Programma specifico: «Giustizia penale» (2007-2013)

La presente decisione istituisce il programma specifico «Giustizia penale». Questo programma costituisce uno dei cinque pilastri del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» il cui obiettivo è quello di creare un reale spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione europea (UE). Il programma dovrebbe migliorare la cooperazione e la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie e gli operatori della giustizia dei paesi dell’UE.

ATTO

Decisione 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che stabilisce per il periodo 2007-2013, nel quadro del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia», il programma specifico «Giustizia penale».

SINTESI

La presente decisione stabilisce il programma specifico «Giustizia penale». Questo programma è uno dei cinque programmi specifici che costituiscono il programma-quadro «Diritti fondamentali e giustizia», elaborato al fine di creare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione europea.

Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Obiettivi generali

Il programma «Giustizia penale» si prefigge di creare uno spazio giudiziario europeo. Esso persegue quattro obiettivi generali:

Obiettivi specifici

Più in particolare, il programma «Giustizia penale» intende favorire la cooperazione giudiziaria penale al fine di:

Il programma mira del pari a raggiungere gli obiettivi specifici seguenti:

Azioni ammissibili

Il programma «Giustizia penale» sostiene diverse iniziative fra cui:

Obiettivo e operatori

Il presente programma riguarda particolarmente gli operatori del settore giudiziario, le autorità nazionali e i cittadini dell'Unione in generale.

Possono partecipare al programma gli organismi tanto pubblici quanto privati, nonché professionisti, università, centri di ricerca e di formazione, operatori della giustizia, ONG e organizzazioni a scopo di lucro, tuttavia con la riserva di determinate condizioni.

I paesi non appartenenti all’UE e le organizzazioni internazionali possono partecipare ai progetti transnazionali solamente in qualità di partner.

Tipi di finanziamento dell’UE

Il programma prevede due tipi di finanziamento da parte dell’UE:

Disposizioni di esecuzione

La Commissione attua il sostegno finanziario in conformità del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’UE. La Commissione adotta anche un programma di lavoro annuale che precisa gli obiettivi specifici, le priorità tematiche, nonché le misure di accompagnamento finanziate tramite appalti pubblici.

La valutazione e l'erogazione delle sovvenzioni tengono conto di vari criteri fra i quali:

La concessione di sovvenzioni di funzionamento alle azioni svolte dalle ONG o dalla rete europea di formazione giudiziaria è parimenti sottoposta a determinati criteri.

Complementarietà con altri programmi

È auspicabile che vengano create sinergie con altri programmi, fra i quali:

Controllo e valutazione

Al fine di consentire alla Commissione di controllare le azioni finanziate dal programma, il beneficiario dell'aiuto deve:

La Commissione è tenuta a:

La Commissione applica misure preventive contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale. Essa effettua controlli, recupera somme indebitamente versate e applica sanzioni in caso di irregolarità.

La Commissione controlla e valuta il programma periodicamente in maniera indipendente ed esterna e pubblica ogni anno un elenco delle azioni finanziate nel quadro del programma.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2007/126/GAI

24.2.2007

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GU L 58, 24.02.2007

Ultima modifica: 18.05.2011