Unione economica e monetaria dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Articolo 119 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

QUALI SONO GLI SCOPI DEGLI ARTICOLI 119 E 140 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA?

PUNTI CHIAVE

Mentre le prime due fasi dell’UEM sono state completate per tutti gli Stati membri, la fase finale non è ancora conclusa. A oggi, solo 20 Stati membri, collettivamente indicati come « area dell’euro», hanno adottato l’euro come loro valuta nazionale.

Transizione all’euro

Banca centrale europea

La BCE gioca un ruolo essenziale all’interno dell’UEM. Essa determina in modo indipendente la politica monetaria degli Stati membri dell’area dell’euro. Inoltre, detiene il potere di autorizzare l’emissione di banconote in euro. Gli Stati membri possono coniare monete, ma prima la BCE deve autorizzare la quantità annuale che può essere emessa.

I primi paesi della zona euro

Espansione dell’area euro

Esenzioni

La Danimarca ha optato per la non partecipazione all’UEM, e i dettagli di tale scelta sono specificati nel Protocollo n. 16, allegato ai trattati costitutivi dell’Unione. La Danimarca si è riservata l’opzione di porre fine alla propria esenzione dalla partecipazione e di richiedere l’adozione dell’euro, ma non ha annunciato alcuna intenzione in tal senso.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Moneta scritturale. Moneta non contante che pertanto non circola sotto forma di banconote e monete.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Articolo 119 (ex articolo 4 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 96).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 5 — Disposizioni transitorie — Articolo 140 (ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 108).

Ultimo aggiornamento: 23.02.2023