Estonia

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2006 def. - Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(98) 705 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(1999) 504 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2000) 704 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1747 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1403 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]

Relazione della Commissione [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1201 - Non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale]

Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel parere del luglio 1997 la Commissione europea aveva ritenuto che, considerate le riforme avviate nel settore, l'Estonia avrebbe dovuto essere in grado di effettuare il completo recepimento dell'acquis comunitario in materia di ambiente e di migliorare sostanzialmente a medio termine il rispetto effettivo delle disposizioni applicabili. Aveva tuttavia anche sottolineato che l'effettiva osservanza di numerose leggi che richiedono un livello elevato e protratto di investimenti e considerevoli sforzi amministrativi (per es. il trattamento delle acque reflue urbane, l'acqua potabile, la gestione dei rifiuti e la legislazione sull'inquinamento atmosferico) avrebbe potuto essere raggiunta solo nel lungo periodo.

La relazione del novembre 1998 constatava che l'Estonia aveva registrato progressi quanto al rispetto delle priorità a breve termine del partenariato per l'adesione, in particolare per quanto riguarda la trasposizione legislativa nei settori della gestione dei rifiuti e della protezione della natura, ma che avrebbe dovuto impegnarsi ulteriormente per trasporre il resto della legislazione e prestare maggiore attenzione alle strategie di finanziamento.

La relazione dell'ottobre 1999 sottolineava i progressi registrati in materia di recepimento delle direttive, peraltro con considerevoli variazioni da un settore all'altro. Le strutture amministrative restavano deboli e l'Estonia avrebbe dovuto impegnarsi a consolidarle. Era necessario anche un piano finanziario per l'attuazione dell'acquis.

La relazione del novembre 2000 registrava ulteriori progressi nel recepimento e nell'applicazione della legislazione quadro, benché fosse necessario un ulteriore impegno per applicarla e farla rispettare, soprattutto a livello regionale. Dovevano essere sviluppati piani di finanziamento per gli investimenti ambientali.

La relazione del novembre 2001 sottolineava che l'Estonia aveva continuato l'allineamento su l'acquis e la sua attuazione, benché permanessero problemi, in particolare nei settori della gestione dei rifiuti e dell'acqua.

La relazione dell'ottobre 2002 segnalava che erano stati compiuti dei progressi nell'attività normativa grazie all'adozione di numerose leggi-quadro. Anche la capacità amministrativa era stata ben sviluppata ma occorreva proseguirne il potenziamento. Era necessario portare a termine il recepimento nei settori della qualità dell'aria, della protezione della natura e della radioprotezione.

La relazione del novembre 2003 indica che l'Estonia sta essenzialmente rispettando gli impegni assunti nel settore dell'ambiente durante i negoziati per l'adesione (conclusisi nel dicembre 2002). Il paese dovrebbe essere in grado di attuare quasi tutto l'acquis comunitario in materia di ambiente il 1° maggio 2004, data della sua adesione all'Unione.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

La politica ambientale comunitaria, fondata sul trattato sull'Unione europea, punta ad uno sviluppo sostenibile basato sull'integrazione della protezione ambientale nelle politiche settoriali della Comunità europea, sull'azione preventiva, principio del "chi inquina paga", sulla lotta contro le cause prime dei danni ambientali e sulla corresponsabilità. L'acquis comprende all'incirca 200 atti giuridici riguardanti molteplici questioni, tra cui l'inquinamento idrico e atmosferico, la gestione dei rifiuti e dei prodotti chimici, la biotecnologia, la radioprotezione e la tutela della natura. È compito degli Stati membri garantire che, prima di concedere l'autorizzazione a dar corso a taluni progetti pubblici e privati, venga effettuata una valutazione dell'impatto ambientale.

L'Accordo europeo precisa che le politiche di sviluppo dell'Estonia dovranno ispirarsi al principio dello sviluppo durevole e tenere debitamente conto delle questioni ambientali.

Il Libro bianco sui paesi dell'Europa centrale o orientale menziona solo una piccola parte dell'acquis comunitario in materia di ambiente, vale a dire la legislazione relativa ai prodotti, che è direttamente collegata alla libera circolazione delle merci.

VALUTAZIONE

Per quanto riguarda l'integrazione delle questioni ambientali nelle altre politiche, il piano d'azione nazionale per l'ambiente prevede tale integrazione.

Per quanto riguarda la normativa orizzontale, l'Estonia rispetta l'acquis, ad eccezione delle nuove disposizioni sulla valutazione strategica dell'impatto ambientale. Nel settembre 2002, il Parlamento estone ha ratificato il protocollo di Kyoto ed ha anche approvato l'atto di adesione alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale. L'Estonia ha inoltre firmato un accordo di valutazione dell'impatto ambientale con la Finlandia in un contesto transfrontaliero. Nel giugno 2001 ha ratificato la convenzione di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente. È stato adottato il diritto derivato in materia di informazione ambientale. Nel campo della protezione civile è stato istituito un numero telefonico per le chiamate di emergenza.

Per quanto riguarda la qualità dell'acqua, il recepimento dell'acquis è ancora incompleto. Devono ancora essere adottati regolamenti relativi agli scarichi di sostanze pericolose, alle acque sotterranee e la normativa-quadro sull'acqua. Prima della data di adesione all'Unione, l'Estonia dovrà adottare programmi relativi ai nitrati ed alle sostanze pericolose. Per quanto riguarda l'acqua potabile, è necessario monitorare l'applicazione della normativa e risolvere il problema del fluoro. La legislazione estone che recepisce la direttiva sulle acque di balneazione è entrata in vigore nell'aprile 2001. Occorrerà concentrarsi sulle capacità amministrative nel settore dell'acqua. Il paese beneficerà, inoltre, di regimi transitori per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue e per l'acqua potabile (rispettivamente fino al 2010 ed al 2013).

In materia di gestione dei rifiuti, il recepimento dell'acquis è ancora incompleto. Sono necessarie nuove leggi relative ai rifiuti ed agli imballaggi. Occorrerà portare a termine il recepimento nel settore dei veicoli fuori uso. Sarà necessario potenziare taluni programmi regionali o locali sulla gestione dei rifiuti. Sono stati adottati regolamenti di applicazione relativi ai rifiuti pericolosi, agli elenchi di rifiuti da recuperare o smaltire, agli imballaggi, alle aliquote di accisa sugli imballaggi ed alla convenzione di Basilea. Si registrano nuovi progressi nella realizzazione della rete di impianti di smaltimento. Sono entrate in funzione o sono state ricostruite discariche e sono stati adottati due regolamenti nei settori della fabbricazione di imballaggi e dei rifiuti metallici. Sono stati adottati altri regolamenti per quanto riguarda i residui di amianto, l'obbligo di dichiarare i residui, il sistema nazionale di informazione sugli imballaggi, la procedura di trasferimento dei rifiuti, i rifiuti pericolosi ed il catalogo europeo dei rifiuti. Le capacità amministrative in questo settore devono essere potenziate sia a livello regionale che centrale. Il paese beneficerà di un regime transitorio fino al 2009 per la messa a discarica dei rifiuti di scisto bituminoso.

Per quanto riguarda il controllo dell'inquinamento industriale e della gestione dei rischi industriali, il recepimento dell'acquis è ancora incompleto. La legge sulla protezione dell'aria ambiente deve essere modificata. Mancano ancora disposizioni di applicazione relative alle emissioni di composti organici volatili generate dall'uso di solventi, dall'incenerimento di rifiuti, dai grandi impianti di combustione ed alla fissazione di massimali di emissione nazionali. Tali disposizioni dovranno essere adottate prima del 1° maggio 2004, data di adesione dell'Estonia all'Unione. Sono stati adottati due regolamenti pubblici che recepiscono la maggior parte della direttiva Seveso II. L'Estonia ha effettuato un censimento degli impianti disciplinati dalla direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Occorrerà rilasciare agli impianti interessati, nuovi o già esistenti, le relative autorizzazioni. Sarà opportuno potenziare le capacità amministrative al fine di portare a termine la procedura di rilascio di tali autorizzazioni prima del 1° maggio 2004. Taluni impianti beneficeranno di un regime transitorio (fino al dicembre 2015). Nel maggio del 2002 è stata adottata la legge sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e nel novembre 2000 quella sulla preparazione alle situazioni di emergenza.

In materia di protezione della qualità dell'aria, il recepimento dell'acquis comunitario è ancora incompleto. La legge sulla protezione dell'aria ambiente ed altri testi legislativi devono essere emendati per conformarsi alle direttive relative alla qualità dell'aria. Il paese dovrà compiere un ulteriore sforzo per portare a compimento i piani ed i programmi relativi alla qualità dell'aria prima dell'adesione all'Unione. La legge relativa alle imposte sull'inquinamento, stabilisce i livelli di emissione e le tasse applicabili agli inquinanti atmosferici. L'Estonia ha aderito alla convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero e a tre dei protocolli della convenzione.

Nel gennaio 1999, l'Estonia ha ratificato gli emendamenti di Londra e Copenaghen al protocollo di Montreal. Nel 2002 sono stati approvati alcuni regolamenti relativi alle emissioni provenienti dalle macchine mobili non stradali, dalla produzione di cellulosa, del cemento e del legname da costruzione. Il paese beneficia di un regime transitorio (fino al dicembre 2006) in materia di emissioni di composti organici volatili provenienti dallo stoccaggio e dalla distribuzione del petrolio.

Per quanto riguarda i prodotti chimici, la legislazione è stata recepita ed è conforme all'acquis, ad eccezione delle disposizioni relative ai biocidi. Il paese ha già istituito un quadro giuridico per la valutazione ed il controllo dei rischi delle sostanze esistenti. Sono stati adottati vari regolamenti relativi alle procedure di etichettatura, imballaggio, classificazione, identificazione e notifica. Il regolamento estone relativo all'importazione ed esportazione di talune sostanze pericolose è in larga misura conforme all'acquis. Il regolamento relativo alla manipolazione delle sostanze chimiche pericolose è entrato in vigore nel luglio 2001.

In materia di organismi geneticamente modificati (OGM), la legislazione comunitaria è stata recepita e la normativa nazionale è conforme all'acquis, ad eccezione delle disposizioni più recenti sull'emissione deliberata degli OGM nell'ambiente. Tali disposizioni dovranno essere adottate prima del 1° maggio 2004. La legge sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati è stata adottata e modificata nel febbraio 2001 ed il Parlamento ha votato quella sul loro impiego limitato. Sono stati adottati alcuni regolamenti di applicazione sugli OGM. È stato istituito un comitato per l'ingegneria genetica incaricato di rilasciare le autorizzazioni per l'emissione volontaria nell'ambiente e la commercializzazione degli OGM.

Per quanto riguarda la radioprotezione e la sicurezza nucleare, manca il recepimento di talune parti dell'acquis. Dovrebbe essere adottata una nuova legge sulla radioprotezione. Occorrerà adottare regolamenti di applicazione relativi alle norme fondamentali sulla protezione sanitaria dei lavoratori esterni, sul trasferimento delle scorie radioattive, sull'informazione in casi di emergenza e sull'esposizione medica.

Per le questioni relative alla sicurezza nucleare cfr. scheda " Energia ".

Per quanto riguarda la protezione della natura, dovrà essere adottata una nuova legge sulla protezione della natura. Prima del 1° maggio 2004, data di adesione dell'Estonia all'Unione, dovranno essere stilati gli elenchi dei siti che rivestono un'importanza comunitaria ed identificate le zone di protezione speciale. Prima di tale data dovranno anche essere applicate le misure di protezione necessarie. Nel maggio 2001 è stata adottata la modifica di una legge sui siti naturali protetti che è stata modificata nel dicembre 2001 per allinearla alla direttiva sugli habitat. Il programma nazionale per l'applicazione di Natura 2000 è stato approvato nel luglio 2000. Sono state recepite le norme europee sulla caccia. Le capacità amministrative devono essere ancora potenziate a tutti i livelli. È stata concessa una deroga per quanto riguarda la protezione rigorosa della lince.

Il Programma nazionale di azione per l'ambiente valuta a 2,21 miliardi di euro il costo complessivo che l'Estonia dovrà sostenere per conformare totalmente la propria legislazione all'acquis entro il 2010. L'Estonia dovrà anche prestare particolare attenzione alle strategie di finanziamento future. A tal fine, è auspicabile la collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali.

Il recepimento dell'acquis nel settore delle emissioni sonore rispetta il calendario previsto e la legislazione è conforme all'acquis. Il recepimento delle disposizioni relative al rumore emesso da macchinari utilizzati all'aperto dovrà essere portato a termine prima del 1° maggio 2004, mentre quello delle disposizioni sul rumore ambientale dovrà concludersi prima di luglio 2004.

L'Estonia partecipa all'Agenzia europea per l'ambiente ed alla rete europea di informazione ed osservazione in materia ambientale.

I negoziati relativi al presente capitolo sono provvisoriamente conclusi.

Ultima modifica: 09.02.2004