Turchia – Trasporti

I paesi candidati conducono negoziati con l’Unione europea (UE) al fine di prepararsi all’adesione. Tali negoziati di adesione riguardano l’adozione e l’applicazione della legislazione europea (acquis) e specificatamente le priorità identificate congiuntamente dalla Commissione e dai paesi candidati, nel corso dello screening dell’acquis politico e legislativo dell’UE. Ogni anno la Commissione esamina i progressi compiuti dai candidati al fine di valutare gli sforzi ancora da effettuare fino alla loro adesione. Questo monitoraggio è oggetto di relazioni annuali presentate al Consiglio e al Parlamento europeo.

ATTO

Relazione della Commissione [COM(2011) 666 def. – SEC(2011) 1201 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La relazione 2011 rileva alcuni progressi in materia di trasporti, ad eccezione del settore ferroviario. Nel settore aereo, la sicurezza aera resta compromessa dall’assenza di comunicazione tra i centri di controllo del traffico aereo della Turchia e della Repubblica di Cipro.

ACQUIS DELL’UNIONE EUROPEA (secondo i termini della Commissione)

La legislazione dell’Unione europea nel settore dei trasporti si prefigge di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso la promozione di servizi di trasporto efficienti e rispettosi sia dell’ambiente che degli utenti. L'acquis pertinente copre i settori del trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e fluviale, e riguarda inoltre le norme tecniche e di sicurezza, la sicurezza, le condizioni sociali, il controllo degli aiuti di Stato e la liberalizzazione del mercato interno dei trasporti.

VALUTAZIONE (secondo i termini della Commissione)

L’allineamento nel settore dei trasporti ha registrato qualche progresso, ad eccezione del settore ferroviario. L'allineamento riguardante il trasporto marittimo e terrestre rimane a uno stadio avanzato mentre quello sul trasporto aereo procede più a rilento. L'assenza di comunicazione tra i centri di controllo del traffico aereo della Turchia e della Repubblica di Cipro costituisce tuttora un grave rischio per la sicurezza aerea. Nel settore marittimo, il sistema di audit volontario degli Stati membri dell’IMO dovrebbe dare risultati positivi in vista dell'adesione alle convenzioni internazionali. La capacità di attuazione è limitata, specialmente per le merci pericolose nel trasporto terrestre e marittimo. La Turchia ha fatto progressi a livello di reti transeuropee, in particolare nel settore TEN trasporti. Occorrono ulteriori sforzi per quanto riguarda l'affidabilità dei dati sui trasporti. Si è registrato qualche progresso anche nel settore TEN energia.

ATTI CONNESSI

Relazione della Commissione [COM(2010) 660 def. – SEC(2010) 1327 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Nella sua relazione 2010, la Commissione riportava alcuni miglioramenti da parte della Turchia per quanto riguarda l’allineamento della sua legislazione sull’acquis, nei settori dell’aviazione, dei trasporti marittimi e stradali. Il paese deve proseguire in questa direzione, al fine di potenziare l’apertura e la sicurezza del mercato ferroviario.

Relazione della Commissione [COM(2009) 533 def.– SEC(2009) 1334 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione [COM(2008) 674 def. – SEC(2008) 2699 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del novembre 2008 osservava progressi contenuti, anche se l’allineamento della legislazione è a buon punto nel settore dei trasporti stradali. Notevoli sforzi erano ancora necessari nel campo della sicurezza stradale. Inoltre, il paese non faceva ancora parte delle convenzioni internazionali relative al trasporto aereo o marittimo.

Relazione della Commissione [COM(2007) 663 def. - SEC(2007) 1436 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Nella sua relazione del novembre 2007, la Commissione notava dei progressi disomogenei. Se da un lato il settore stradale era parzialmente conforme all’acquis, nessun progresso era stato riscontrato nel settore ferroviario. Quanto ai settori dei trasporti marittimi e aerei, la Turchia non faceva ancora interamente parte di tutti gli accordi internazionali applicabili. La questione dei rischi per la sicurezza aerea e quella delle restrizioni alla libera circolazione delle merci non erano ancora state risolte.

Relazione della Commissione [COM(2006) 649 def. - SEC(2006) 1390 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del novembre 2006 osservava che l’allineamento legislativo era relativamente avanzato nel settore dei trasporti su strada, ma disomogeneo negli altri settori. Occorreva prendere ancora decisioni sulla struttura del settore ferroviario. Inoltre, nel settore del trasporto marittimo e del trasporto aereo, la sottoscrizione di accordi internazionali non era ancora stata accompagnata dal recepimento dell’acquis pertinente. La Turchia non aveva inoltre eliminato tutte le restrizioni alla libera circolazione dei beni, in particolare quelle relative ai mezzi di trasporto.

Relazione della Commissione [COM(2005) 561 def. – SEC(2005) 1426 def.– Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del novembre 2005 notava i primi reali progressi nell'allineamento della legislazione e nel rafforzamento delle capacità amministrative della Turchia nel settore dei trasporti. Secondo la relazione s’imponevano, tuttavia, sforzi supplementari per recepire l’acquis e attuarlo in modo efficace, in particolare nei settori ferroviario, aereo e marittimo, dove le amministrazioni competenti dovevano rafforzare la propria autonomia ed efficienza. La Turchia, infine, doveva eliminare le restrizioni alla libera circolazione delle merci attraverso alcuni mezzi di trasporto.

Relazione della Commissione [COM(2004) 656 def. – SEC(2004) 1201 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione dell’ottobre 2004 notava che l’allineamento della legislazione turca all’acquis comunitario in materia di trasporti restava limitato. Erano necessarie riforme legislative e istituzionali per ristrutturare l’intero settore ferroviario conformemente all’acquis. Oltre alla necessità di proseguire l’allineamento legislativo, occorreva porre l’accento sulla capacità di istituire amministrazioni competenti, in particolare nel settore dei trasporti stradali.

Relazione della Commissione [COM(2003) 676 def. – SEC(2003) 1212 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione del novembre 2003 sottolineava che la Turchia aveva compiuto pochi progressi nel recepimento dell’acquis in materia di trasporti. L’allineamento della legislazione all’acquis comunitario nel campo dei trasporti restava molto limitato e gli appelli lanciati a favore dell’adozione di piani d’azione restavano senza risposta. L’allineamento legislativo all’acquis dovrebbe innanzitutto riguardare la sicurezza marittima e i trasporti stradali e ferroviari.

Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. – SEC(2002) 1412 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La relazione dell’ottobre 2002 riscontrava progressi limitati. La Turchia dovrebbe concentrare i suoi sforzi sull’armonizzazione della sua legislazione all'acquis comunitario in tutti i settori dei trasporti. Il processo legislativo doveva tuttavia anche essere accompagnato dall'introduzione dei mezzi necessari per attuare e applicare l’acquis.

Relazione della Commissione [COM(2001) 700 def. – SEC(2001) 1756 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La relazione del novembre 2001 sottolineava che la Turchia doveva intensificare notevolmente il lavoro legislativo necessario per adottare l’acquis comunitario nel settore dei trasporti.

Relazione della Commissione [COM(2000) 713 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Nella sua relazione del novembre 2000, la Commissione constatava che, dall’ultima relazione periodica, nessuna nuova legislazione era stata adottata per recepire l’acquis nel settore dei trasporti.

Relazione della Commissione [COM(1999) 513 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione [COM(1998) 711 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

See also

Ultima modifica: 30.12.2011