Principio della parità di trattamento fra le persone

L’Unione europea (UE) dispone di uno dei quadri giuridici più avanzati in termini di lotta contro le discriminazioni. Tuttavia, tale quadro deve essere completato al fine di estendere il campo d'applicazione del principio della parità di trattamento fra le persone.

ATTO

Proposta di direttiva del Consiglio, del 2 luglio 2008, recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

SINTESI

La presente proposta di direttiva mira a proteggere le persone dalle discriminazioni legate alla loro disabilità, alla loro età, al loro orientamento sessuale, alla loro religione o alle loro convinzioni personali.

L'attuazione del principio di parità di trattamento deve completare il quadro giuridico dell'Unione europea (UE), costituito dalle direttive sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, sulla parità di trattamento tra donne e uomini all'esterno del mercato del lavoro e sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro.

Campo d’applicazione

Il principio di parità di trattamento corrisponde al divieto di discriminazione diretta * e di discriminazione indiretta * . Esso si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico. Il suo campo d'applicazione comprende la protezione sociale (comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria), le prestazioni sociali, l'istruzione, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, inclusi gli alloggi e i trasporti.

Vanno prese preventivamente misure e soluzioni specifiche per consentire alle persone con disabilità l'accesso effettivo e non discriminatorio al campo d'applicazione della direttiva. Tali misure non devono tuttavia costituire un onere sproporzionato. Tale onere può essere compensato da misure esistenti nel quadro delle politichenazionali di parità di trattamento.

L’applicazione del principio di parità, previsto dal progetto di direttiva, non pregiudica le legislazioni nazionali relative alla laicità e all'organizzazione da parte degli Stati membri dei loro sistemi d'istruzione. Il principio non si applica alle differenze di trattamento basate sulla religione o sulle convinzioni personali, per quanto concerne l'accesso agli istituti scolastici fondati su una religione o convinzione. Inoltre, il campo d'applicazione della proposta non copre le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e sulla condizione giuridica degli stranieri sul territorio degli Stati membri.

Gli Stati membri potranno introdurre o mantenere una tutela più estesa rispetto alle prescrizioni minime della direttiva, nonché delle misure di discriminazione positiva destinate a compensare gli svantaggi legati alla religione o alle convinzioni personali, all'età, alla disabilità o all'orientamento sessuale.

Mezzi di ricorso

Tutte le persone che si ritengono lese in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento o che abbiano un interesse legittimo a garantire il rispetto di tale principio dovrebbero avere il diritto di ricorrere a procedimenti giudiziari e amministrativi.

Gli Stati membri devono prendere misure intese ad adattare il loro sistema giudiziario, in particolare facendo condividere l'onere della prova fra la parte attrice e la parte convenuta e introducendo misure che consentano di proteggere da eventuali ritorsioni le persone che hanno presentato una denuncia di discriminazione.

Essi devono altresì istituire degli organismi indipendenti il cui compito sarà quello di:

Contesto

La proposta di direttiva si basa sulle priorità dell’agenda sociale rinnovata e della Strategia quadro per la non discriminazione e per la parità di opportunità per tutti.

Essa si basa sui principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti e procedure

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2008) 426 def.

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CNS/2008/0140

Ultima modifica: 17.07.2011