Informazioni sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia

In Europa sono necessari notevoli investimenti nelle infrastrutture dell’energia al fine di garantire all’Unione europea (UE) un approvvigionamento sicuro di energia, contribuire al buon funzionamento del mercato interno dell’energia e rendere il sistema energetico europeo un sistema a basse emissioni di carbonio. La Commissione europea dev’essere regolarmente informata sui progetti d’investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’UE. Il presente regolamento risponde a questa esigenza istituendo un quadro per la comunicazione di dati e informazioni sulle future capacità di produzione, trasporto e stoccaggio di energia.

ATTO

Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96.

SINTESI

Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la comunicazione alla Commissione europea di dati e informazioni sui progetti di investimento * in infrastrutture * per l’energia.

Settori e tipi di progetti di investimento interessati

Il presente regolamento si applica alle infrastrutture per l’energia nei settori:

Comunicazione delle informazioni alla Commissione

Nel caso di infrastrutture in costruzione e programmate, occorre comunicare alla Commissione le informazioni seguenti:

Nel caso della disattivazione di impianti, la Commissione deve ricevere informazioni sulla natura e la capacità dell’infrastruttura interessata, nonché sull’anno probabile di disattivazione.

Gli Stati membri raccolgono questi dati presso le imprese che procedono agli investimenti interessati o tramite qualsiasi altro metodo equivalente. Essi comunicano i dati in forma aggregata alla Commissione entro e non oltre il 31 luglio dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2011, in seguito ogni due anni. Essi possono delegare questo compito a un organismo specifico *.

Gli Stati membri hanno la possibilità di presentare stime o informazioni preliminari circa i progetti di investimento nelle infrastrutture disciplinate dal regolamento, quando l’inizio dei lavori è previsto entro un termine di cinque anni o quando la disattivazione delle infrastrutture è prevista entro un termine di tre anni.

Gli Stati membri mirano ad assicurare la qualità, la pertinenza, l’accuratezza, la chiarezza, la tempestività e la coerenza dei dati che essi comunicano alla Commissione.

Ruolo della Commissione

La Commissione prepara, sulla base dei dati trasmessi, un’analisi dei progetti di investimento e delle prospettive di evoluzione del sistema energetico europeo. Essa discute tale analisi con i soggetti interessati, quali la rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (REGST), le REGST del gas, il gruppo di coordinamento del gas (EN) e il gruppo «approvvigionamento petrolio». Infine, presenta questa analisi al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, e la pubblica.

La Commissione può pubblicare i dati che riceve - entro i limiti della protezione dei dati personali - in virtù della direttiva 95/46/CE e a condizione che nessuna informazione confidenziale o sensibile su un’impresa o su un impianto sia divulgata.

Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n. 736/96.

Termini chiave dell’atto

Riferimento

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010

4.8.2010

-

GU L 180 del 15.7.2010

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea. Il presente regolamento indica in quale forma gli Stati membri devono comunicare alla Commissione europea le informazioni relative ai progetti d’investimento nel settore dell’energia. Esso abroga il regolamento (CE) n. 2386/96.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 17 novembre 2010 intitolata «Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre – Piano per una rete energetica europea integrata» [COM(2010) 677 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La presente comunicazione mette in evidenza la necessità di attuare una nuova politica europea in materia di infrastrutture energetiche al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia per l'energia 2020.

La Commissione europea ha stimato che occorrerà investire quasi mille miliardi di euro nel sistema energetico europeo entro il 2020. Di questi investimenti, circa 200 miliardi saranno necessari per le sole reti di trasmissione dell’energia. Il costo di questi investimenti è elevato, ma il costo della loro mancata realizzazione sarebbe ancora più elevato poiché le soluzioni nazionali sarebbero più costose del 20%.

In una prospettiva a più lungo termine, la Commissione intende assicurare la realizzazione delle reti energetiche del futuro che includono le autostrade elettriche europee e le infrastrutture europee di trasporto di CO2. Per accelerare l’attuazione di questi progetti occorre migliorare la rapidità e la trasparenza delle procedure di rilascio dei permessi nonché creare un quadro stabile per il finanziamento. La Commissione intende pertanto proporre nuovi strumenti che consentano di combinare i meccanismi finanziari esistenti con altri meccanismi innovativi.

Ultima modifica: 07.02.2011