Obiettivo 1

La politica regionale dell'Unione europea persegue l'obiettivo fondamentale della coesione socioeconomica. La sua azione si basa sulla solidarietà finanziaria che consente di trasferire oltre il 35 % del bilancio dell'Unione (213 miliardi di euro per il periodo 2000-2006) verso le regioni più svantaggiate. Le regioni dell'Unione in ritardo di sviluppo, in fase di riconversione o che devono far fronte a situazioni geografiche e socioeconomiche particolari possono così affrontare meglio le difficoltà e sfruttare pienamente le opportunità del mercato unico.

Il sostegno dell'Unione europea attraverso la politica regionale dipende dal livello di sviluppo delle regioni e dal tipo di difficoltà che incontrano. La regolamentazione dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 contempla 3 obiettivi prioritari:

La rimanente parte della presente scheda è dedicata interamente all'obiettivo 1, mentre gli altri obiettivi saranno oggetto di schede specifiche.

AMMISSIBILITÀ SOTTO IL PROFILO GEOGRAFICO

L'obiettivo 1 è detto "regionalizzato" perché si applica a territori delimitati di livello NUTS II nella nomenclatura statistica delle unità territoriali (esdeenfr) elaborata da Eurostat. Tra queste regioni geografiche sono ammesse all'obiettivo 1 soltanto quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria.

L'obiettivo 1 è detto "regionalizzato" perché si applica a territori delimitati di livello NUTS II nella nomenclatura statistica delle unità territoriali elaborata da Eurostat. Tra queste regioni geografiche sono ammesse all'obiettivo 1 soltanto quelle il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75 % della media comunitaria.

L'obiettivo 1 riguarda inoltre categorie specifiche di regioni:

Complessivamente sono ammissibili all'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006 una sessantina di regioni di 13 Stati membri. Un sostegno transitorio è previsto inoltre per le regioni che erano ammissibili all'obiettivo 1 tra il 1994 e il 1999 e che non lo sono più nel periodo 2000-2006. La decisione 1999/502/CE del 1° luglio 1999 [GU L 194 del 27.7.1999] della Commissione reca l'elenco di tali regioni, che rimane valido 7 anni a decorrere dal 1° gennaio 2000:

Stato membro

Regioni ammissibili all'obiettivo 1 o che beneficiano del sostegno transitorio

Germania

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen; sostegno transitorio: Ostberlin

Austria

Burgenland

Belgio

sostegno transitorio: Hainaut

Spagna

Galicia, Principado de Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía, Región de Murcia, Ceuta y Melilla, Canarias; sostegno transitorio: Cantabria

Finlandia

Itä-Suomi, Väli-Suomi (in parte), Pohjois-Suomi (in parte)

Francia

Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion; sostegno transitorio: Corse e gli arrondissements di Valenciennes, Douai e Avesnes

Grecia

Anatoliki Makedonia, Thraki, Kentriki Makedonia, Dytiki Makedonia, Thessalia, Ipeiros, Ionia Nisia, Dytiki Ellada, Sterea Ellada, Peloponnisos, Attiki, Voreio Aigaio, Notio Aigaio, Kriti (ossia l'intero paese)

Irlanda

Border Midlands e Western; sostegno transitorio: Southern, Eastern

Italia

Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna; sostegno transitorio: Molise

Paesi Bassi

sostegno transitorio: Flevoland

Portogallo

Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Açores, Madeira;sostegno transitorio: Lisboa e Vale do Tejo

Regno Unito

South Yorkshire, West Wales & The Valleys, Cornwall & Isles of Scilly, Merseyside; sostegno transitorio: Northern Ireland, Highlands and Islands

Svezia

Norra Mellansverige (in parte), Mellersta Norrland (in parte), Övre Norrland (in parte)

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

La programmazione è un elemento fondamentale dell'attuazione della politica regionale dell'Unione. In una prima fase gli Stati membri presentano i piani di sviluppo, che comprendono una descrizione dettagliata della situazione socioeconomica del paese per regione, una descrizione della strategia più adeguata per conseguire gli obiettivi di sviluppo prefissati nonché indicazioni sull'utilizzazione e sulla forma di partecipazione finanziaria dei Fondi strutturali.

Gli Stati membri presentano all'esecutivo europeo i documenti di programmazione, che riprendono gli orientamenti generali della Commissione. Per quanto riguarda l'obiettivo 1, tali documenti di programmazione sono strutturati in:

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Mezzi finanziari

Per il periodo 2000-2006 occorrono 213 miliardi di euro per finanziare gli interventi strutturali dell'Unione. Di tale somma, 195 miliardi di euro costituiscono la parte stanziata per i Fondi strutturali. Data la necessità di concentrare gli interventi sulle regioni più in difficoltà, l'Obiettivo 1 è quello dotato di maggiori risorse, con il 70 % circa degli stanziamenti dei Fondi strutturali, ossia 137 miliardi di euro su un periodo di 7 anni.

Tutti i Fondi strutturali (FESR, FSE, FEAOG sezione "orientamento" e SFOP) partecipano al finanziamento dell'Obiettivo 1.

La ripartizione finanziaria per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo 1 e del sostegno transitorio dei Fondi strutturali forma oggetto della decisione 1999/501/CE [Gazzetta ufficiale L 194 del 27.07.1999] della Commissione. Questa ripartizione si effettua come segue:

Stato membro

Obiettivo 1 (milioni di euro)

Sostegno transitorio(milioni di euro)

GERMANIA

19229

729

Austria

261

0

Belgio

0

625

Spagna

37744

352

Finlandia

913

0

Francia

3254

551

Grecia

20961

0

Irlanda

1315

1773

Italia

21935

187

Paesi Bassi

0

123

Portogallo

16124

2905

Regno Unito

5085

1166

Svezia

722

0

Partecipazione dei Fondi

La partecipazione dei Fondi strutturali a titolo dell'Obiettivo 1 è generalmente soggetta al massimale seguente: il 75 % del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50 % delle spese pubbliche ammissibili. Questo tasso può arrivare all'80 % per le regioni situate in uno Stato membro interessato dal Fondo di coesione (Grecia, Spagna, Irlanda e Portogallo). Il regolamento (CE) n. 1447/2001 [GU L 198 del 21.7.2001] del Consiglio innalza questo massimale all'85 % per tutte le regioni ultraperiferiche nonché per le isole minori del Mar Egeo in Grecia.

Nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato.

Se un intervento comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate (come un ponte o un'autostrada a pagamento), la partecipazione dei Fondi strutturali a siffatti investimenti è determinata tenendo conto dell'entità delle entrate previste. Per l'obiettivo 1 la partecipazione dei Fondi rispetta in questo caso i limiti seguenti:

Risultati della programmazione a titolo dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006

I risultati della programmazione a titolo dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 formano oggetto della comunicazione COM(2001)378 def. [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Essi mettono in luce i seguenti dati:

Impatto economico degli interventi a titolo dell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006

Un nuovo studio della Direzione generale della Politica regionale riguarda l'incidenza economica dei Fondi strutturali nelle principali zone ammissibili all'obiettivo 1 (Spagna, Portogallo, Irlanda, Grecia, Mezzogiorno italiano e Länder tedeschi) per il periodo 2000-2006. I principali risultati di tale esame sono i seguenti:

ATTI CONNESSI

Proposta di regolamento del Consiglio del 14 luglio 2004 che istituisce il Fondo di coesione [COM(2004) 494 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]

Nel quadro della riforma della politica regionale, la Commissione europea ha presentato nel luglio 2004 un pacchetto di proposte sui Fondi strutturali (FESR, FSE) e il Fondo di coesione. Il documento di base sulle disposizioni generali assegna al Fondo di coesione un importo globale pari a 62,99 miliardi di euro, pari al 23,86 % dei 264 miliardi di euro destinati all'obiettivo "Convergenza" che sostituisce l'ex obiettivo 1. La partecipazione del Fondo di coesione è limitata all'85 % delle spese pubbliche.

Ultima modifica: 14.07.2005