Movimenti non commerciali di animali da compagnia

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria (salute degli animali) applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e le norme relative al controllo di questi movimenti. Il presente regolamento rafforza inoltre le norme applicabili agli animali provenienti da paesi terzi per impedire in tal modo la propagazione di alcune malattie come la rabbia.

ATTO

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [Cfr. atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

Il presente regolamento armonizza le condizioni sanitarie applicabili agli animali da compagnia che vengono trasportati all'interno dell'Unione europea (UE) per motivi non commerciali. Rafforza parimenti le norme applicabili agli animali provenienti da paesi terzi.

Tale regolamento mira a garantire un grado elevato di protezione della salute umana e animale, facilitando i movimenti degli animali da compagnia accompagnati dai loro proprietari.

Animali interessati

Gli animali interessati dal presente regolamento sono:

Tuttavia, le condizioni sanitarie che riguardano questi animali non sono armonizzate. In tali casi prevalgono le normative nazionali.

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni relative alle specie della fauna e della flora selvatiche.

Identificazione degli animali

I gatti, i cani e i furetti devono essere identificati mediante un microchip elettronico (trasponditore) o un tatuaggio chiaramente leggibile. Dal 3 luglio 2011 potrà essere utilizzato come mezzo di identificazione valida unicamente il trasponditore.

Il trasponditore è già riconosciuto in Irlanda, Malta e nel Regno Unito come unico mezzo di identificazione valido.

Movimenti di animali da compagnia tra Stati membri

Gli animali che viaggiano accompagnati dal loro proprietario all’interno dell’Unione europea devono essere muniti di passaporto rilasciato da un veterinario autorizzato dall'autorità competente del rispettivo Stato membro di provenienza.

Il passaporto degli animali (gatti, cani e furetti) deve attestare la conformità dell'animale alle prescrizioni sanitarie del presente regolamento e, nel caso della Finlandia, dell'Irlanda, di Malta, della Svezia e del Regno Unito, alle norme nazionali supplementari richieste da quei paesi.

L’ingresso di animali da compagnia (gatti, cani e furetti) sul territorio di uno Stato membro è soggetto al rispetto delle seguenti tre condizioni:

Per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2011, l’ingresso di animali da compagnia (cani o gatti) sul territorio irlandese, maltese, svedese o britannico, è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni supplementari:

Gli Stati membri possono inoltre autorizzare, a talune condizioni, l'accesso degli animali giovani di meno di tre mesi non vaccinati.

Movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi terzi

Le norme sanitarie applicabili ai movimenti intracomunitari di animali da compagnia si applicano anche ai seguenti paesi: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Vaticano. Parimenti applicabili sono per i paesi terzi di cui all’allegato II, parte C.

Se gli animali (gatti, cani e furetti) provengono invece da un paese terzo non elencato nell’allegato II, parte C, vigeranno norme sanitarie più rigide. Se sono diretti in altri Stati membri che non siano l’Irlanda, Malta, Svezia o Regno Unito, questi animali devono essere vaccinati e sottoposti ad una titolazione di anticorpi (per la Finlandia viene richiesto anche un trattamento contro la tenia Echinococcus fino al 31 dicembre 2011). Tale titolazione deve essere effettuata presso un laboratorio autorizzato dalla Commissione europea su un campione di sangue prelevato almeno un mese dopo la vaccinazione e tre mesi prima dello spostamento.

Se sono diretti in Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito, è prevista la messa in quarantena secondo il protocollo in vigore in questi Stati membri.

Gli animali provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale, o da un passaporto in caso di reintroduzione, che attesti il rispetto delle norme sanitarie del presente regolamento.

Sanzioni

Se i controlli, soprattutto quelli effettuati ai punti d'entrata nell'UE, dimostrano che l'animale non soddisfa le esigenze previste dal presente regolamento, l'autorità competente può decidere di rinviarlo verso il paese d'origine, di isolarlo sotto controllo ufficiale per tutto il tempo necessario alla messa in conformità sul piano sanitario oppure, in ultima analisi, della sua eutanasia quando non possono essere previsti la rispedizione o il periodo di quarantena.

Il regolamento (CE) n. 998/2003 viene abrogato dal regolamento (UE) n. 576/2013 con decorrenza dal 28.12.2014.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 998/2003

3.7.2003

-

GU L 146 del 13.6.2003

DEROGA ALL'ATTO

Decisione 2004/557/CE [Gazzetta ufficiale L 249 del 23.7.2004].

Questa deroga si applica al transito di cani e gatti da compagnia tra l'isola di Bornholm e le altre parti del territorio della Danimarca attraverso il territorio della Svezia .

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2004/650/CE

21.9.2004

-

GU L 298 del 23.9.2004

Regolamento (CE) n. 454/2008

24.6.2008

-

GU L 145 del 4.6.2008

Regolamento (CE) n. 219/2009

20.4.2009

-

GU L 87 del 31.3.2009

Regolamento (UE) n. 438/2010

18.6.2010

-

GU L 132 del 29.5.2010

Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) 998/2003 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a movimenti di carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 [Gazzetta ufficiale L 178 del 28.06.2013].

Regolamento (UE) n. 31/2014 della Commissione che abroga le decisioni 2004/301/CE, 2004/539/CE e il regolamento (UE) n. 388/2010 [Gazzetta ufficiale L 10 del 15.01.2014].

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio che adatta alcuni regolamenti e alcune decisioni in virtù dell'adesione della Repubblica di Croazia [Gazzetta ufficiale L 158 del 10.6.2013].

Regolamento (UE) n. 388/2010 della Commissione, del 6 maggio 2010, recante disposizioni d’applicazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero massimo di animali da compagnia di determinate specie che possono essere oggetto di movimenti a carattere non commerciale [Gazzetta ufficiale L 114 del 7.5.2010].

Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità [Gazzetta ufficiale L 8 del 13.1.2007]. Si veda la versione consolidata

Decisione 2005/91/CE della Commissione del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica [Gazzetta ufficiale L 31 del 4.2.2005].

Decisione 2004/839/CE della Commissione del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità [Gazzetta ufficiale L 361 dell'8.12.2004].

Decisione 2004/824/CE della Commissione del 1o dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità [Gazzetta ufficiale L 358 del 3.12.2004].

Decisione 2003/803/CE della Commissione del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti [Gazzetta ufficiale L 312 del 27.11.2003].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia [COM(2007) 578 definitivo - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

La relazione riguarda le misure da adottare al termine del periodo transitorio nel corso del quale l’Irlanda, Malta, la Svezia e il Regno Unito hanno conservato l'obbligo della vaccinazione antirabbica quale precondizione di ingresso nel loro territorio. Ai fini della completa armonizzazione delle norme in vigore nell'UE, la Commissione valuta le possibili opzioni di revisione del regime in vigore. La valutazione poggia sul parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le opzioni possibili sono il mantenimento permanente, la proroga, la soppressione e l'adeguamento delle condizioni di introduzione per il Regno Unito, l'Irlanda, Malta, la Finlandia e la Svezia. Poiché tuttavia il dibattito sulla modifica del regolamento durerà più del periodo previsto del regolamento medesimo, la Commissione opterà per una prima proroga del periodo di applicabilità delle norme in esame.

Ultima modifica: 29.04.2014