Animali e prodotti d’acquacoltura – norme sanitarie
SINTESI DI:
Direttiva 2006/88/CE - condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
Essa stabilisce:
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condizioni di polizia sanitaria applicabili alla vendita, all’importazione e al transito di animali d’acquacoltura (pesce d’allevamento e molluschi);
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misure minime volte a sensibilizzare maggiormente l’opinione pubblica e a prevenire le malattie;
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misure minime da applicare nel caso sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio di una malattia.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
La normativa non si applica a pesci o molluschi utilizzati per scopi ornamentali, catturati allo stato selvatico o destinati a essere trasformati in farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari.
Autorizzazione
Le autorità nazionali dei paesi dell’UE devono assicurare che ogni azienda di allevamento ittico sia in possesso di opportuna autorizzazione.
Per ottenere tale autorizzazione, l’azienda deve:
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registrare tutti i pesci e i molluschi entrati e usciti dalle proprie strutture;
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dimostrare standard elevati di igiene;
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applicare un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione dei rischi per individuare malattie ed eventuali aumenti nei livelli di mortalità.
Le autorità nazionali devono mantenere registri aggiornati e disponibili al pubblico delle aziende di allevamento ittico in possesso di autorizzazione.
Prevenzione delle malattie
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La normativa definisce un elenco di malattie e le specie sensibili alle stesse.
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Durante il trasporto di animali d’acquacoltura devono essere attuate misure per la prevenzione delle malattie .
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I pesci d’allevamento e i molluschi devono essere sani e, al loro ingresso sul mercato, devono essere accompagnati da un certificato sanitario.
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Pesci e molluschi importati devono rispettare le condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura dell’UE.
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L’UE può decidere di ispezionare le aziende da cui esse derivano.
Notifica
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I proprietari delle aziende di allevamento ittico e i veterinari devono riportare immediatamente alle autorità competenti eventuali aumenti di mortalità o sospetti sulla presenza di un focolaio di malattia.
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Nel caso sia confermato un focolaio, le autorità nazionali devono informare gli altri paesi dell’UE e la Commissione europea, nonché la Norvegia, l’Islanda, la Svizzera e il Liechtenstein, entro 24 ore.
Controllo delle malattie
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Nel caso si sospetti una malattia, sono prese delle misure di controllo, come l’esecuzione di analisi di laboratorio e la messa in quarantena dell’azienda.
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Quando una malattia viene confermata, le autorità:
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dichiarano ufficialmente che l’azienda è infetta;
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istituiscono un’area di contenimento, con zone di protezione e sorveglianza;
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vietano il ripopolamento e gli spostamenti dei pesci e dei molluschi d’allevamento.
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I paesi dell’UE devono soddisfare condizioni specifiche prima di ottenere lo status di «indenne da malattie».
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Gli esperti della Commissione, accompagnati da funzionari nazionali, possono effettuare ispezioni sul posto. Le autorità nazionali possono adottare misure più severe, se lo ritengono opportuno.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Essa è in vigore dal 14 dicembre 2006. I paesi dell’UE erano tenuti a recepirla entro il 1° maggio 2008.
La direttiva 2006/88/CE sarà sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 2 aprile 2021.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si consulti:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione e al controllo di talune malattie degli animali acquatici (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14-56)
Modifiche successive alla direttiva 2006/88/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione 2008/392/CE della Commissione, del 30 aprile 2008, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su Internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti (GU L 138 del 28.5.2008, pag. 12-20)
Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7-11).
Cfr. la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 04.05.2020