Norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Lo scopo principale del regolamento consiste nella definizione di requisiti igienici specifici per gli alimenti di origine animale, decritti in dettaglio nell’allegato III (si veda di seguito).

Obblighi generali degli operatori del settore alimentare

L’allegato III stabilisce le norme specifiche per ciascuna categoria di prodotto.

Carni, tra cui ungulati domestici (specie bovine, ovine e caprine), pollame e lagomorfi (volatili d’allevamento, conigli, lepri e roditori), selvaggina d’allevamento, selvaggina selvatica, carni macinate, preparazioni di carni e carni separate/recuperate meccanicamente e prodotti a base di carne. Le norme comprendono requisiti per:

Molluschi bivalvi vivi, quali ostriche, molluschi, vongole, cardidi e capesante. I requisiti speciali presenti nell’allegato III comprendono:

Prodotti della pesca, pesci di mare o di acqua dolce, compresi crostacei e molluschi, sia selvatici che allevati. Le norme si applicano ai prodotti della pesca decongelati non trasformati e ai prodotti della pesca freschi. Tra gli altri, i prodotti devono soddisfare i requisiti per quanto riguarda:

Il latte crudo e i prodotti lattiero-caseari devono provenire da animali:

Sono inoltre presenti requisiti per:

Le uova e gli ovoprodotti devono:

Gli stabilimenti devono essere progettati e attrezzati in modo che sia assicurata la separazione tra le seguenti operazioni:

I requisiti supplementari per gli ovoprodotti comprendono i seguenti:

Altri alimenti di origine animale

L’allegato III contempla inoltre norme che si applicano a:

Poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione

Il regolamento conferisce alla Commissione il potere di attuarne l’adeguamento mediante l’adozione di atti delegati, qualora ciò sia giustificato dalla presenza di nuove informazioni scientifiche o dall’acquisizione di esperienze pratiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2006.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 853/2004 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.20055, pag. 27).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.02.2023