Ungheria

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione [COM(97) 2001 def. - Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(98) 700 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(99) 505 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(2000) 705 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(2001) 700 def. - SEC(2001) 1748 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1404 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1205 - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel suo parere del luglio 1997, la Commissione europea aveva ritenuto che l'Ungheria non avrebbe avuto particolari difficoltà nel recepire la normativa comunitaria nel settore delle imposte dirette. Per quanto riguarda invece le imposte indirette, la Commissione era del parere che se l'Ungheria avesse continuato a registrare progressi in questo settore, sarebbe stata in grado di rispettare l'acquis in materia di IVA e di accise.

La relazione del novembre 1998 ha confermato questa prima valutazione, sottolineando i progressi rilevati nel settore ma anche la necessità di compiere ulteriori sforzi, soprattutto in materia di IVA e per quanto riguarda la capacità amministrativa e l'adozione di misure relative alla cooperazione amministrativa e all'assistenza reciproca.

La relazione dell'ottobre 1999 ha preso atto del fatto che l'Ungheria aveva realizzato progressi nel recepimento dell'acquis comunitario, sottolineando quanto fosse importante l'adozione di un programma di allineamento del regime IVA ungherese all'acquis comunitario.

La relazione del novembre 2000 ha rilevato che l'Ungheria stava globalmente portando avanti l'allineamento all'acquis comunitario. In materia di imposizione fiscale indiretta, i progressi erano limitati ma reali (i viaggi tutto compreso sono sottoposti a un regime particolare ed è stato introdotto un sistema di classificazione dei servizi). Inoltre, le aliquote dell'IVA ridotte erano state abolite per alcuni prodotti e servizi ma non per altri (combustibili da riscaldamento, riscaldamento urbano, ristorazione, trasporto e stoccaggio dei beni), i quali continuavano a beneficiare di un'aliquota ridotta del 12%. In materia di accise, erano stati compiuti grandi progressi in quanto erano stati assoggettati ad accisa il vino, i prodotti alcolici spumanti intermedi, le sigarette e il tabacco per arrotolare sigarette. In compenso, l'Ungheria continua ad applicare aliquote differenti all'acquavite di frutta e agli altri alcolici. Per quanto riguarda l'amministrazione fiscale, la sua efficienza è stata migliorata con l'introduzione di nuove misure di controllo. Parallelamente, sono state semplificate le regole per i contribuenti. L'organico dell'amministrazione è stato potenziato ed è stata creata una direzione di repressione delle frodi. Nel maggio 2000 è stato inoltre inaugurato un nuovo centro di formazione. Il registro dei conti correnti è stato modernizzato con l'introduzione dell'informatica. Sono aumentati il numero di ispezioni e quello delle revisioni dei conti. Lo stesso vale per il numero di inchieste avviate dalla direzione di repressione delle frodi.

La relazione del novembre 2001 constatava che l'Ungheria continuava a progredire nel settore della politica fiscale. Per quanto riguarda l'imposizione fiscale indiretta, è previsto il progressivo allineamento dell'elenco dei prodotti che beneficiano di un'aliquota dell'IVA ridotta. È inoltre proseguita l'armonizzazione delle aliquote delle accise (ravvicinamento dell'aliquota minima per i prodotti alcolici e il tabacco, rialzo dei dazi sull'acquavite di frutta e sulle sigarette). In materia di imposizione fiscale diretta, l'Ungheria ha completamente allineato il regime di tassazione con quello applicabile alle concentrazioni, alle scissioni, ai trasferimenti di attivi e agli scambi di azioni per le società dei vari Stati membri. In seno all'amministrazione fiscale, è stata creata un'unità speciale di lotta contro le pratiche abusive e la frode in materia di accise, mentre le entrate derivanti dai controlli sono notevolmente aumentate. Il recupero è migliorato e il registro dei conti correnti fiscali è stato modernizzato. Dal gennaio 2001, i formulari per la dichiarazione delle imposte sono disponibili anche in linea.

La relazione dell'ottobre 2002 osserva che l'Ungheria ha compiuto progressi limitati nell'allineamento della sua legislazione fiscale sull'acquis. Malgrado il processo di ammodernamento dell'amministrazione fiscale ungherese, nel settore dell'imposizione fiscale diretta e indiretta non si è registrata alcuna evoluzione importante.

La relazione del 2003 nota che l'Ungheria rispetta sostanzialmente gli impegni assunti e soddisfa i requisiti derivanti dai negoziati d'adesione. Per quanto riguarda l'imposizione fiscale dovrebbe quindi essere in grado di applicare l'acquis in tempo per l'adesione. L'Ungheria deve invece ancora adottare alcune disposizioni per completare l'allineamento del quadro legislativo in tutti questi settori.

Deve inoltre adoperarsi con impegno per istituire i sistemi informatici necessari allo scambio elettronico di dati tra la Communità e gli Stati membri. All'Ungheria sono stati concessi periodi transitori durante i quali potrà continuare ad applicare aliquote IVA ridotte sul carbone, sulle mattonelle di carbone, sul coke, sulla legna da ardere, sul carbone di legna, sul riscaldamento urbano (fino al 31 dicembre 2007), sui servizi di ristorazione e sui prodotti alimentari in vendita in esercizi analoghi (fino al 31 dicembre 2007), nonché sul gas naturale e sull'elettricità (durante un anno dalla data di adesione). Sono state inoltre concesse deroghe per un'esenzione IVA sul trasporto internazionale di passeggeri e per applicare alle piccole e medie imprese un'esenzione IVA e una soglia di iscrizione al registro IVA di 35.000 . Il paese beneficia inoltre di una deroga per poter continuare ad applicare un'aliquota di accisa ridotta alle acquaviti di frutta distillate da piccoli produttori di frutta, fino a concorrenza di 50 litri all'anno per nucleo familiare e a condizione che l'aliquota in questione non sia meno della metà di quella applicata normalmente sugli alcolici su scala nazionale.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Nel settore delle imposte dirette, l'acquis comunitario riguarda soprattutto alcuni aspetti delle imposte sulle società e dell'imposta sui capitali. Maggiore incidenza sui regimi tributari nazionali hanno le quattro libertà del trattato.

Nel settore delle imposte indirette, "l'acquis" comunitario comprende essenzialmente l'armonizzazione della normativa inerente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) ed ai diritti di accisa. L'armonizzazione comporta l'applicazione di un'imposta generale sui consumi, non cumulativa, riscossa in tutte le fasi della produzione e della distribuzione di beni e servizi, ed implica parità di trattamento fiscale per tutte le transazioni interne e per le importazioni.

Nel settore dei diritti di accisa, "l'acquis" comunitario comprende strutture tributarie armonizzate, aliquote minime e norme comuni per la detenzione e la circolazione dei beni di cui trattasi (in particolare l'utilizzo dei depositi fiscali).

VALUTAZIONE

Imposta sul valore aggiunto

Il regime IVA in vigore in Ungheria si basa sui principi di massima che informano la normativa comunitaria.

L'Ungheria ha progredito nell'allineamento della propria legislazione alla sesta direttiva IVA. Nel 1999 ha adottato una nomenclatura doganale affine alla nomenclatura combinata e ha rafforzato il meccanismo di "reverse change" per taluni servizi. Tutti i servizi pubblici di radio e televisione sono ormai esenti da IVA tranne quelli commerciali. L'onere amministrativo delle ONG è stato alleggerito grazie all'introduzione delle dichiarazioni annuali IVA.

Permangono però delle differenze tra la legislazione ungherese e la legislazione comunitaria, segnatamente per quanto riguarda il livello delle aliquote. L'Ungheria dovrà inoltre procedere ad adeguamenti in materia di soggetti passivi, operazioni imponibili, imposizioni fiscali, regimi speciali di rimborso dell'IVA, esoneri fiscali e procedure di semplificazione per fare in modo che la legislazione ungherese sia perfettamente allineata all'acquis.

Nel 2000 l'elenco dei prodotti e dei servizi che beneficiano di aliquote ridotte doveva essere ridotto e il sistema dell'aliquota zero abolito.

Nel 2001 l'Ungheria ha aumentato gli sforzi per armonizzare e attuare l'acquis relativo all'IVA ma deve ancora intensificare le proprie riforme per quanto riguarda il campo d'applicazione delle aliquote ridotte dell'IVA e l'abolizione delle aliquote nulle nonché i rimborsi ai soggetti passivi stranieri e i regimi speciali. La relazione della Commissione per il 2002 non rileva alcuna evoluzione della legislazione ungherese in questo settore.

Alla fine dell'anno 2003, l'allineamento deve ancora essere completato per quanto riguarda il campo d'applicazione delle aliquote IVA ridotte e delle esenzioni, tranne che per i settori per cui l'Ungheria beneficia di un regime transitorio, e la definizione dello stato di soggezione. L'Ungheria deve ancora adottare il regime intracomunitario nonché le disposizioni particolari applicabili all'oro da investimento ed allinearsi al regime particolare applicabile ai beni d'occasione. Deve inoltre conformarsi all'ordinamento comunitario per quanto riguarda i regimi particolari concessi agli esercizi alberghieri, nonché il regime forfettario applicabile alle piccole e medie imprese. L'Ungheria deve pure eliminare le divergenze che sussistono rispetto all'acquis per quanto riguarda il luogo d'imposizione di alcune cessioni di beni, i rimborsi IVA e il diritto ai crediti d'imposta per le merci attribuite a destinazioni soggette o meno all'IVA.

Cooperazione amministrativa

La cooperazione amministrativa in materia fiscale tra l'Ungheria e gli Stati membri dell'Unione europea si basa su accordi bilaterali che si limitano spesso ad evitare la doppia imposizione. L'Ungheria deve modificare la propria legislazione sulla protezione dei dati in modo da essere conforme all'acquis per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e la mutua assistenza al momento dell'adesione.

Nel novembre 2000 l'Ungheria doveva ancora migliorare la cooperazione e l'assistenza reciproca con le amministrazioni fiscali degli Stati membri.

Secondo la valutazione del novembre 2001 deve fare ulteriori sforzi per sviluppare sistemi informatici che consentano lo scambio elettronico di dati con i servizi della Comunità e gli Stati membri.

In questo settore, nel novembre 2001, sono stati realizzati progressi con la modifica delle disposizioni relative all'imposizione fiscale e all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti. Questa modifica entrerà in vigore solo al momento dell'adesione dell'Ungheria all'Unione europea (UE), probabilmente nel maggio 2004.

Alla fine dell'anno 2003, sono state realizzate tutte le strutture amministrative fiscali necessarie. L'Ufficio centrale di collegamento è diventato operativo, mentre deve ancora essere istituito l'Ufficio di collegamento per le accise. Sono iniziati, e si svolgono come previsto, i lavori preparatori per la costituzione delle banche dati necessarie al sistema per lo scambio di informazioni sull'IVA ed al sistema di scambio di dati relativi alle accise.

Diritti di accisa

Gli elementi fondamentali dei diritti di accisa sono già in vigore in Ungheria. La nuova normativa entrata in vigore nel gennaio 1999 permette la creazione di depositi fiscali a fini commerciali in Ungheria. E' stato definito anche il regime di sospensione delle imposte. Tuttavia, l'Ungheria continua ad applicare aliquote diverse alle acquaviti distillate dalla frutta e alle altre bevande alcoliche e ciò è contrario alle norme comunitarie che prevedono una sola aliquota di accise per i prodotti intercambiabili. Devono ancora essere regolate le questioni concernenti l'aliquota minima delle accise sulle sigarette, gli esoneri dai diritti d'accisa sugli oli minerali nonché la detenzione e la circolazione dei prodotti assoggettati ad accise.

Nel novembre 2000 non erano ancora stati adeguati i diritti di accisa sugli oli minerali, le sigarette, i prodotti alcolici intermedi e il tabacco trinciato. Anche le norme in materia di franchigie fiscali obbligatorie dovranno essere allineate all'acquis.

Nel novembre 2001, nonostante alcuni progressi, l'Ungheria deve ancora fare sforzi in materia di regime di sospensione dei dazi e in materia di aliquote sulle sigarette, gli altri prodotti del tabacco e gli alcolici.

Da allora, le aliquote sono state progressivamente aumentate. L'imposta applicabile all'acquavite di frutta e di vino , soggette ad una tassazione inferiore, è stata notevolmente aumentata. Inoltre, nel gennaio 2002 è stata aumentata l'imposta specifica sulle sigarette appartenenti alla categoria di prezzo maggiormente richiesta, così come l'imposta ad valorem sul tabacco a taglio fino.

Alla fine dell'anno 2003, L'Ungheria deve continuare l'allineamento della legislazione sull'acquis per quanto riguarda i dazi applicabili ad alcune categorie di prodotti e le esenzioni concesse. Deve inoltre estendere il regime nazionale di sospensione dei dazi ai movimenti intracomunitari ed eliminare le divergenze che sussistono rispetto all'acquis per quanto riguarda la definizione della birra, l'esenzione concessa al vino prodotto dai depositi fiscali per consumo proprio e all'alcol destinato alle preparazioni alimentari. Si è svolto come previsto il progressivo aumento dei diritti di accisa sulle sigarette; in conformità con il regime transitorio concesso all'Ungheria durante i negoziati di adesione, l'aliquota minima dovrebbe essere raggiunta il 31 dicembre 2008.

Imposizione diretta

In materia di imposizione fiscale diretta, e segnatamente per quanto riguarda le imposte sulle società, è necessario continuare l'allineamento del regime fiscale applicabile ai gruppi di società nonché alle società madri e alle affiliate di società degli Stati membri.

Il diritto di conferimento deve essere adeguato alle norme comunitarie.

Nel novembre 2000 l'Ungheria non aveva ancora terminato di rivedere la sua legislazione conformemente al codice di condotta sull'imposizione fiscale delle imprese.

Nel novembre 2001 l'Ungheria deve ancora riesaminare la legislazione per conformarla al codice di condotta sull'imposizione fiscale delle imprese. Anche la regolamentazione relativa all'imposizione dei dividendi e di alcuni redditi ottenuti da non residenti deve essere riveduta.

La relazione della Commissione per il 2002 osserva che l'Ungheria deve portare avanti l'allineamento, in particolare per quanto riguarda l'abolizione delle ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti dalle filiali ungheresi alle loro società madri stabilite nell'UE.

Al termine dell'anno 2003 l'Ungheria non aveva ancora terminato di recepire la legislazione comunitaria relativa all'imposizione fiscale applicabile alla raccolta del capitale, agli interessi e ai canoni, nonché ai redditi da risparmio. Sono state istituite le strutture amministrative necessarie per questo settore.

Ultima modifica: 13.01.2004