Trasparenza dei prezzi del gas e dell’energia elettrica

La trasparenza dei prezzi dell'energia permette di assicurare una concorrenza non falsata e quindi contribuisce al buon funzionamento del mercato interno. In questa prospettiva, la presente direttiva stabilisce le procedure relative alla circolazione delle informazioni e ai prezzi del gas e dell'energia elettrica.

ATTO

Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE).

SINTESI

La presente direttiva è volta a stabilire una procedura europea per assicurare la trasparenza dei prezzi al consumatore finale di gas e di energia elettrica.

La procedura è necessaria, in quanto tali informazioni permettono ai consumatori di scegliere tra diversi fornitori ma anche tra le varie fonti di energia.

Informazioni fornite

Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell'industria comunichino a Eurostat (DE) (EN) (FR) le seguenti informazioni:

Quadro procedurale dei prezzi del gas e dell’energia elettrica

I prezzi comunicati sono i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano gas naturale distribuito attraverso la rete primaria, e che acquistano energia elettrica, per il loro uso interno. Essi sono espressi in moneta nazionale per gigajoule (per il gas) e per kilowattora (kWh) (per l'energia elettrica).

I prezzi sono comprensivi di tutte le spese, quali le tasse per l'uso della rete e l'energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni. Non è compresa la spesa del primo allacciamento.

Sono comunicati tre livelli di prezzo:

I prezzi sono rilevati due volte l'anno (gennaio e luglio), mentre il metodo di calcolo e la descrizione delle tasse applicate sulle vendite di gas e di energia elettrica ai consumatori finali sono comunicati una volta l'anno (a gennaio).

Le informazioni relative al quadro procedurale dei prezzi del gas e dell’energia elettrica sono comunicate da un organismo statistico indipendente.

La presente direttiva abroga la direttiva 90/377/CEE.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2008/92/CE

27.11.2008

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GU L 298 del 7.11.2008

Ultima modifica: 02.03.2011