Modalità di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione (2007-2013)

Il presente regolamento determina le modalità di esecuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione. In particolare riguarda gli obblighi degli Stati membri in materia di informazione e di attuazione dei Fondi.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'esecuzione:

Il regolamento stabilisce quindi le regole di pubblicazione e di comunicazione delle informazioni relative ai progetti finanziati da questi fondi. Definisce inoltre le regole destinate a garantire il corretto utilizzo dei fondi, segnatamente per quanto riguarda i sistemi di controllo previsti dagli Stati membri e le procedure in caso di irregolarità.

Infine il regolamento stabilisce le disposizioni relative a taluni aspetti specifici dei fondi, come gli strumenti di ingegneria finanziaria o l'ammissibilità delle spese di alloggio.

Informazione e pubblicità: il piano di comunicazione

Conformemente al regolamento n. 1083/2006, gli Stati membri stabiliscono dei programmi operativi che definiscono le strategie di sviluppo basate sul finanziamento dei Fondi strutturali.

Tali programmi devono essere oggetto di un piano di comunicazione, ai fini della trasparenza. I piani di comunicazione sono elaborati dagli Stati membri o dalle autorità di gestione responsabili dei programmi operativi. Questi piani sono destinati:

Inoltre i piani di comunicazione comprendono:

Parallelamente alla diffusione di informazioni, il presente regolamento definisce le responsabilità ed il ruolo di ciascuno degli operatori interessati, segnatamente:

Al fine di garantire lo scambio di buone pratiche e di esperienze, possono essere realizzate reti europee composte da persone di contatto responsabili dell'informazione della pubblicità, designate da ciascuna autorità di gestione.

Sistemi di gestione e di controllo

Le disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione prevedono che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una descrizione dei sistemi di gestione e di controllo e una relazione in cui figurano i risultati di una valutazione della realizzazione di tali sistemi.

La Commissione si basa su tali documenti per assicurarsi che l'aiuto finanziario in oggetto sia utilizzato dagli Stati membri in conformità delle regole applicabili indispensabili per tutelare gli interessi finanziari dell’UE. È questo il motivo per cui il presente regolamento prevede le informazioni che i documenti devono contenere.

Inoltre, il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per quanto riguarda:

Irregolarità

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi d'irregolarità che sono stati oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario. Essi notificano alla Commissione successivamente le procedure avviate riguardanti tutte le irregolarità precedentemente comunicate, nonché i mutamenti importanti che ne risultano.

Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri interessati le irregolarità constatate o presunte che possano far temere rapide ripercussioni oltre il suo territorio ovvero che manifestino un'esecuzione irregolare.

Correzioni finanziarie

Allorquando uno Stato membro non mantiene il livello convenuto di spese strutturali pubbliche nel corso del periodo di programmazione, nessuna correzione finanziaria viene applicata se la differenza fra il livello convenuto e il livello raggiunto è inferiore o uguale al 3 % del livello convenuto (soglia de minimis).

Strumenti d'ingegneria finanziaria

Il presente regolamento stabilisce disposizioni generali e specifiche sull'insieme degli strumenti d'ingegneria finanziaria. Gli strumenti d'ingegneria finanziaria rivestono la forma di azioni che danno luogo a investimenti rimborsabili presso le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le partnership di tipo pubblico-privato. Quando i fondi strutturali finanziano operazioni che comportano l'intervento di strumenti d'ingegneria finanziaria, viene presentato un piano di attività dai partner di cofinanziamento ovvero dagli azionisti.

Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 1080/2006

Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche in relazione all'ammissibilità delle spese di alloggio e all'ammissibilità dei programmi operativi rientranti nell'obiettivo della cooperazione territoriale europea.

CONTESTO

Il FESR e il FSE ("Fondi strutturali") nonché il Fondo di coesione cofinanziano progetti realizzati a livello regionale o locale. I fondi strutturali hanno soprattutto l'obiettivo di far crescere la competitività economica, migliorare l'occupazione e rafforzare la coesione economica e sociale tra le regioni europee.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1828/2006

7.3.2007

-

GU L 45, 15.2.2007

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 846/2009

13.10.2009

-

GU L 250, 23.9.2009

Regolamento (CE) n. 832/2010

23.9.2010

-

GU L 248, 22.9.2010

See also

Ultima modifica: 08.06.2011