Accordo sulla libera circolazione delle persone con la Confederazione svizzera

 

SINTESI DI:

Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

Decisione relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

Il presente accordo stabilisce il principio della libera circolazione delle persone fra il territorio della Comunità europea (ora UE) e quello della Confederazione svizzera.

La decisione approva sei accordi tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, tra cui quello sulla libera circolazione delle persone.

PUNTI CHIAVE

I cittadini europei e svizzeri godono reciprocamente dei diritti d’ingresso e di soggiorno, di accesso a un’attività economica, di stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di soggiorno al termine della loro attività.

Il diritto d’ingresso e di soggiorno riguarda tutti, anche coloro che non svolgono un’attività economica nel paese ospitante.

Il paese ospitante deve garantire ai cittadini stranieri le stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali. L’accordo prevede una protezione contro le discriminazioni fondate sulla nazionalità.

Sono previsti altri diritti legati alla libera circolazione delle persone, in particolare:

L’accordo prevede inoltre il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in base al principio della parità di trattamento, nonché il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali.

Fornitura di servizi

I prestatori di servizi, comprese le società, possono effettuare una prestazione di breve durata sul territorio dell’altra parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quello Stato. Tale diritto non contempla le prestazioni effettuate sul territorio di una parte contraente per i destinatari situati sul territorio dell’altra parte.

La prestazione non deve superare i 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. Al di là di questo termine il prestatore deve richiedere una carta di soggiorno per la durata della sua prestazione.

Le persone destinatarie di un servizio hanno diritto d’ingresso e di soggiorno sul territorio dell’altra parte contraente. Per loro non occorre una carta di soggiorno qualora la durata di tale soggiorno sia inferiore a tre mesi. Per soggiorni di durata superiore, il destinatario di servizi riceverà una carta di soggiorno della stessa durata della prestazione, rilasciata dalle autorità competenti.

Comitato misto

Viene istituito un comitato misto UE-Svizzera, composto da rappresentanti delle parti contraenti, per il rispetto e la corretta applicazione dell’accordo. Il comitato decide sulle modifiche da apportare a taluni allegati dell’accordo. È inoltre responsabile della composizione delle controversie relative al rispetto dell’accordo.

Allargamento dell’UE

In seguito alla crescita del numero di Stati che aderiscono all’UE, si sono aggiunti accordi su protocolli addizionali per consentire l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone provenienti dai nuovi Stati membri.

Il protocollo più recente oggetto di accordi tra l’Unione e la Svizzera tratta della partecipazione della Croazia come parte contrattuale dell’accordo in seguito alla sua adesione all’UE avvenuta il 1 luglio 2013. Tale protocollo consente alla Svizzera di limitare l’accesso di cittadini croati al suo mercato del lavoro per un periodo di 7 anni dalla data dell’entrata in vigore del protocollo (contingenti, priorità ai lavoratori locali, controllo delle condizioni di lavoro e dei salari). Negli ultimi 2 anni di questo periodo di transizione, il comitato misto Svizzera-UE deve approvare la continuazione di tali restrizioni.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

La decisione si applica dal 4 aprile 2002 e l’accordo è entrato in vigore il 1 giugno 2002.

I cittadini di:

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo tra la Comunita Europea ed i suoi Stati Membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone - Atto finale - Dichiarazioni comuni - Informazione relativa all’entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pagg. 6-72)

Le modifiche successive sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata ha unicamente un valore documentale.

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l’Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pagg. 1-5).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2017/192 del Consiglio, dell’8 novembre 2016, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all’Unione europea (GU L 31 del 4.2.2017, pagg. 1–2)

Ultimo aggiornamento: 10.09.2018