Partenariato per l'adesione della Lituania

Il partenariato per l'adesione intendeva contribuire agli sforzi delle autorità del paese candidato per rispettare i criteri di adesione. Esponeva in modo particolareggiato le priorità della preparazione del paese all'adesione, in particolare l'attuazione dell'acquis, e costituiva il fondamento della programmazione degli aiuti di preadesione garantiti da fondi comunitari quali il programma Phare.In seguito alla firma del trattato di adesione il 16 aprile 2003 e all'integrazione ufficiale del paese nell'Unione europea il 1° maggio 2004, il partenariato per l'adesione è cessato.

Nella comunicazione "Agenda 2000 (es de en fr)", la Commissione europea ha formulato una serie di proposte per rafforzare la strategia di preadesione di tutti i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO). Questa strategia persegue l'obiettivo generale di offrire un programma coerente per preparare tali paesi all'adesione all'Unione europea e in particolare mira a:

1) OBIETTIVO

Scopo del partenariato per l'adesione (adottato nel marzo 1998 e modificato nel dicembre 1999 e nel gennaio 2002) è inserire in un quadro giuridico le aree prioritarie di lavoro definite nel parere della Commissione sulla domanda di adesione della Lituania, gli strumenti finanziari disponibili per consentire alla Lituania di realizzare tali priorità e le condizioni cui sarà soggetta l'assistenza. Il partenariato costituisce il supporto di una serie di strumenti volti ad assistere i paesi candidati nei preparativi per l'adesione.

Tali strumenti comprendono fra l'altro un programma nazionale per l'adozione dell'acquis comunitario (PNAA - riveduto nel febbraio 2002) (la cui ultima versione è del maggio 2000), la valutazione congiunta delle priorità a medio termine della politica economica, il patto contro la criminalità organizzata, il piano di sviluppo nazionale nonché altri programmi settoriali necessari alla partecipazione ai fondi strutturali dopo l'adesione e l'attuazione di ISPA e SAPARD prima dell'adesione. Nel 2002 il partenariato per l'adesione è servito da punto di partenza per l'elaborazione di un piano d'azione per il potenziamento delle capacità amministrative e giudiziarie lituane.

Questi strumenti non saranno parte integrante del presente partenariato ma le loro priorità saranno compatibili con esso.

La sorveglianza dell'attuazione del partenariato per l'adesione sarà assicurata nel quadro dell'Accordo europeo tra l'Unione europea e la Lituania.

2) LE PRIORITÀ

Sono state suddivise in due gruppi: a breve e a medio termine. Le questioni prioritarie del primo gruppo sono quelle che la Lituania era in grado di risolvere o far progredire nel corso del 2000. La realizzazione di quelle del secondo gruppo dovrebbe essere terminata entro la fine del 2003.

La Lituania ha ampiamente rispettato le priorità relative ai criteri politici ed economici. Lo stesso vale per le priorità riguardanti la libera circolazione delle merci, il diritto societario, la concorrenza, le statistiche, l'occupazione e la politica sociale, l'energia, l'ambiente, la protezione dei consumatori e la sanità. Gran parte delle restanti priorità sono state rispettate in parte.

Nel dicembre 1999 le priorità del partenariato per l'adesione sono state rivedute (vedi pag. 3 dell'allegato della decisione 1999/856/CE). Nel febbraio 2002 è stata pubblicata un'ultima revisione (decisione 2002/89/CE), che costituisce la base della relazione della Commissione del 2002.

I settori prioritari sono i seguenti:

(Per accedere alle informazioni aggiornate, consultare le analisi sul recepimento dell'acquis comunitario)

3) QUADRO FINANZIARIO

Phare

Il programma Phare 2000 per la Lituania prevedeva una dotazione nazionale di 38,3 milioni di euro. Era stato inoltre assegnato un complemento di 1 milione di euro alla cooperazione transfrontaliera (CTF), che comprendeva un meccanismo di sostegno a piccoli progetti di cooperazione nella regione baltica. Phare 2001 concedeva alla Lituania 45,5 milioni di euro. Un supplemento di 3 milioni era assegnato alla cooperazione transfrontaliera baltica. Phare 2002 assegnava al paese 43,7 milioni di euro, oltre a un supplemento di 18,5 milioni di euro a titolo dello strumento previsto al fine potenziare le istituzioni lituane. Veniva concesso al paese anche un pacchetto di 3 milioni nel quadro della cooperazione transfrontaliera.

Fino al 2006, la Commissione ha promesso di concedere un aiuto finanziario di 165 milioni di euro per lo smantellamento della centrale nucleare di Ignalina. Gran parte di tale somma sarà versata attraverso il Fondo internazionale di sostegno al declassamento di Ignalina, creato nel giugno 2000 e gestito dalla BERS. È già stato assegnato un protocollo iniziale di 10 milioni di euro nel 1999, 35 milioni nel 2000 e 55 milioni nel 2001.

Le autorità del paese partner assumono la responsabilità dei contratti e dei pagamenti legati agli aiuti. Tuttavia, il regolamento finanziario delle Comunità europee obbliga la Commissione a vigilare sulla procedura di stipulazione dei contratti e ad approvare ogni contratto finanziato da Phare e firmato dal paese partner, prima della sua entrata in vigore.

Aiuti di preadesione

A partire dal 2000 gli aiuti finanziari comprendono un aiuto all'agricoltura e allo sviluppo rurale (SAPARD) e uno strumento strutturale (ISPA) che concede la priorità a misure prese nei settori dei trasporti e dell'ambiente. Il regolamento che coordina gli aiuti di Phare, SAPARD e ISPA, adottato nel giugno 1999, consentirà alla Commissione di esercitare un controllo ex post dei contratti quando riterrà insufficiente il controllo finanziario effettuato dal paese partner.

Nel corso del periodo 2000-2002, l'importo totale degli aiuti finanziari disponibili ammontava a 126 milioni di euro per Phare, a 90 milioni di euro per SAPARD e a circa 155 milioni di euro per ISPA. SAPARD 2002 ha destinato alla Lituania un pacchetto indicativo di 31,3 milioni di euro, mentre ISPA ha concesso al paese fra 44 e 65 milioni di euro.

4) RIFERIMENTI

Decisione 98/265/CE del 30.3.1998Gazzetta ufficiale L 121 23.4.1998

Decisione 1999/856/CE del 6.12.1999Gazzetta ufficiale L 335 del 28.12.1999

Parere della Commissione COM(97) 2007 def.Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

Relazione della Commissione COM(98) 706 def.Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

Relazione della Commissione COM(1999) 507 def.Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

Relazione della Commissione COM(2000) 707 def.Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

Relazione della Commissione COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1750Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

Decisione 2002/89/CE del 28.01.2002Gazzetta ufficiale L 44 del 14.02.2002

Relazione della Commissione COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1406Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale

Trattato di adesione all'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.9.2003]

Ultima modifica: 19.11.2004