Processo equo: il diritto dell’imputato all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

SINTESI DI:

Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

SINTESI

COSA FA QUESTA DIRETTIVA?

Stabilisce delle norme minime per tutta l’Unione europea (UE) per quanto riguarda l’interpretazione e la traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

Si tratta della prima di una serie di misure volte a istituire norme minime per i diritti procedurali in tutta l’UE, conformemente a quanto previsto dalla tabella di marcia 2009. È stata seguita nel 2012 dalla direttiva sul diritto all’informazione nei procedimenti penali.

PUNTI CHIAVE

Diritto all’interpretazione

Il servizio di interpretazione deve essere fornito gratuitamente agli indagati e agli imputati che non parlano o non comprendono la lingua del procedimento penale, ad esempio durante:

gli interrogatori di polizia;

gli incontri principali tra cliente e avvocato;

tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari.

Qualora non risulti necessaria la presenza fisica dell’interprete per garantire l’equità, è possibile fornire l’interpretazione tramite videoconferenza, telefono o Internet.

Diritto alla traduzione dei documenti essenziali

Gli indagati e gli imputati che non comprendono la lingua del procedimento penale devono ricevere una traduzione scritta dei documenti essenziali per la propria difesa. Tra questi compaiono:

le decisioni che privano la persona della propria libertà;

gli atti contenenti i capi d’imputazione;

le sentenze.

Le autorità competenti possono decidere di tradurre altri documenti valutando la situazione caso per caso. Gli indagati e gli imputati e il loro avvocato possono inoltre richiedere la traduzione di altri documenti essenziali.

Nei procedimenti per l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, alle persone coinvolte devono essere forniti il servizio di interpretazione e una traduzione scritta del mandato stesso, laddove necessario.

Qualità dell’interpretazione e della traduzione

La qualità della traduzione e quella dell’interpretazione deve essere tale da consentire alle persone coinvolte di comprendere le accuse a loro carico e di esercitare i loro diritti della difesa. A tale scopo, i paesi dell’UE sono tenuti a creare un registro di traduttori e interpreti indipendenti e qualificati da mettere a disposizione degli avvocati e delle autorità competenti.

A PARTIRE DA QUANTO ENTRA IN VIGORE LA DIRETTIVA?

A partire dal 15 novembre 2010. Doveva essere recepita nella legge nazionale dei paesi dell’UE entro il 27 ottobre 2013.

CONTESTO

Diritto dell’imputato all’interpretazione e alla traduzione.

ATTO

Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280, 26.10.2010, pagg. 1-7)

Ultimo aggiornamento: 30.10.2015