L’utilizzo di pneumatici di buona qualità può ridurre in modo significativo il consumo di carburante e, di conseguenza, le emissioni di CO2. Per aiutare i consumatori a scegliere un prodotto più efficiente dal punto di vista del consumo di carburante, della frenata sul bagnato e della rumorosità, essi necessitano di informazioni chiare e pertinenti sulla qualità dei pneumatici.
Questo regolamento intende armonizzare le informazioni riguardanti le prestazioni energetiche di pneumatici, così come quelle relative alla frenata sul bagnato e al rumore esterno di rotolamento.
È abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2020/740 (si veda la sintesi) a partire dal 30 aprile 2021.
Il regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3* ed esclude:
Responsabilità dei fornitori di pneumatici
I fornitori di pneumatici devono controllare le etichette dei pneumatici di classe C1, C2 e C3 consegnati a distributori e consumatori. Tali etichette comprendono un adesivo che deve indicare:
I fornitori devono dichiarare pubblicamente queste informazioni, riportandole ad esempio sul sito web o nei cataloghi.
Responsabilità dei distributori di pneumatici
I distributori devono fare sì che le etichette consegnate dai fornitori siano ben visibili sui pneumatici esposti o immagazzinati nel punto vendita. Qualora i consumatori non possano vedere i pneumatici, i distributori dovranno comunicare loro le informazioni necessarie.
Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli
Nel caso in cui i consumatori abbiano la possibilità di scegliere i pneumatici, i fornitori e i distributori di automobili devono fornire loro le informazioni riguardanti le prestazioni in termini di consumo di carburante, frenata sul bagnato e rumore di rotolamento per ciascun modello.
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2020/740 a decorrere dal 30 aprile 2021.
È in vigore dal 1 novembre 2012.
Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (OJ L 342 del 22.12.2009, pag. 46).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1222/2009 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo ai requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 22.10.2020