Slovenia
1) RIFERIMENTI
Parere della Commissione [COM(97) 2010 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]
Relazione della Commissione [COM(98) 709 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]
Relazione della Commissione [COM (99) 512 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]
Relazione della Commissione [SEC(2001) 1755 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]
Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]
Relazione della Commissione COM (2003) 675 def. [Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]
Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]
2) SINTESI
Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea ha giudicato positivamente le prospettive di miglioramento a medio termine per quanto riguarda l'adeguamento della legislazione slovena all'acquis comunitario, purché venga portata avanti l'attività legislativa. La Commissione ha pertanto invitato la Slovenia ad approvare un progetto di legge sulla tutela dei consumatori, oltre che una serie di emendamenti per rafforzare la tutela dei consumatori, in particolare in materia di sicurezza generale dei prodotti.
La relazione del novembre 1998 ha constatato invece la mancanza di grandi sforzi per l'adozione dell'acquis comunitario e ha fatto presente che una buona parte delle norme approvate non è pienamente conforme alla legislazione comunitaria.
Nella sua relazione dell'ottobre 1999, la Commissione riteneva che la Slovenia avesse compiuto progressi ed insisteva sulla necessità di migliorare le strutture amministrative, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza del mercato.
La relazione dell'ottobre 2002 ha sottolineato i progressi compiuti dalla Slovenia nell'allineamento della sua legislazione in materia di protezione dei consumatori e per quanto riguarda lo sviluppo della capacità amministrativa necessaria in questo settore. I negoziati su questo capitolo sono stati sospesi provvisoriamente. La Slovenia non ha richiesto disposizioni transitorie in questo settore.
La relazione dell'ottobre 2003 rileva che la Slovenia rispetta fondamentalmente l'acquis nel settore delle misure non connesse alla sicurezza e in quello delle misure connesse alla sicurezza. Resta però da recepire la direttiva riveduta sulla sicurezza generale dei prodotti (nelle misure connesse alla sicurezza) e da applicare effettivamente la legislazione relativa alle misure non connesse alla sicurezza.
Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.
"ACQUIS" COMUNITARIO
L'acquis comunitario regolamenta la protezione degli interessi economici dei consumatori (in particolare il controllo della pubblicità ingannevole, l'indicazione dei prezzi, i crediti al consumo, le clausole contrattuali abusive, le vendite a distanza, i viaggi "tutto compreso", le vendite televisive e la multiproprietà), la sicurezza generale dei prodotti, nonché i settori dei cosmetici, delle denominazioni dei prodotti tessili e dei giocattoli.
L'accordo europeo di associazione prevede l'armonizzazione della legislazione con il diritto comunitario e una cooperazione volta a rendere pienamente compatibili i regimi di protezione dei consumatori della Slovenia e della Comunità europea. Le misure relative alla prima fase del Libro bianco sui paesi dell'Europa centrale e orientale e il mercato interno (1995) puntano al miglioramento della sicurezza dei prodotti, segnatamente dei cosmetici, dei prodotti tessili e dei giocattoli, nonché sulla protezione degli interessi economici dei consumatori, in particolare attraverso misure concernenti la pubblicità ingannevole, i crediti al consumo, le clausole contrattuali abusive e l'indicazione dei prezzi. Le misure della seconda fase si incentrano sui circuiti "tutto compreso", sulle televendite e sulle multiproprietà. Si dovrà inoltre tenere conto della nuova legislazione comunitaria adottata di recente (vendite a distanza, pubblicità comparativa e indicazione dei prezzi).
VALUTAZIONE
Misure non connesse alla sicurezza
L'adozione delle modifiche della legge sulla protezione dei consumatori, adottata nel 1998 e mirante ad attuare varie direttive comunitarie, principalmente nei settori non riguardanti la sicurezza, ha progredito notevolmente, ad eccezione dell'acquis sulla pubblicità ingannevole e comparativa.
Una parte dell'acquis comunitario concernente le misure non connesse alla sicurezza resta ancora da recepire; oltre alle suddette norme sulla pubblicità ingannevole e comparativa, quelle sull'uso delle lingue nelle comunicazioni commerciali destinate ai consumatori.
D'altra parte, è necessario rafforzare le risorse umane e finanziarie dell'Ufficio per la protezione dei consumatori e delle altre strutture amministrative di questo settore.
Il governo sloveno deve anche accrescere il suo sostegno alla promozione e all'attuazione di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.
Organizzazioni dei consumatori
È necessario rafforzare il ruolo delle organizzazioni non governative perché contribuiscano ad attuare la politica dei consumatori, in particolare per l'elaborazione delle norme di sicurezza dei prodotti.
Il governo deve anche aumentare le risorse umane e finanziare di queste organizzazioni e delimitare in modo chiaro i loro compiti e quelli dell'Ufficio per la protezione dei consumatori.
Misure connesse alla sicurezza
La Slovenia ha recepito l'acquis per quanto riguarda le misure connesse alla sicurezza, ad eccezione della direttiva riveduta sulla sicurezza generale dei prodotti.
Restano da migliorare la capacità e il coordinamento dei principali organismi incaricati della sorveglianza del mercato. Le risorse umane e finanziarie del meccanismo di sorveglianza del mercato, che comprende cinque organismi incaricati della protezione dei consumatori, andrebbero rafforzate.
Per completare la sua preparazione all'adesione, gli sforzi della Slovenia devono quindi concentrarsi sul miglioramento delle strutture amministrative, affinché queste possano risultare all'altezza dei loro compiti di sorveglianza del mercato.
Ultima modifica: 09.02.2004