Lettonia

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2005 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(98) 704 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (1999) 506 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2000) 706 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2001) 700 def. - SEC(2001) 1749 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2002) 700 def. - SEC(2002) 1405 - non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM (2003) 675 def. - SEC(2003) 1203 - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea ha ritenuto che il ravvicinamento delle legislazioni nel settore delle misure antitrust e degli aiuti di Stato era ben avviato e che la nuova legge sulla concorrenza e i due progetti di legge sugli aiuti di Stato, in caso di adozione, rappresenteranno una tappa importante. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto per contro che non è ancora stata raggiunta la trasparenza necessaria, che notevoli sforzi dovranno essere fatti per soddisfare, a medio termine, i criteri comunitari in materia e che sarà necessaria una stretta cooperazione con la Comunità europea.

Nella relazione del novembre 1998 si constatava che erano stati compiuti taluni progressi nel settore della normativa sulle intese e gli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda l'entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza. Si rendeva nondimeno necessario impegnarsi nel settore degli aiuti di Stato per redigere un elenco completo ed aggiornato degli aiuti di Stato che garantisse la trasparenza delle procedure di concessione di tali aiuti.

Nella sua relazione dell'ottobre 1999 la Commissione evidenziava i progressi compiuti in materia di legislazione antitrust, in particolare per quanto riguarda l'adozione di un regolamento sulle esenzioni per categoria e degli orientamenti relativi alle notifiche di intese e di concentrazioni, così come in materia di aiuti di Stato, di cui era stata migliorata la relazione annuale. Era inoltre notevolmente migliorato il funzionamento delle autorità competenti, il che spiegava l'aumento dei casi in materia di antitrust e di aiuti di Stato ai quali era stato applicato l'"acquis" comunitario. In seguito a questi progressi la Commissione aveva concluso che le priorità a breve e a medio termine stabilite dal Partenariato per l'adesione erano state in larga misura rispettate.

Secondo la relazione del novembre 2000, la Lettonia proseguiva l'allineamento all'acquis della sua normativa in materia di intese e aiuti di Stato. Il Consiglio della concorrenza e la Commissione di controllo degli aiuti di Stato assicuravano l'applicazione della normativa.

La relazione dell'ottobre 2001 registrava l'adozione di una nuova legge sulla concorrenza, nonché la modifica della legge in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda le zone economiche speciali e i porti franchi, due elementi che contribuiscono notevolmente all'allineamento della Lettonia all'acquis comunitario.

La relazione dell'ottobre 2002 riconosceva alla Lettonia di aver conseguito ulteriori progressi in materia. Tuttavia, avrebbe dovuto impegnarsi ancora a fondo al fine di rafforzare le sue capacità giudiziarie ed amministrative in modo da assicurare un'effettiva esecuzione nel settore della normativa sulle intese.

Secondo la relazione del novembre 2003, la Lettonia rispetta la maggior parte degli impegni in materia di intese e di aiuti di Stato, ma restano da compiere ancora sforzi a livello amministrativo.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Le norme in materia di concorrenza della Comunità europea derivano dall'articolo 3, punto (g) del trattato CE, il quale dispone che l'azione della Comunità comporta "un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno". I principali campi d'applicazione sono le intese tra imprese e gli aiuti di Stato.

L'accordo europeo con la Lettonia, firmato il 12 giugno 1995, entrerà in vigore quando sarà ratificato da tutti gli Stati membri. Esso prevede l'applicazione, nei rapporti commerciali tra la Comunità europea e la Lettonia, di un regime di concorrenza basato sui criteri degli articoli 81, 82 e 87 del trattato CE (ex artt. 85, 86 e 92), relativi agli accordi tra imprese, all'abuso di posizione dominante e agli aiuti di Stato, oltre che l'adozione di modalità d'applicazione in questi settori entro i tre anni che seguono l'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo europeo prevede inoltre che la Lettonia renda la propria legislazione compatibile con quella della Comunità nel settore della concorrenza.

Il libro bianco menziona l'applicazione progressiva delle disposizioni citate sopra e di quelle previste dal regolamento sulle fusioni (4064/89) nonché degli articoli 31 e 86 del trattato CE (ex artt. 37 e 90) relativi ai monopoli e ai diritti speciali.

VALUTAZIONE

Nel settore della legislazione antitrust, la Lettonia si è conformata all'acquis comunitario. Una prima legge "sulla concorrenza e la riduzione dei monopoli" è stata adottata nel 1991, sostituita da una seconda legge del 1997 ed infine successivamente modificata nel 2001. Quest'ultima legge, entrata in vigore nel gennaio 2002, riprende i principi essenziali delle norme comunitarie in materia di antitrust per quanto riguarda gli accordi, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni. Devono ancora essere adottate le misure attuative applicabili agli accordi verticali e alla cooperazione orizzontale.

Il Consiglio della concorrenza e l'Ufficio della concorrenza (organo esecutivo) hanno compiuto progressi nell'attuazione della nuova legge. Resta ancora da introdurre una politica di sanzioni dissuasive per quanto riguarda le intese con effetti gravi sulla concorrenza. In questa prospettiva, appare necessario accrescere le risorse a disposizione del Consiglio nonché il suo potenziale di risorse umane.

In materia di aiuti di Stato, nel 1998 è stata adottata una legge che, integrando i principi di base della politica dell'Unione europea, permette di istituire un vero e proprio sistema di controllo per gli aiuti di Stato. La legislazione lettone sulle zone economiche speciali e i porti franchi del 2001, modificata nel gennaio 2002, ha rappresentato un ulteriore passo avanti verso un effettivo allineamento all'acquis.

La Commissione di controllo degli aiuti di Stato, che effettua regolarmente i controlli preventivi di compatibilità degli aiuti, ha visto aumentare la propria capacità amministrativa grazie all'istituzione nel 2002 della divisione per il controllo degli aiuti di Stato.

I negoziati su tale capitolo sono stati provvisoriamente chiusi (si veda la relazione del 2002). La Lettonia non ha chiesto di beneficiare di alcun regime transitorio in questo settore. Tuttavia, dovrebbe aumentare gli impegni profusi al fine del rafforzamento della sua capacità giudiziaria ed amministrativa in modo da poter garantire l'effettiva esecuzione nel settore della normativa sulle intese.

Ultima modifica: 04.03.2004