Estonia

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2006 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(98) 705 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione COM(99) 504 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2000) 704 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1747 - - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1403 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel parere del luglio 1997, la Commissione europea aveva stimato che, malgrado i notevoli progressi compiuti in questo settore dall'Estonia, soprattutto per quanto riguarda i controlli alle frontiere, fossero ancora necessari grandi sforzi per allineare a medio termine la legislazione a quella dell'Unione europea in materia di giustizia e affari interni. Inoltre, essa esortava l'Estonia ad affrontare in maniera più decisa i problemi relativi ai rifugiati e ai richiedenti asilo e a combattere più efficacemente contro la criminalità organizzata e il riciclaggio di proventi illeciti.

La relazione del novembre 1998 rilevava che l'Estonia aveva prodigato sforzi considerevoli in materia di immigrazione, di controllo alle frontiere e di asilo anche se, in questo settore, dovevano essere ancora adottate le misure di applicazione. Riscontrava inoltre il notevole lavoro realizzato nell'organizzazione della polizia. Per quanto riguarda la lotta contro la droga e la criminalità organizzata, faceva presente la necessità di considerevoli sforzi, segnatamente al fine di adottare gli strumenti giuridici internazionali e nazionali in materia. Inoltre, sottolineava che l'Estonia doveva continuare ad impegnarsi nella lotta contro la corruzione.

La relazione dell'ottobre 1999 riteneva che l'Estonia avesse seguito la maggior parte delle raccomandazioni espresse nella relazione del 1998. Progressi significativi erano stati fatti nell'ambito della riorganizzazione della polizia cui doveva far seguito uno sviluppo della formazione e un miglioramento delle condizioni di lavoro. Inoltre, l'Estonia doveva portare a termine il processo di allineamento sull'acquis comunitario per quanto riguarda la gestione e il controllo della frontiera orientale, segnatamente mediante lo sviluppo delle infrastrutture e delle attrezzature. Particolare attenzione doveva essere rivolta al problema degli stupefacenti e della corruzione.

Nella relazione del novembre 2000 la Commissione ha constatato che erano stati realizzati progressi significativi in materia di giustizia e affari interni. Ha riscontrato, però, la necessità che l'Estonia porti avanti l'impegno per allineare la propria legislazione all'acquis in materia di lotta contro la criminalità organizzata, di traffico di stupefacenti, di lotta contro la corruzione degli agenti di polizia e di controllo delle frontiere.

La relazione del novembre 2001 ha constatato che l'Estonia ha conseguito grandi progressi nel settore della giustizia e degli affari interni.

Nella relazione dell'ottobre 2002 la Commissione ha riscontrato che l'Estonia ha realizzato nuovi progressi nel settore della protezione dei dati, del controllo alle frontiere, dei visti, della migrazione e della cooperazione giudiziaria e di polizia. Complessivamente, il ravvicinamento della legislazione è relativamente avanzato e prosegue.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Libera circolazione delle persone

Il principio della libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini europei è previsto dall'articolo 14 (ex-articolo 7A) del trattato e dalle disposizioni riguardanti la cittadinanza europea (articolo 18, ex-articolo 8A). Il trattato di Maastricht aveva inserito fra le questioni d'interesse comune agli Stati membri la politica d'asilo, l'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione e la politica d'immigrazione. Il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha incluso tali questioni nel trattato CE (articoli da 61 a 69), prevedendo però un periodo transitorio di cinque anni per l'applicazione integrale delle procedure comunitarie. A termine, si tratta di creare uno "spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia", senza controlli delle persone alle frontiere interne, indipendentemente dalla loro nazionalità. Parallelamente, occorrerà stabilire norme comuni per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, i visti, le politiche d'asilo e d' immigrazione. Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 fissa un calendario delle misure da adottare per raggiungere questi obiettivi nei prossimi cinque anni. Tale calendario è stato definito nel quadro di controllo del marzo 2000.

Alcuni Stati membri applicano già norme comuni in questi settori grazie agli accordi di Schengen, il primo dei quali è stato firmato nel 1985. Questi accordi intergovernativi sono stati integrati nel quadro legislativo dell'UE in forza dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e fanno ormai parte dell' "acquis" comunitario che i paesi candidati dovranno recepire.

L'Estonia ha dichiarato la propria intenzione di conformarsi alle disposizioni dell'accordo di Schengen ed ha iniziato i preparativi a tale scopo chiedendo l'assistenza degli Stati membri in materia, soprattutto per quanto riguarda il potenziamento dei controlli alla frontiera.

La politica d'asilo

La politica europea in materia d'asilo, dichiarata questione d'interesse comune per gli Stati membri dal trattato di Maastricht, si basa principalmente su strumenti che non hanno portata giuridica, quali ad esempio le risoluzioni di Londra del 1992 sulle domande di asilo palesemente infondate e il principio del "Paese terzo d'accoglienza" o ancora le convenzioni internazionali come la Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

Nel quadro degli accordi di Schengen, il 15 giugno 1990 gli Stati membri hanno firmato la Convenzione di Dublino, entrata in vigore il 1° settembre 1997, che permette di determinare lo Stato competente per l'esame delle domande d'asilo presentate in uno degli Stati membri dell'Unione. La questione non era stata regolata dalla Convenzione di Ginevra. Varie disposizioni d'applicazione sono state successivamente adottate dal comitato istituito da tale convenzione.

Oltre al piano d'azione del 3 dicembre 1998 della Commissione e del Consiglio, è necessaria una strategia globale. Per rispondere a questa esigenza è stata così creata dal Consiglio una "task force" competente per l'asilo e l'immigrazione.

La politica d'immigrazione

Questione d'interesse comune a seguito del trattato di Maastricht e rientrante nell'ambito della cooperazione intergovernativa nel settore degli affari interni, non esiste ancora concretamente come politica europea. Nessuna norma è stata elaborata in materia d'entrata sul territorio e di soggiorno per i cittadini dei paesi terzi.

Tuttavia, l'adozione di misure specifiche in questo settore è prevista dal piano d'azione del 3 dicembre 1998.

La cooperazione giudiziaria in materia civile

Poche misure sono state adottate in questo settore, nel quale l'UE può agire a seguito del trattato di Maastricht. La più importante finora è la convenzione sulla notifica e la comunicazione degli atti in materia civile e commerciale nell'UE. Tale convenzione è stata recepita sotto forma di regolamento comunitario nel maggio 2000. I principali strumenti che facilitano la cooperazione giudiziaria in materia civile sono stati elaborati a livello internazionale (convenzioni di Bruxelles e di Roma, ad esempio).

Il piano d'azione del 3 dicembre 1998 del Consiglio e della Commissione prevede l'adozione di nuove norme anche in questo settore.

Cooperazione di polizia, doganale e giudiziaria in materia penale

L' "acquis" in questi settori deriva principalmente dal quadro di cooperazione definito nel titolo VI del trattato sull'Unione europea o " terzo pilastro ". Il trattato di Amsterdam ha modificato le disposizioni giuridiche in materia. Ormai, il titolo VI riguarda essenzialmente la cooperazione di polizia, la lotta contro la criminalità organizzata, la lotta contro il traffico di droga, la lotta contro la corruzione e le frodi, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione doganale. Rimangono in vigore le stesse procedure intergovernative stabilite dal trattato di Maastricht nel 1993.

L'"acquis" relativo alla giustizia e agli affari interni presuppone un elevato livello di cooperazione pratica fra le amministrazioni nonché l'elaborazione di normative e la loro effettiva applicazione. A questo scopo, tra il 1996 e il 1998 la Commissione europea e il Consiglio d'Europa hanno finanziato il primo programma "Octopus". "Octopus II" (1999-2000) mira a facilitare ai paesi dell'Europa centrale e orientale e a taluni nuovi Stati indipendenti l'adozione di nuove misure legislative e costituzionali sul modello delle norme in vigore nell'Unione europea, fornendo formazione e assistenza ai responsabili della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata. Un patto di lotta contro la criminalità organizzata è stato firmato il 28 maggio 1998 tra l'UE e i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO).

Per l'Unione, il piano d'azione del Consiglio e della Commissione del 3 dicembre 1998 indica le misure che dovranno essere adottate a breve termine (due anni) e a medio termine (cinque anni) per stabilire un vero e proprio spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. Fra queste si noterà lo sviluppo dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), in particolare l'organizzazione delle relazioni tra l'ufficio e le autorità giudiziarie degli Stati membri, l'integrazione dell' "acquis" di Schengen in materia di cooperazione di polizia e doganale e l'organizzazione della raccolta e della conservazione delle informazioni necessarie in materia di criminalità transfrontaliera.

L'accordo europeo di associazione e il Libro bianco sui paesi dell'Europa centrale e orientale e il mercato interno

L'Accordo europeo d'associazione con l'Estonia contiene disposizioni relative alla cooperazione nel campo della lotta contro la tossicodipendenza e il riciclaggio di proventi illeciti.

Il Libro Bianco sui paesi dell'Europa centrale e orientale non tratta direttamente argomenti del terzo pilastro, ma fa riferimento a questioni come il riciclaggio di proventi illeciti e la libera circolazione delle persone, strettamente connesse ai settori della giustizia e degli affari interni.

VALUTAZIONE

Nel novembre 2001 l'Estonia ha ratificato la convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale che è entrata in vigore nel marzo 2002. La polizia deve ancora conformarsi alla raccomandazione del Consiglio d'Europa per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati personali nel settore di polizia.

Progressi notevoli sono stati realizzati per quanto riguarda la politica in materia di visti. Sul piano della capacità amministrativa, l'Estonia ha realizzato progressi grazie alla creazione di un nuovo registro nazionale di visti in linea. A seguito di tale misura, ora tutte le domande di visto vengono trattate utilizzando tale registro.

In vista dell'adesione il paese deve ancora realizzare l'allineamento all'elenco dell'Unione europea relativo ai paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto, segnatamente mediante la conclusione di accordi di esenzione dal visto.

Nel luglio 2001 il governo ha approvato un piano d'azione "Schengen". Conformemente a tale piano, l'Estonia continua la preparazione necessaria per partecipare al sistema di informazione Schengen (SIS II). Complessivamente, il paese deve continuare ad impegnarsi per applicare integralmente l'acquis di Schengen aggiornando il piano attuale. Tuttavia, manca ancora una strategia completa per Schengen.

Il controllo alle frontiere esterne viene garantito in maniera soddisfacente. È necessario, però, rafforzare ulteriormente il controllo migliorando le attrezzature, la formazione e le infrastrutture nonché le condizioni di vita delle guardie di frontiera. Inoltre, occorre accelerare l'istituzione e la messa in opera di un sistema di vigilanza marittima. Nel dicembre 2001 il Parlamento ha ratificato la convenzione che mira ad agevolare il traffico marittimo internazionale.

Nel settore dell'immigrazione, devono ancora essere realizzati progressi, segnatamente per quanto riguarda la lotta contro l'immigrazione clandestina. Tuttavia, nel corso del 2001, il Parlamento estone ha adottato alcune modifiche alla legge sugli stranieri, i rifugiati, l'obbligo di lasciare il territorio, il divieto di entrarvi e i documenti di identità. Nel giugno 2002 è stata adottata una revisione della legge sugli stranieri relativa al ricongiungimento familiare.

Nel febbraio 2002 è diventato operativo un servizio specifico dell'Ufficio della nazionalità e delle migrazioni responsabile dei visti e dell'immigrazione clandestina. Per quanto riguarda gli accordi di riammissione, al giugno 2002 l'Estonia ne aveva firmati con 33 paesi. Il paese deve tuttavia continuare ad impegnarsi per concludere accordi con i paesi terzi che rappresentano una potenziale fonte di immigrazione clandestina.

Anche se il numero di domande d'asilo resta scarso in Estonia, nel gennaio 2001 e nel maggio 2002 il Parlamento ha modificato la legge sui rifugiati. Occorre continuare ad allineare la legislazione. Nel febbraio 2002 è stato istituito un servizio specifico per i rifugiati. Devono ancora essere migliorate le misure per l'integrazione dei rifugiati, come le condizioni per il ricongiungimento familiare e l'accesso a un permesso di soggiorno permanente.

In materia di cooperazione di polizia e di lotta contro la criminalità organizzata, sono stati compiuti progressi (allineamento della legislazione, formazione, cooperazione internazionale...). Nell'ottobre 2002 è stato adottato l'accordo di cooperazione tra l'Estonia e l'Europol. Il paese ha firmato ma non ancora ratificato la convenzione delle Nazioni unite del 2000 sulla criminalità transnazionale. Resta, inoltre, da firmare e ratificare il secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale.

Sul piano dell'attuazione, la Commissione propone di promuovere la formazione e rafforzare le capacità delle forze di polizia per trattare più efficacemente alcuni problemi specifici come i reati economici o l'uso di stupefacenti. Dal 2002 è operativo, in tutte i commissariati di polizia, un sistema elettronico di registrazione dei reati (POLIS).

Nuovi progressi sono stati riscontrati nella lotta contro il terrorismo grazie alla ratifica dei seguenti strumenti internazionali:

Nel giugno 2001 il Parlamento estone ha adottato il nuovo Codice penale che mira ad allineare la legislazione nazionale sull'acquis per quanto riguarda la lotta contro le frodi, la corruzione e il riciclaggio dei proventi del crimine. Devono essere avviati preparativi per la ratifica della convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.

Nel dicembre 2001 l'Estonia ha ratificato la convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione.

Per quanto riguarda il riciclaggio dei proventi del crimine, la legislazione è già ampiamente allineata all'acquis ma è necessario procedere con le misure di formazione destinate alla cellula di informazione finanziaria, ai servizi di polizia responsabili per i reati economici, ai procuratori, ai funzionari delle dogane, ai direttori e agli impiegati di banca.

In materia di stupefacenti, l'Estonia ha ratificato la convenzione delle Nazioni unite e ha aggravato le pene previste per i reati connessi con la droga. Inoltre, all'interno della polizia sono state costituite delle squadre specializzate nella lotta contro il traffico di droga.

La legislazione è in gran parte allineata all'acquis. Sono stati realizzati progressi nella lotta contro la droga grazie alla realizzazione della strategia nazionale in materia e al potenziamento degli organi amministrativi che partecipano all'attuazione di tale strategia.

Nel luglio 2001 è stato istituito il centro estone di controllo della droga che serve anche da centro nazionale della rete europea di informazione sulle droghe e la tossicodipendenza (REITOX). Tuttavia, devono essere potenziate le capacità amministrative ed operative degli organi incaricati dell'applicazione della legge, segnatamente la polizia e le dogane, per la lotta contro il traffico di stupefacenti.

Nel settore della cooperazione doganale, il recepimento della legislazione è a buon punto. Devono essere prodigati sforzi supplementari per l'attuazione, a partire dall'adesione dell'Estonia, della convenzione relativa all'assistenza reciproca e alla cooperazione tra le amministrazioni doganali (Napoli II) e la convenzione SID (utilizzazione dell'informatica nel settore doganale). Inoltre, è opportuno potenziare le capacità amministrative delle dogane provvedendo a garantire risorse umane ed attrezzature soddisfacenti.

Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria, nel corso del 2001 l'Estonia ha ratificato :

Nuovi progressi si riscontrano in materia civile: nel giugno 2002 l'Estonia ha ratificato la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.

Per quanto riguarda la tutela dei diritti dell'uomo, con la ratifica della convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, l'Estonia ha ratificato tutti gli strumenti giuridici.

Ultima modifica: 12.09.2005