Nuovo fondo di solidarietà dell'Unione europea

Grazie ad uno strumento finanziario di solidarietà, in caso di gravi catastrofi l'Unione europea è in condizione di assistere gli Stati membri e i paesi con cui sono in corso negoziati di adesione. Fondandosi sull'attuale modello del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), la Commissione propone un nuovo regolamento che ne estende il campo d'intervento e ne migliora le modalità di funzionamento. Le modifiche sono rese necessarie, in particolare, dall'accentuarsi di talune minacce quali gli atti di terrorismo, le epidemie e le catastrofi industriali.

PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2005, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea [COM(2005) 108 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La proposta di regolamento presentata dalla Commissione intende consentire un intervento adeguato alle diverse situazioni in caso di gravi catastrofi, comprese le emergenze sanitarie. Pertanto, il regolamento (CE) n. 2012/2002 che disciplina l'attuale Fondo di solidarietà dell'Unione europea deve essere abrogato all'entrata in vigore della nuova normativa, nel gennaio 2007.

Il nuovo strumento finanziario fornisce aiuti finanziari agli Stati membri e ai paesi impegnati nei negoziati di adesione con l'Unione europea. L'intervento nei paesi terzi ammissibili si fonda su una disposizione specifica del trattato di Nizza in materia di cooperazione economica e finanziaria con i paesi terzi.

Campo d'intervento

Sono concessi aiuti comunitari qualora i danni conseguenti ad una catastrofe siano di entità tale da non consentire di rispondere efficacemente alla crisi con i mezzi nazionali.

La proposta di regolamento estende il campo d'intervento del FSUE, finora limitato alle calamità naturali. L'Unione europea è ora in condizione di reagire alle catastrofi industriali e tecnologiche, alle emergenze sanitarie e agli atti di terrorismo.

L'entità di una catastrofe si definisce secondo i criteri seguenti:

L'efficacia dell'intervento è garantita dall'attuazione di uno strumento unico indirizzato esclusivamente alle catastrofi di ampie dimensioni.

Assistenza d'emergenza

Gli aiuti del FSUE sono concessi per finanziare operazioni pubbliche d'emergenza, condotte da autorità pubbliche dello Stato interessato o da organismi che agiscono nell'interesse generale.

Il FSUE può finanziare i seguenti interventi:

Per beneficiare di un finanziamento, lo Stato ammissibile presenta alla Commissione una domanda entro dieci settimane dal verificarsi della catastrofe.

La Commissione stabilisce l'importo idoneo dei sussidi, che non possono superare il 50 % del costo totale delle operazioni ammissibili, e propone all'autorità di bilancio l'attivazione del fondo. Gli aiuti possono essere versati allorché gli importi sono stati iscritti al bilancio della Comunità ed è stato concluso un accordo di attuazione tra lo Stato beneficiario e la Commissione.

Inoltre, un meccanismo finanziario di solidarietà immediata consente ormai di concedere un anticipo del 5 % dell'importo stimato, entro un massimale di 5 milioni di euro, per le operazioni più urgenti.

Anteriormente al 1° luglio di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione sulle attività del Fondo di solidarietà.

Riferimenti e procedura

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM (2005) 108

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Codecisione COD/2005/0033

Ultima modifica: 11.10.2005