Rafforzare i diritti delle vittime nell’Unione europea

Lo scopo di questa legge dell’Unione europea (UE) è quello di garantire il reciproco riconoscimento delle misure di protezione in materia civile al fine di rafforzare i diritti delle vittime nell’UE.

ATTO

Regolamento (CE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013)

SINTESI

Questo regolamento dell’UE definisce le regole di un meccanismo semplice e rapido di riconoscimento delle misure di protezione in materia civile richiesto dai paesi dell’Unione europea.

L’obiettivo è di garantire che, senza passare attraverso procedure dispendiose in termini di tempo, le vittime di violenza (per esempio, quella domestica) o le persone la cui integrità o libertà fisica e/o psicologica è a rischio e che beneficiano di una misura di protezione adottata in un paese dell’UE, possano beneficiare dello stesso livello di protezione negli altri paesi dell’UE qualora si rechino o si trasferiscano in un altro Stato membro.

Una misura di protezione in un paese dell’UE è realizzata per proteggere le vittime di violenza (ad esempio, violenza domestica, atti persecutori o violenza contro i bambini), se l’integrità o la libertà fisica e/o psicologica di quella persona è a rischio.

Le misure di protezione vengono emanate da un’autorità giudiziaria, o da un’altra autorità, su richiesta della persona a rischio. Molte di queste misure sono disposte senza che la persona che causa il rischio sia chiamata a comparire in giudizio, in particolare nel caso di procedure d’urgenza.

Molte persone si recano o si trasferiscono all’estero. È quindi estremamente importante garantire che la protezione temporanea prevista in un paese dell’UE venga mantenuta quando una persona si reca o si trasferisce in un altro paese dell’UE, senza dover passare attraverso delle procedure che siano dispendiose in termini di tempo.

Un certificato standardizzato in più lingue è concepito per accelerare il processo, garantendo che il paese dell’UE in cui la persona a rischio si è trasferita riconosca la misura di protezione emessa dal primo paese dell’UE senza alcuna formalità intermedia.

Il certificato contiene tutte le informazioni utili per il riconoscimento e, se applicabile, l’esecuzione della misura di protezione. Funziona nel seguente modo:

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (UE) n. 606/2013

11.1.2015

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GU L 181 del 29.6.2013

ATTI COLLEGATI

La direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI(GU L 315 del 14.11.2012).

La presente direttiva sostituisce le disposizioni della decisione quadro 2001/220/GAI sulla posizione delle vittime nei procedimenti penali. Cerca di promuovere i seguenti principi: diritto alla dignità, alla vita, all’integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza, rispetto della vita privata e familiare, diritto di proprietà, non discriminazione, parità tra donne e uomini, diritti dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità, e diritto a un processo equo, vale a dire stabilire norme minime sulla protezione delle vittime di reato a livello dell’UE.

Ultima modifica: 07.03.2014