Malta

1) RIFERIMENTI

Relazione della Commissione [COM(1999) 69 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(1999) 508 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione COM(2000) 708 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1751 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1407- Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Secondo la relazione di febbraio 1999, la principale esigenza che Malta doveva soddisfare in questo settore, a breve termine, era la soppressione della sua riserva relativa alla Convenzione di Ginevra. Inoltre, doveva fornire maggiori informazioni sull'attuazione concreta del diritto d'asilo, della prevenzione dell'immigrazione clandestina, della lotta contro la criminalità organizzata, in particolare contro la droga, e dei mezzi per combatterla. Infine, Malta doveva adoperarsi per rafforzare la propria partecipazione alla cooperazione internazionale nel settore giudiziario, in materia civile e penale.

Nella relazione di ottobre 1999, la Commissione ha sottolineato la necessità, da una parte, di adottare un certo numero di strumenti giuridici e, dall'altra, di potenziare la capacità maltese di attuare l'acquis, segnatamente per quanto riguardava il diritto d'asilo, la lotta contro l'immigrazione clandestina, la criminalità organizzata e la droga.

Nella relazione del novembre 2000 la Commissione ha constatato che erano stati compiuti progressi in materia di giustizia e affari interni. Pur rilevando la necessità di un ulteriore impegno per la ratifica di alcune convezioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, ha giudicato il grado di recepimento dell'acquis complessivamente soddisfacente.

Nella relazione del novembre 2001, la Commissione ha constatato che, nel periodo intercorso dopo l'ultima relazione, Malta ha realizzato scarsi progressi in materia di giustizia e affari interni.

Nella relazione dell'ottobre 2002 la Commissione conclude che Malta ha realizzato progressi soddisfacenti nell'allineamento della sua legislazione e delle strutture in materia di giustizia e affari interni. In prospettiva dell'adesione il paese deve concentrare il proprio impegno sull'allineamento nel settore dei visti, della migrazione e della cooperazione doganale nonché su un'applicazione efficace delle politiche in tale settore, segnatamente per quanto riguarda il piano d'azione di Schengen, il diritto d'asilo, la tutela dei dati e il riciclaggio dei proventi del crimine.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Libera circolazione delle persone

Il principio della libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini europei è previsto dall'articolo 14 (ex-articolo 7A) del trattato e dalle disposizioni riguardanti la cittadinanza europea (articolo 18, ex-articolo 8A). Il trattato di Maastricht aveva inserito fra le questioni d'interesse comune agli Stati membri la politica d'asilo, l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione e la politica d'immigrazione. Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha incluso tali questioni nel trattato CE (articoli da 61 a 69), prevedendo però un periodo transitorio di cinque anni per l'applicazione integrale delle procedure comunitarie. A termine, si tratta di creare uno "spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia", senza controlli delle persone alle frontiere interne, indipendentemente dalla loro nazionalità. Parallelamente, occorrerà stabilire norme comuni per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, i visti, le politiche d'asilo e d' immigrazione. Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 fissa un calendario delle misure da adottare per raggiungere questi obiettivi nei prossimi cinque anni.

Alcuni Stati membri applicano già norme comuni in questi settori grazie agli accordi di Schengen, il primo dei quali è stato firmato nel 1985. Questi accordi intergovernativi sono stati integrati nel quadro legislativo dell'Unione europea (UE) in forza dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e fanno ormai parte dell' "acquis" comunitario che i paesi candidati dovranno recepire.

La politica d'asilo

La politica europea in materia d'asilo, dichiarata questione d'interesse comune per gli Stati membri dal trattato di Maastricht, si basa principalmente su strumenti che non hanno portata giuridica, quali ad esempio le risoluzioni di Londra del 1992 sulle domande di asilo palesemente infondate e il principio del "paese terzo di accoglienza" o ancora le convenzioni internazionali come la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

Nel quadro degli accordi di Schengen, il 15 giugno 1990 gli Stati membri hanno firmato la Convenzione di Dublino,entrata in vigore il 1° settembre 1997, che permette di determinare lo Stato competente per l'esame delle domande d'asilo presentate in uno degli Stati membri dell'Unione. La questione non era stata regolata dalla Convenzione di Ginevra. Varie disposizioni d'applicazione sono state successivamente adottate dal comitato istituito da tale convenzione.

Oltre al piano d'azione del 3 dicembre 1998 della Commissione e del Consiglio, è necessaria una strategia globale. Per rispondere a questa esigenza è stata così creata dal Consiglio una "task force" competente per l'asilo e l'immigrazione.

La politica d'immigrazione

Questione d'interesse comune a seguito del trattato di Maastricht e rientrante nell'ambito della cooperazione intergovernativa nel settore degli affari interni, non esiste ancora concretamente come politica europea. Nessuna norma è stata elaborata in materia d'entrata sul territorio e di soggiorno per i cittadini dei paesi terzi.

Tuttavia, l'adozione di misure specifiche in questo settore è prevista dal piano d'azione del 3 dicembre 1998.

La cooperazione giudiziaria in materia civile

Poche misure sono state adottate in questo settore, nel quale l'UE può agire a seguito del trattato di Maastricht. La più importante finora è la convenzione sulla notifica e la comunicazione degli atti in materia civile e commerciale nell'UE. I principali strumenti che facilitano la cooperazione giudiziaria in materia civile sono stati elaborati a livello internazionale (convenzioni di Bruxelles e di Roma, ad esempio).

Il piano d'azione del 3 dicembre 1998 del Consiglio e della Commissione prevede l'adozione di nuove norme anche in questo settore.

Cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria in materia penale

L' "acquis" in questi settori deriva principalmente dal quadro di cooperazione definito nel titolo VI del trattato sull'Unione europea o " terzo pilastro ". Il trattato di Amsterdam ha modificato le disposizioni giuridiche in materia. Ormai, il titolo VI riguarda essenzialmente la cooperazione di polizia, la lotta contro la criminalità organizzata, la lotta contro il traffico di droga, la lotta contro la corruzione e le frodi, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione doganale. Rimangono in vigore le stesse procedure intergovernative stabilite dal trattato di Maastricht nel 1993.

L'"acquis" relativo alla giustizia e agli affari interni presuppone un elevato livello di cooperazione pratica fra le amministrazioni nonché l'elaborazione di normative e la loro effettiva applicazione. A questo scopo, tra il 1996 e il 1998 la Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno finanziato il primo programma "Octopus". "Octopus II" (1999-2000) mira a facilitare ai paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e a taluni nuovi Stati indipendenti l'adozione di nuove misure legislative e costituzionali sul modello delle norme in vigore nell'Unione europea, fornendo formazione e assistenza ai responsabili della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Un patto di lotta contro la criminalità organizzata è stato firmato il 28 maggio 1998 tra l'UE e i PECO.

Per l'Unione, il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 indica le misure che dovranno essere adottate a breve termine (due anni) e a medio termine (cinque anni) per stabilire un vero e proprio spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Fra queste si noterà lo sviluppo dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), in particolare l'organizzazione delle relazioni tra l'ufficio e le autorità giudiziarie degli Stati membri, l'integrazione dell' "acquis" di Schengen in materia di cooperazione di polizia e doganale e l'organizzazione della raccolta e della conservazione delle informazioni necessarie in materia di criminalità transfrontaliera.

VALUTAZIONE

Nel marzo del 2002 è entrata in vigore una nuova legge in materia di protezione dei dati. Una serie di regolamenti adottati sempre in tale periodo prevedono l'istituzione di un'autorità nazionale indipendente di vigilanza e di una commissione per i ricorsi in materia di protezione dei dati.

Si segnalano progressi nell'allineamento della politica in materia di visti. È stato istituito un nuovo regime di visti che impone l'obbligo del visto ai cittadini di trentotto paesi.

In materia di controlli alle frontiere esterne e di preparativi relativi all'acquis di Schengen, Malta ha adottato un "piano d'azione Schengen". Tale piano analizza le esigenze in termini di risorse umane ai valichi di frontiera e negli uffici che saranno collegati al sistema di informazione Schengen (SIS) nazionale. Malta ha portato avanti i preparativi ai fini della futura partecipazione al SIS di seconda generazione (SIS II) ma deve impegnarsi ulteriormente per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti ed ammodernare le attrezzature.

Pochi progressi sono stati realizzati in materia d'immigrazione. Il Parlamento deve ancor votare sulle modifiche necessarie alla legge sull'immigrazione. Inoltre, Malta deve potenziare la lotta contro l'immigrazione clandestina. L'accordo di riammissione concluso tra Malta e l'Italia è stato firmato nel dicembre 2001. Attualmente vengono negoziati accordi analoghi con l'Egitto, il Marocco, la Tunisia, l'Algeria e la Libia.

In seguito all'adozione della nuova legge sull'asilo nel 2000, Malta ha proceduto ad una selezione del personale responsabile dell'esame delle domande d'asilo. Tale personale, insieme a quello della polizia di frontiera, ha ricevuto una formazione specifica. Tuttavia, la Commissione constata che il potenziamento e la formazione del personale restano prioritari. Nel dicembre 2001 Malta ha ritirato la riserva geografica nell'ambito della convenzione di Ginevra.

I testi di applicazione della legge sui rifugiati, adottati nell'ottobre 2001, prevedono disposizioni per l'armonizzazione con i criteri e i meccanismi previsti dalla convenzione di Dublino.

Nel dicembre 2000, Malta ha firmato la convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità transnazionale organizzata (convenzione di Palermo. Accordi di cooperazione in materia sono stati firmati con la Slovacchia, l'Ungheria, la Tunisia, la Svezia, la Grecia e, recentemente, con l'Albania. Sono state adottate delle modifiche da apportare al codice penale. Tali modifiche, in base alle quali la tratta degli esseri umani viene considerata un reato, allineano la legislazione maltese alla convenzione di Palermo. Malta deve però ancora aderire alla convenzione dell'UE sull'assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000. Nel novembre 2000 Malta ha firmato la convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione. La revisione del codice penale adottata nell'aprile 2002 mira ad attuare il protocollo del 27 settembre 1996 allegato alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e tiene conto della convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa (1999).

Per quanto riguarda la lotta contro la droga, Malta parteciperà all' Osservatorio europeo delle droghe e della tossicodipendenza a partire dal gennaio 2003. Sempre nel 2003 sono state impegnate risorse per potenziare le capacità nel settore della droga.

Nel settore della lotta contro il riciclaggio dei proventi del crimine, un progresso significativo è rappresentato dall'istituzione di un servizio di informazioni a carattere finanziario, basato su alcune modifiche apportate di recente alla legge relativa al riciclaggio dei capitali.

In materia di cooperazione doganale, Malta deve ancora allinearsi alla convenzione relativa all'assistenza reciproca e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali (Napoli II (esdeenfr)) del 1997. Lo stesso vale per la convenzione relativa all'utilizzazione dell'informatica nel settore delle dogane del 1995. Inoltre, Malta deve continuare ad impegnarsi per applicare l'azione comune del 1996 relativa alla cooperazione tra le autorità doganali e le organizzazioni professionali in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti.

Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile, Malta ha ratificato due protocolli aggiuntivi alla convenzione europea di estradizione. In materia penale, Malta ha partecipato in qualità di osservatrice alla rete giudiziaria europea. Le modifiche al codice penale adottate nell'aprile 2002 permettono la ratifica del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale e alla convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa. Inoltre, Malta deve ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Malta ha ratificato il complesso degli strumenti giuridici relativi ai diritti dell'uomo nell'ambito dell'acquis in materia di giustizia e affari interni, ad eccezione della convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Ultima modifica: 09.12.2002