Spedizioni di rifiuti radioattivi: supervisione e controllo

Allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, l’UE richiede un’autorizzazione preventiva per le spedizioni di rifiuti radioattivi*.

ATTO

Direttiva del Consiglio 2006/117/Euratom, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

SINTESI

Allo scopo di ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, l’UE richiede un’autorizzazione preventiva per le spedizioni di rifiuti radioattivi*.

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Un sistema di spedizioni per tutta l’UE

Esiste un sistema obbligatorio valido in tutta l’UE che utilizza un documento di controllo standard.

Quando le spedizioni di rifiuti radioattivi arrivano in un paese dell’UE, partono da quest’ultimo oppure vi transitano, è necessario informare le autorità nazionali competenti.

Per inviare una spedizione, il detentore* deve fare richiesta presso le autorità competenti del paese di origine.

Per ricevere una spedizione, l’importatore deve fare richiesta presso le autorità competenti del paese di destinazione.

Prima che la partita possa essere spedita, il paese di destinazione e, se applicabile, quello di transito devono informare le autorità del paese di origine in merito all’approvazione.

Quali tipi di spedizioni non vengono contemplati dalla direttiva?

La direttiva vieta l’esportazione di rifiuti radioattivi verso:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

A decorrere dal 25 dicembre 2008.

Per maggiori dettagli, consultare la pagina dedicata al trasporto di materiali radioattivi.

TERMINI CHIAVE

* Rifiuti radioattivi: materiali radioattivi per i quali non è previsto un ulteriore uso.

* Combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore. Può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare oppure essere destinato allo smaltimento definitivo.

* Detentore: qualsiasi individuo o organizzazione incaricata della pianificazione di una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito e legalmente responsabile per tali materiali prima della spedizione.

* Sorgenti dismesse: sorgenti non più utilizzate, né destinate ad essere utilizzate per la pratica per cui è stata concessa l’autorizzazione.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

GU L 337 del 5.12.2006, pag. 21-32

ATTI COLLEGATI

Raccomandazione 2008/956/Euratom della Commissione, del 4 dicembre 2008, relativa ai criteri per l’esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito verso i paesi terzi (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 69-71)

Decisione 2008/312/Euratom della Commissione, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 32-59)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’attuazione da parte degli Stati membri della direttiva 2006/117 Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito [COM(2013) 240 final del 25 aprile 2013]

Ultimo aggiornamento: 27.08.2015