Emissioni industriali

 

SINTESI DI:

Direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Fissa norme intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni industriali nell’aria, nell’acqua e nel terreno e ad impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione ambientale.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Autorizzazioni

Disposizioni specifiche

La direttiva stabilisce requisiti minimi per settori specifici in capitoli separati. Prevede disposizioni specifiche relative a:

Abrogazione

La direttiva abroga e sostituisce sette direttive precedentemente esistenti: la direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) (direttiva 2008/1/CE), la direttiva sui grandi impianti di combustione (direttiva 2001/80/CE), la direttiva sull’incenerimento dei rifiuti (direttiva 2000/76/CE), la direttiva sulle emissioni di solventi (direttiva 1999/13/CE) e tre direttive sul biossido di titanio (78/176/CEE, 82/883/CEE, 92/112/CEE).

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è in vigore dal 6 gennaio 2011, con l’obbligo di essere recepita nei paesi dell’Unione entro il 7 gennaio 2013.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Migliori tecniche disponibili (BAT): le tecniche più efficaci per prevenire o ridurre le emissioni, che sono tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili in tale settore.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Le successive modifiche alla direttiva 2010/75/UE sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26, del 28.1.2012, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 30.06.2020