Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

La Commissione europea classifica gli Stati membri o le regioni dell’Unione a seconda del loro livello di rischio di encefalopatie spongiformi bovine (BSE):

Gli Stati membri devono mettere in atto un programma di sorveglianza, con una procedura di screening per gli animali sospettati di avere contratto BSE o scrapie. Occorre inoltre eseguire una rapida procedura di screening post mortem.

Gli animali sospetti e tutti gli altri ruminanti presenti nell’azienda non possono essere spostati fino a quando i risultati dei test non sono noti. Qualora gli animali siano stati esposti altrove, le altre aziende dovranno parimenti essere monitorate.

Quando un caso di BSE in forma classica è stato ufficialmente confermato, si applicano le seguenti misure:

Viene versato un indennizzo senza indugio per la perdita di animali o prodotti di origine animale.

Misure di riduzione del rischio

Gli operatori addetti alla produzione e all’ispezione devono avere una formazione di base sulle TSE.

Per garantire l’uniformità dell’analisi scientifica e risultati affidabili, devono essere designati laboratori nazionali ed europei di riferimento.

Gli Stati membri devono garantire che gli animali sospetti di TSE siano notificati alle autorità, nonché informare regolarmente gli altri Stati e la Commissione di tali casi. Devono inoltre effettuare ispezioni ufficiali frequenti per verificare che le norme siano rispettate.

Possono essere concesse deroghe alle presenti norme al fine di riflettere le nuove conoscenze scientifiche.

Modifiche al regolamento (CE) n. 999/2001

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o luglio 2001.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Le encefalopatie spongiformi trasmissibili sono malattie mortali in cui il tessuto cerebrale degenera, presentandosi con un aspetto spugnoso.

Includono:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 999/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 [COM(2010) 384 def. del 16 luglio 2010].

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione: un piano per le TSE [COM(2005) 322 def. del 15 luglio 2005].

Decisione 2002/1003/CE della Commissione, del 18 dicembre 2002, che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105).

Ultimo aggiornamento: 01.01.2023