Cooperazione tra le istituzioni dell’UE
SINTESI DI:
Articolo 13 del trattato sull’Unione europea
QUAL È LO SCOPO DI QUESTO ARTICOLO DEL TRATTATO?
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L’articolo 13 del trattato sull’Unione europea (UE) elenca le istituzioni dell’UE e stabilisce che esse devono praticare una «leale cooperazione reciproca».
PUNTI CHIAVE
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Le varie istituzioni dell’UE devono mirare a:
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promuovere i valori dell’UE (il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze);
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portare avanti gli obiettivi dell’UE (i principali consistono nella promozione della pace, dei valori dell’UE e del benessere dei suoi cittadini);
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agire nell’interesse dell’UE, degli europei e dei paesi dell’UE;
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garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle politiche e delle attività dell’UE.
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Le istituzioni sono:
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Ciascuna istituzione opera nell’ambito dei poteri, delle procedure e degli obiettivi definiti dal trattato e deve collaborare con le altre.
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Il Parlamento, il Consiglio e la Commissione intrattengono una stretta collaborazione e, ai sensi dell’articolo 295del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), possono concludere accordi interistituzionali. Esempi di tali accordi comprendono:
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Le modalità della cooperazione tra le istituzioni dell’UE possono essere definite anche da altri articoli del trattato, quali:
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l’articolo 284 del TFEU, che disciplina le relazioni tra il Consiglio e la BCE. Ai sensi di questo articolo, il presidente della BCE deve essere invitato a partecipare alla riunioni del Consiglio quando l’ordine del giorno comprende gli obiettivi e le attività della banca stessa. La relazione annuale della BCE deve essere inoltrata al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo;
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l’articolo 134 del TFEU, secondo il quale i paesi dell’UE, la Commissione e la BCE devono collaborare nell’ambito del comitato economico e finanziario.
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Tuttavia, l’operato e le interazioni tra le istituzioni sono stabiliti anche:
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dalle pratiche evolute nel corso degli anni;
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dai regolamenti di procedura delle rispettive istituzioni;
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caso per caso, come ad esempio in presenza di un accordo tra la BCE e il Parlamento europeo sulla responsabilità e la trasparenza relativa alla supervisione del sistema bancario europeo. La conclusione di questo accordo è stata indicata esplicitamente nell’articolo 20(8) del regolamento (UE) n. 1024/2013 sulle funzioni della BCE relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi.
DOCUMENTI PRINCIPALI
Articolo 13 del trattato sull’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 22)
DOCUMENTI CORRELATI
Articolo 295 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 175)
Articolo 134 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 105-106)
Ultimo aggiornamento: 08.08.2016