Organizzazione comune dei mercati dei cereali

L'organizzazione comune dei mercati (OCM) nel settore dei cereali consente di stabilizzare i prezzi fissando il regime degli aiuti e le modalità degli scambi con i paesi terzi. Il regolamento resta in vigore fino al 30 giugno 2008.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [v. atti modificativi].

SINTESI

A partire dal 1° luglio 2008 i prodotti contemplati dal campo di applicazione del regolamento in esame sono disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Il presente regolamento si inserisce nel quadro della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003 e reca un profondo rimaneggiamento dell'OCM dei cereali, precedentemente disciplinata dal regolamento (CEE) n. 1766/92.

L'OCM cereali prevede un regime d'intervento sul mercato interno e alcune misure a sostegno dei prodotti europei in sede di scambi sui mercati mondiali.

Campo d'applicazione

L'OCM cereali comprende:

La campagna di commercializzazione di questi prodotti si svolge tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

Mercato interno

L'intervento nel settore dei cereali è gestito dalla Commissione, coadiuvata dal comitato di gestione per i cereali (FR).

Il prezzo d'intervento per il commercio all'ingrosso è di 101,31 euro la tonnellata ed è soggetto a maggiorazioni mensili variabili secondo i mesi. Gli organismi d'intervento, designati dagli Stati membri (cfr. la rubrica "Centri d'intervento autorizzati" negli Atti collegati) acquistano il frumento tenero o duro, l'orzo, il granturco e il sorgo al prezzo d'intervento, che può variare secondo le circostanze. Tali acquisti possono avere luogo soltanto in determinati periodi fissati per ogni Stato membro.

Il granturco non sarà più soggetto all'intervento a partire dalla campagna 2009/2010, mentre nelle campagne 2007/2008 e 2008/2009 gli organismi d'intervento possono acquistarne quantitativi limitati (1 500 000 tonnellate nel 2007/2008 e 700 000 tonnellate nel 2008/2009).

Possono anche essere attivate particolari misure d'intervento quando lo richieda la situazione del mercato. Per alcuni prodotti è inoltre prevista una restituzione alla produzione, che viene fissata periodicamente.

Scambi con i paesi terzi

Per le importazioni e le esportazioni di cereali è necessario un titolo d'importazione o di esportazione rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta.

Alle importazioni si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune e, a certe condizioni, dei dazi addizionali. Questi ultimi si applicano, per esempio, alle importazioni effettuate ad un prezzo inferiore a quello notificato dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio, nonché ai prodotti che possono avere effetti negativi sul mercato comunitario.

La Commissione, assistita dal comitato, può concedere contingenti tariffari per talune importazioni. Questi vengono attribuiti secondo vari metodi, tenendo conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato comunitario e del suo equilibrio.

Le esportazioni di cereali, come tali o sotto altre forme (elencate nell'allegato III), possono essere sostenute da una restituzione all'esportazione. La restituzione può essere concessa periodicamente o mediante gara, secondo metodi tali da evitare ogni discriminazione tra gli operatori interessati.

Qualora il mercato comunitario dei cereali rischi di subire perturbazioni, le istituzioni possono vietare il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo e predisporre altre misure necessarie. Possono essere prese misure eccezionali anche quando i prezzi sul mercato mondiale minaccino l'approvvigionamento della Comunità.

Contesto

La prima organizzazione comune dei mercati dei cereali risale al 1962 ed è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 19. Da allora è stata più volte riformata, nel 1967, nel 1975 e nel 1992. La riforma dell'OCM cereali operata dal presente regolamento nel 2003 intende rispettare lo spirito del regolamento del 1992, che si proponeva di ridurre la dipendenza del mercato dagli interventi comunitari e di abbassare il prezzo d'intervento.

Nel 2007 l'OCM dei cereali è stata integrata nella normativa dell'OCM unica, che ha sostituito le 21 organizzazioni comuni dei mercati settoriali semplificando il quadro normativo dalla politica agricola comune.

Riferimenti

Regolamento (CE) n. 1784/2003

Regolamento (CE) n. 1154/2005

Regolamento (CE) n. 735/2007

Le modifiche e correzioni successive del regolamento (CE) n. 1784/2003 sono state integrate nel testo di base. La versione consolidata (pdf) ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Procedure e condizioni di vendita

Regolamento (CEE) n. 2131/93 [Gazzetta ufficiale L 191 del 31.7.1993]

Stabilisce le modalità per la reimmissione sul mercato dei cereali acquistati dagli organismi d'intervento. Secondo le disposizioni del regolamento, i prodotti devono essere aggiudicati alla persona che presenta l'offerta più favorevole nel quadro di una gara pubblica alla quale possano partecipare tutti gli interessati. Il regolamento precisa le modalità di svolgimento della gara e abroga la procedura precedentemente in vigore, introdotta dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Versione consolidata (pdf).

Regolamento (CE) n. 712/2007 [Gazzetta ufficiale L 163 del 23.6.2007]

Stabilisce i quantitativi che ciascun organismo di intervento degli Stati membri mette a disposizione per la vendita sul mercato interno nell'ambito di gare parziali da effettuarsi nel periodo dal 4 luglio 2007 al 25 giugno 2008. L'elenco dei quantitativi è aggiornato regolarmente.

Versione consolidata (pdf).

Importazioni ed esportazioni

Regolamento (CE) n. 2133/2001 [Gazzetta ufficiale L 287 del 31.10.2001]

Fissa i contingenti tariffari comunitari per i periodi contingentali e i massimali tariffari nel settore dei cereali. Stabilisce anche alcuni criteri minimi di qualità per il frumento da importare nella Comunità.

Versione consolidata (pdf).

Regolamento (CE) n. 1342/2003 [Gazzetta ufficiale L 189 del 29.7.2003]

Stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso. Reca un elenco delle indicazioni che devono figurare nei titoli.

Versione consolidata (pdf).

Regolamento (CE) n. 824/2000 [Gazzetta ufficiale L 100 del 20.4.2000]

Stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento e i metodi di analisi che certificano la qualità sana, leale e mercantile dei cereali. Per ogni prodotto del settore cerealicolo, il regolamento fissa parametri quali il tenore massimo di umidità, la percentuale massima di impurezze e il peso specifico minimo.

Versione consolidata (pdf).

Pesticidi

Direttiva 86/362/CEE [Gazzetta ufficiale L 221 del 7.8.1986]

Si prefigge di tutelare la salute dei consumatori dai possibili effetti nocivi della presenza di pesticidi nei cereali. A questo scopo, la direttiva fissa le tolleranze massime per i residui di tutta una serie di pesticidi classificati.

Versione consolidata (pdf).

Statistiche annuali sui cereali

Regolamento (CEE) n. 837/90 [Gazzetta ufficiale L 88 del 3.4.1990]

Riguarda le informazioni statistiche che gli Stati membri devono comunicare all'Ufficio statistico delle Comunità europee.

Versione consolidata (pdf).

Centri d'intervento autorizzati

Regolamento (CEE) n. 2273/93 [Gazzetta ufficiale L 207 del 18.8.1993]

Elenca i centri d'intervento per i cereali in tutti gli Stati membri.

Versione consolidata (pdf).

See also

Per ulteriori informazioni sull'OCM dei cereali, si prega di consultare la pagina relativa ai seminativi sul sito della direzione generale dell'Agricoltura (DE) (EN) (FR), nonché il repertorio della legislazione in materia.

Ultima modifica: 07.03.2008