvo disposizioni contrarie del regolamento, al settore dei foraggi essiccati si applicano le norme del trattato relative agli aiuti di Stato

Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate per l’applicazione del regolamento.

Per l’attuazione del regolamento la Commissione è assistita dal comitato di gestione dei cereali (FR)

Entro il 30 settembre 2008 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sul settore dei foraggi essiccati, sulla base di una valutazione, concernente in particolare lo sviluppo delle superfici a leguminose foraggere e ad altri foraggi freschi, la produzione di foraggi essiccati ed i risparmi di combustibile fossile realizzati, corredata, se del caso, di proposte appropriate.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1786/2003

28.10.2003

-

GU L 270 del 21.10.2003

Atto(i) modificativo(i)

Entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 583/2004

1.5.2004

-

GU L 91 del 30.3.2004

Regolamento (CE) n. 456/2006

28.3.2006

-

GU L 82 del 21.3.2006

Le modifiche e le rettifiche apportate successivamente al regolamento (CE) n. 1786/2003 sono state inserite nel testo di base. Questa versione consolidata (pdf) ha unicamente valore documentario.

ATTI CONNESSI

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [Gazzetta ufficiale L 61 dell’8.3.2005].

Questo regolamento definisce le condizioni di ammissibilità dell’aiuto, i doveri delle imprese di trasformazione e degli acquirenti, le modalità di realizzazione dei controlli e le specifiche dei contratti, delle dichiarazioni di consegna, delle domande di aiuto e dei pagamenti dell’aiuto.

Cfr. la versione consolidata (pdf).

Ultima modifica: 07.03.2008