Diritto di accesso a un difensore (proposta)

La presente proposta di direttiva si propone di garantire in tutta l'Unione europea (UE) il diritto degli indagati e degli imputati in procedimenti penali di essere assistito da un difensore e di informare i familiari (e le autorità consolari se si trovano all'estero) del loro arresto.

PROPOSTA

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto [COM(2011) 326 def. – non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]).

SINTESI

I diritti alla difesa e a un processo equo, in cui rientra il diritto di accesso a un difensore, sono sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (EN) (FR).

Allo scopo di garantire tale diritto a tutte le persone indagate o imputate in un procedimento penale nel territorio dell'UE, la Commissione presenta una proposta che prevede norme minime comuni per tutti gli Stati membri.

Principio

Nell'ambito di un procedimento penale, il diritto di accedere a un difensore deve essere garantito alle seguenti persone:

Se tali persone sono arrestate nel corso della procedura, devono anche poter comunicare almeno con una persona di loro scelta, ad esempio un familiare o un datore di lavoro. I cittadini stranieri devono poter contattare la loro ambasciata o il loro consolato.

Tali diritti si applicano al momento in cui la persona viene informata di essere indagata o imputata per aver commesso un reato penale e fino alla fine del procedimento. Le persone sottoposte a un mandato d'arresto europeo devono beneficiare di tali diritti al momento del loro arresto.

Attuazione

Ogni persona indagata o imputata nell'ambito di un procedimento penale deve avere accesso a un difensore quanto prima e in ogni caso nelle seguenti situazioni:

Una persona sottoposta a mandato d'arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un difensore nello Stato membro in cui è avvenuto l'arresto, ma anche nello Stato che ha emesso il mandato. Il difensore presente nel paese che ha emesso il mandato non si occuperà del merito della causa ma collaborerà con l'altro difensore per consentire al ricercato di esercitare i propri diritti.

L'indagato o imputato ha il diritto di conferire con il proprio difensore. Tali incontri devono avere una durata e una frequenza sufficienti a consentire l'esercizio effettivo dei diritti della difesa.

Il difensore deve essere autorizzato a essere presente a ogni interrogatorio, nonché a ogni atto investigativo o di raccolta delle prove per i quali la normativa nazionale richiede o consente la presenza dell'indagato o dell'imputato. Deve anche poter accedere al luogo di detenzione per verificare le condizioni della detenzione stessa.

Tutte le comunicazioni che si svolgono in qualunque forma tra il difensore e il suo cliente sono riservate.

Se il diritto di accesso a un difensore viene violato, l'indagato o imputato deve avere a disposizione mezzi di ricorso che producano l'effetto di porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se i suoi diritti non fossero stati violati. Le dichiarazioni o gli elementi di prova raccolti in violazione del diritto di accesso a un difensore non possono essere utilizzati contro la persona.

Eccezioni

In circostanze eccezionali e previa autorizzazione di un'autorità giudiziaria, il diritto di accesso a un difensore e di comunicare con una parte terza e con la sua ambasciata o consolato può essere sospeso. La deroga deve essere giustificata dalla necessità di scongiurare conseguenze negative gravi per la vita o l'integrità fisica di una persona. In ogni caso, tale deroga non deve basarsi esclusivamente sulla gravità del reato contestato alla persona. Deve essere proporzionata alla situazione, limitata quanto più possibile nel tempo e non deve pregiudicare l'equità del procedimento.

L'indagato o l'imputato può anche rinunciare all'assistenza di un difensore. Tale rinuncia deve essere compiuta in modo volontario e inequivoco. La persona deve essere stata informata delle conseguenze di tale decisione ed essere capace di comprenderle.

Contesto

Il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali costituisce uno degli obiettivi del programma di Stoccolma. La presente proposta fa parte di un insieme di misure che comprendono una direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione e un'altra direttiva, in fase di negoziazione, sul diritto all'informazione.

La proposta entrerà in vigore solo dopo l'esame e l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Il testo definitivo della direttiva potrebbe quindi essere diverso dalla proposta della Commissione.

Riferimenti

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2011) 326

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2011/154/COD

ATTI COLLEGATI

Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali [GU C 295 del 4.12.2009].

Ultima modifica: 13.10.2011