Accisa sul tabacco lavorato

 

SINTESI DI:

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio — Struttura e aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La presente direttiva stabilisce i principi generali e le aliquote minime dell’accisa sul tabacco lavorato (cioè sigarette, sigari e sigaretti e altro tabacco a taglio fino per arrotolare le sigarette e altri tabacchi da fumo) nel territorio dell’Unione europea (UE).

PUNTI CHIAVE

Disposizioni che si applicano alle sigarette

Disposizioni sui tabacchi lavorati a eccezione delle sigarette

Prezzo massimo di vendita al minuto

I produttori, i loro rappresentanti o mandatari nell’UE, nonché gli importatori di tabacco da paesi terzi hanno il diritto di stabilire il prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascun paese dell’UE in cui sono destinati a essere immessi al consumo. Tale disposizione non pregiudica tuttavia l’applicazione della normativa nazionale sul controllo dei prezzi o il rispetto dei prezzi imposti, a condizione che siano compatibili con la normativa dell’UE.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

È stata applicata dal 1o gennaio 2011. La direttiva 2011/64/UE codifica e sostituisce le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE (e successive modificazioni).

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Ad valorem: un dazio legato al valore del prodotto in questione.
Prezzo medio ponderato di vendita al minuto: calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, sulla struttura e sulle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (codifica) (GU L 176 del 5.7.2011, pagg. 24-36)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.11.2017