Ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali

Il regolamento stabilisce a livello comunitario una serie di norme comuni sulle spese ammissibili per alcuni tipi di operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, con l'obiettivo di garantire un'applicazione uniforme ed equa di tali Fondi nell'Unione europea per il periodo 2000-2006.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali [Cfr atti modificativi].

SINTESI

In merito all'ammissibilità delle spese, il regolamento generale sui Fondi strutturali prevede che alle spese ammissibili si applichino le norme nazionali pertinenti a meno che, ove necessario, la Commissione decida di adottare norme comuni.

I regolamenti che istituiscono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il Fondo sociale europeo (FSE) e lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) precisano il tipo di iniziative che tali istituzioni possono contribuire a cofinanziare.

Una spesa è ammissibile quando essa si colloca tra il termine iniziale di ammissibilità (la data in cui la Commissione ha ricevuto la richiesta di finanziamento) ed il termine ultimo di ammissibilità (la data fissata dalla Commissione nella decisione di concedere il contributo dei fondi).

Le attuali norme comuni relative alle spese ammissibili si applicano nell'ambito delle seguenti forme d'intervento dei Fondi: programmi operativi (PO), documenti unici di programmazione (DOCUP), programmi d'iniziativa comunitaria (PIC), sostegno per misure d'assistenza tecnica e per azioni innovatrici. Tali norme non vanno ad ipotecare quale Fondo potrà intervenire nel cofinanziamento dell'operazione in questione. Inoltre, gli Stati membri sono sempre in grado di adottare disposizioni nazionali più severe.

NORME SULL'AMMISSIBILITÀ

Norma n.1 - Spese effettivamente sostenute

Di norma, i beneficiari finali, sono gli organismi o le imprese pubbliche o private responsabili dell'attuazione dell'operazione specifica. Nel caso dei regimi di aiuti di Stato o di organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono tali aiuti ai destinatari ultimi.

I pagamenti effettuati dai beneficiari finali (acconto, pagamenti intermedi o saldo) sono pagamenti in denaro comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili giustificativi aventi lo stesso valore probatorio. Tale disposizione si applica nel rispetto delle clausole dei contratti firmati nell'ambito di procedure di appalti pubblici. Essa è conforme alle norme speciali in vigore per gli investimenti nel settore della silvicoltura. In alcuni casi specifici, altre spese o contributi possono rientrare nei pagamenti dei beneficiari finali. Si tratta delle seguenti voci.

I pagamenti nei fondi per capitali di rischio, mutui o garanzie sono considerati come effettivamente versati.

Le spese relative ai subappalti non sono ammissibili per quei subappalti che comportano un aumento del costo di esecuzione senza alcun valore aggiunto o quelli stipulati con intermediari o consulenti remunerati sulla base di una percentuale del costo totale dell'operazione.

Norma n.2 - Contabilizzazione delle entrate

Le entrate sono gli introiti generati attraverso vendite, attività di noleggio, servizi, tasse d'iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti. Esse riducono l'importo della partecipazione dei Fondi strutturali. Non oltre la chiusura dell'intervento, esse vengono detratte dalla spesa ammissibile dell'operazione integralmente o pro-rata, a seconda che la misura cofinanziata le abbia generate integralmente o parzialmente.

Norma n.3 - Oneri finanziari e di altro genere e spese legali

Nel solo caso di finanziamenti globali, gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di regimi di aiuto di Stato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali. Ammende, penali finanziarie e spese per controversie legali non sono ugualmente ammissibili.

In compenso, i Fondi strutturali possono cofinanziare le spese di apertura e di gestione del conto, così come le parcelle per consulenze legali, le parcelle notarili, le spese per consulenza tecnica o finanziaria e le spese per contabilità o revisione contabile. Essi possono, inoltre, cofinanziare i costi di transazioni finanziarie transnazionali realizzate nell'ambito del programma PEACE II e di iniziative comunitarie (INTERREG III, LEADER+, EQUAL e URBAN II), previa detrazione degli interessi percepiti sugli acconti.

Norma n.4 - Acquisto di materiale usato

Le spese per l'acquisto di materiale usato è ammissibile se il venditore del materiale fornisce una dichiarazione attestante l'origine del materiale e che confermi che il materiale non è mai stato acquisito tramite un contributo nazionale o comunitario, nel corso degli ultimi sette anni. Il prezzo del materiale in questione non deve essere superiore al suo valore di mercato e al costo di materiale simile nuovo. Le caratteristiche tecniche del materiale devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione.

Norma n.5 - Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni non edificati rappresenta una spesa ammissibile ai fini del cofinanziamento dei Fondi strutturali se la percentuale dell'operazione non supera il 10% dell'importo totale delle spese ammissibili. Un nesso preciso fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione è indispensabile. Un professionista qualificato indipendente o un organismo ufficiale deve certificare che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.

Nel caso di acquisti in operazioni di "tutela dell'ambiente", l'autorità di gestione deve autorizzare l'acquisto del terreno e la sua destinazione agli obiettivi dell'operazione per un periodo determinato. Il terreno non può in nessun caso essere utilizzato per fini agricoli. L'acquisto viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

Norma n.6 - Acquisto di beni immobili

I beni immobili sono gli edifici già costruiti e i terreni su cui essi si trovano. L'acquisto di beni immobili è ammissibile se esiste un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione. L'immobile non deve aver formato oggetto, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario. Un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve certificare che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato.

Norma n.7 - IVA e altre imposte e tasse

In regola generale, l'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale (oppure dal destinatario ultimo nell'ambito dei regimi di aiuto di Stato) e qualora siano rispettate le disposizioni della direttiva 77/388/CEE sulla base imponibile uniforme dell'IVA. La natura privata o pubblica del beneficiario finale o del destinatario ultimo non è presa in considerazione nel determinare se l'IVA costituisca una spesa ammissibile.

17.Non sono più ammissibili le altre imposte, tasse o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) derivanti dal cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali, tranne se sono realmente e definitivamente a carico del beneficiario finale (o del destinatario ultimo nell'ambito dei regimi di aiuto di Stato).

Norma n.8 - Fondi per mutui e capitali di rischio

I fondi di capitale di rischio, i fondi di partecipazione in capitale di rischio e fondi per mutui sono strumenti di investimento appositamente istituiti per fornire capitale o altre forme di capitale di rischio, inclusi i mutui, alle piccole e medie imprese (PMI). Essi sono costituiti come entità giuridica indipendente disciplinata da accordi fra gli azionisti o come un capitale in seno ad un'istituzione finanziaria già esistente.

Tali fondi sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali la cui partecipazione può essere accompagnata da coinvestimenti o garanzie da parte di altri strumenti di finanziamento comunitari. La Commissione non può, in nessun caso, diventare socio o azionista del fondo.

I cofinanziatori del fondo devono presentare un piano di attività prudente che precisi, fra l'altro, il mercato dove opera il fondo, i finanziamenti, i criteri e le condizioni del finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, i soci cofinanziatori, lo statuto del fondo, l'indipendenza della gestione e le disposizioni di liquidazione del fondo. L'autorità di gestione valuterà attentamente tale programma di attività.

I fondi possono investire esclusivamente al momento della fondazione, nelle prime fasi (incluso il capitale di crescita) o durante l'espansione delle PMI e solo in attività giudicate potenzialmente efficienti da un punto di vista economico. I fondi non possono investire in imprese in difficoltà. Inoltre, la partecipazione dei fondi è soggetta ai massimali definiti nella normativa generale sui Fondi strutturali.

Al momento della chiusura dell'operazione, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) dovrà essere il capitale del fondo che è stato investito in o prestato a PMI, inclusi i costi di gestione sostenuti. I costi di gestione non possono superare il 5 % del capitale versato in media annuale.

La Commissione raccomanda l'applicazione non vincolante delle seguenti regole di buona pratica:

Norma n.9 - Fondi di garanzia

I fondi di garanzia sono gli strumenti di finanziamento che garantiscono fondi per capitale di rischio, mutui e altri regimi di finanziamento del rischio nei confronti delle perdite derivanti dai loro investimenti in PMI. I fondi possono essere Fondi comuni a sostegno pubblico sottoscritti da PMI, fondi gestiti commercialmente con partecipanti del settore privato o fondi a finanziamento totalmente pubblico. La partecipazione dei Fondi strutturali a questi fondi può essere accompagnata da garanzie parziali fornite da altri strumenti di finanziamento comunitari.

Come per i fondi di capitale di rischio e i mutui, i fondi di garanzia sono costituiti come un'entità giuridica indipendente e la Commissione non può divenirne socio o azionista. I cofinanziatori di tali fondi devono presentare un piano d'attività prudente. L'eventuale quota residua del contributo dei Fondi strutturali, dopo che le garanzie siano state onorate, deve essere riutilizzata per attività di sviluppo delle PMI nella stessa area ammissibile.

Al momento della chiusura dell'intervento, la spesa ammissibile del fondo (il beneficiario finale) è l'importo del capitale versato del fondo, necessario, sulla base di una valutazione indipendente, a coprire le garanzie fornite, comprese le spese di gestione sostenute che non devono superare il 2% del capitale versato, su una media annuale.

Norma n.10 - Locazione finanziaria ("Leasing")

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria è ammissibile al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali nel rispetto delle norme seguenti.

Norma n.11 - Spese sostenute nella gestione ed esecuzione

Generalmente, le spese di gestione, attuazione, sorveglianza e controllo dei Fondi strutturali non sono ammissibili al cofinanziamento. A certe condizioni, tuttavia, sussistono delle eccezioni per le spese seguenti:

Le spese per stipendi e contributi alla previdenza sociale sono ammissibili solo per il personale della pubblica amministrazione o altri funzionari pubblici distaccati temporaneamente per espletare i compiti precedentemente menzionati e ammissibili al sostegno comunitario.

Nel quadro degli interventi generali dei Fondi strutturali (Obiettivo 1 (es de en fr), Obiettivo 2 (es de en fr), Obiettivo 3 (es de en fr)), il cofinanziamento comunitario relativo alle spese di esecuzione, di sorveglianza e di controllo dipende dall'importo totale dell'aiuto ed è soggetto ai massimali seguenti: a) 2,5 % nel caso di un contributo totale dei Fondi strutturali inferiore o eguale a 100 milioni di EUR, b) 2,0 % nel caso di un contributo totale dei Fondi strutturali compreso tra 100 e 500 milioni di EUR, c) 1,0 % nel caso di un contributo totale dei Fondi strutturali compreso tra 500 milioni ed 1 miliardo di EUR, d) 0,5 % nel caso di un contributo totale dei Fondi strutturali che supera 1 miliardo di EUR. Per le iniziative comunitarie, il programma speciale PEACE II e le azioni innovative, il limite sarà il 5 % del contributo totale.

Le azioni che possono essere cofinanziate nell'ambito dell'assistenza tecnica (studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e l'acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione) non sono soggette a tali massimali.

Norma n.12 - Ammissibilità delle spese in funzione della localizzazione dell'operazione

Di norma, i Fondi strutturali cofinanziano le operazioni localizzate nella regione cui si riferisce l'intervento. Sono previste eccezioni nel caso in cui la regione cui si riferisce l'intervento beneficia in tutto o in parte dell'operazione situata al di fuori del suo territorio. In tal caso, l'operazione deve essere localizzata in una zona NUTS III (es de en fr) contigua alla regione ammissibile. La spesa massima ammissibile dell'operazione viene determinata su base pro-rata in proporzione ai benefici previsti (50% minimo), essa non deve superare il 10% della spesa totale della misura o il 5% della spesa totale dell'intervento.

Nel caso di operazioni finanziate a titolo dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) o riguardanti le regioni ultraperiferiche, l'ammissibilità dell'operazione al cofinanziamento è subordinata all'autorizzazione della Commissione. La valutazione tiene conto della vicinanza dell'operazione alla regione, del livello prevedibile di beneficio per la regione e dell'importo della spesa in proporzione alla spesa totale prevista.

Le disposizioni du regolamento (CE) n.1685/2000 sono retroattive e si applicano a decorrere dal 5 agosto 2000.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1685/2000

05.08.2000

-

L 193 del 29.07.2000

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1145/2003

05.07.2003

-

GU L 160 del 28. 06.2003

Regolamento (CE) n. 448/2004

11.03.2004

-

GU L 72 dell'11.03.2004

ATTI CONNESSI

Regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore [Gazzetta ufficiale L 178 del 12.07.1994]

Il regolamento è stato modificato dal regolamento (CE) n° 2035/2005 (Gazzetta ufficiale L 328 del 15.12.2005). Le disposizioni di questo regolamento si applicavano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

Ultima modifica: 02.01.2005