Estonia

1) RIFERIMENTI

Parere della Commissione COM(1997) 2006 def.- [Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(1998) 705 def.- [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(1999) 504 def. - [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(2000) 704 def.- [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione COM(2001) 700 def.- [Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2002) 700 def. - SEC(2002) 1403 - [Non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]Relazione della Commissione [COM(2003) 675 def. - SEC(2003) 1201 non pubblicato sulla Gazzetta ufficiale].Trattato di adesione dell'Unione europea [Gazzetta ufficiale L 236 del 23.09.2003]

2) SINTESI

Nel parere del luglio 1997 la Commissione europea riteneva che l'Estonia non avrebbe dovuto avere particolari difficoltà per recepire l'acquis comunitario nel settore delle imposte dirette. Per quanto riguarda le imposte indirette (IVA e diritti di accisa), la Commissione sosteneva invece che, malgrado un avvio soddisfacente, l'Estonia doveva ancora compiere sforzi per conformarsi a medio termine all'acquis comunitario.

La relazione del novembre 1998 constatava che l'Estonia aveva compiuto progressi nel processo di allineamento della normativa in materia di IVA, conformemente alle priorità di breve termine indicate nel partenariato per l'adesione. Erano però necessari ulteriori sforzi per preparare il regime transitorio IVA della Comunità ed adeguare la normativa in materia di diritti di accisa.

Nella relazione dell'ottobre 1999 si constatava che erano stati compiuti alcuni progressi per quanto riguarda l'adeguamento della normativa in materia di diritti di accisa, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa in materia fiscale. Tuttavia, i progressi risultavano limitati nel campo della normativa sull'IVA.

La relazione del novembre 2000 rilevava che l'Estonia proseguiva l'allineamento della legislazione e che aveva in parte soddisfatto le esigenze comunitarie in materia di imposizione fiscale indiretta. Aveva inoltre adottato le prime misure per potenziare la cooperazione e la collaborazione amministrativa. Per quanto riguarda l'imposizione fiscale diretta, la nuova legge relativa all'imposta sul reddito è entrata in vigore nel gennaio 2000. Sono state inoltre introdotte nuove procedure volte ad accrescere l'efficienza dell'amministrazione fiscale nonché iniziative che incoraggiano l'uso delle tecnologie dell'informazione.

La relazione del novembre 2001 riscontrava che erano stati compiuti alcuni progressi soprattutto per quanto riguarda l'IVA e i diritti di accisa (regime del deposito fiscale per l'alcol, aumento progressivo delle aliquote tranne che per gli oli minerali, estensione dei diritti sui carburanti e altri prodotti affini, istituzione di una percentuale cumulativa per le sigarette). Non si segnalava alcuna evoluzione nel settore dell'imposizione diretta o in quello della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca. Per quanto riguarda la capacità amministrativa, l'Ufficio delle imposte ha organizzato un servizio di amministrazione fiscale in linea che funziona bene.

La relazione dell'ottobre 2002 sottolinea che l'Estonia ha ottenuto progressi nell'allineamento all'acquis della normativa in materia di IVA. Per quanto riguarda l'imposizione fiscale diretta, il paese deve proseguire l'allineamento della legislazione eliminando le disposizioni sulla libera circolazione dei capitali ancora incompatibili con il trattato CE. In materia di cooperazione amministrativa e di reciproca assistenza non sono stati registrati progressi legislativi. In compenso, sono state adottate nuove misure per potenziare l'amministrazione fiscale.

La relazione del 2003 constata che l'Estonia soddisfa in linea di massima gli impegni e gli obblighi derivanti dai negoziati di adesione in materia di IVA, diritti di accisa, collaborazione amministrativa e assistenza reciproca; essa dovrebbe essere in grado di recepire l'acquis corrispondente fin dall'adesione. In taluni settori, l'Estonia deve adottare la normativa necessaria per concludere l'allineamento e potenziare l'amministrazione fiscale. Essa deve impegnarsi ulteriormente ad introdurre sistemi di tecnologia dell'informazione che permettono lo scambio di dati informatizzati con la Comunità e i suoi Stati membri. L'Estonia soddisfa inoltre alla maggior parte degli impegni e delle esigenze derivanti dai negoziati di adesione in materia di imposizione diretta.

L'Estonia ha ottenuto di beneficiare di un periodo transitorio per mantenere l'aliquota ridotta IVA sulla vendita di combustibile per il riscaldamento a favore di persone fisiche, associazioni di gestione di alloggi sociali, blocchi di caseggiati, chiese, congregazioni ed istituzioni o organismi finanziati dallo Stato o dai comuni rurali o urbani, nonché sulla vendita di torba, mattonelle di lignite, carbone e legna da ardere a persone fisiche (fino al 30 giugno 2007); essa beneficia inoltre di una deroga che le permette, da un lato, di applicare una soglia di 16 000 euro per la registrazione dell'IVA e l'esenzione delle piccole e medie imprese e, dall'altro, di concedere un'esenzione IVA per le operazioni di trasporto internazionale di passeggeri. L'Estonia ha anche beneficiato di una misura transitoria che l'autorizza a differire l'applicazione dell'aliquota globale di accisa sul tabacco da fumo (al 31 dicembre 2009). Da ultimo, una misura transitoria autorizza l'Estonia, fintanto che essa assoggetta all'imposta sul reddito i benefici distribuiti, senza tassare i benefici non distribuiti, e al più tardi fino al 31 dicembre 2008, a mantenere tale imposizione sui benefici versati da filiali estoni alle loro società madri stabilite in altri Stati membri.

Il trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'adesione ha avuto luogo il 1° maggio 2004.

"ACQUIS" COMUNITARIO

Nel settore delle imposte dirette, "l'acquis" comunitario riguarda soprattutto alcuni aspetti delle imposte sulle società e dell'imposta sui capitali. Maggiore incidenza sui regimi tributari nazionali hanno le quattro libertà del trattato.

Nel settore delle imposte indirette, "l'acquis" comunitario comprende essenzialmente l'armonizzazione della normativa inerente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) ed ai diritti di accisa. L'armonizzazione comporta l'applicazione di un'imposta generale sui consumi, non cumulativa, che viene riscossa in tutte le fasi della produzione e della distribuzione di beni e servizi, ed implica parità di trattamento fiscale per tutte le operazioni interne e per le importazioni.

Nel settore dei diritti di accisa, "l'acquis" comunitario comprende strutture tributarie armonizzate, aliquote minime e norme comuni per la detenzione e la circolazione dei beni soggetti ad accisa (in particolare, l'utilizzo dei depositi fiscali).

VALUTAZIONE

Imposta sul valore aggiunto

Il regime IVA in vigore in Estonia si basa sui principi di massima che informano la normativa comunitaria. Dal giugno 1999 è stata soppressa l'aliquota zero per le vendite di energia termica, di carbone e di legna. Permangono tuttavia numerose divergenze fra la normativa estone e l'acquis comunitario. Nel 2000 la normativa estone non era ancora del tutto conforme all'acquis in quanto, benché il regime dell'IVA si basi sulla sesta direttiva, si rilevano ancora troppe aliquote ridotte o nulle ed esenzioni. Una nuova legge sull'IVA volta ad armonizzare la legislazione con la sesta direttiva è entrata in vigore nel gennaio 2002. La nuova legge ha eliminato le esenzioni dell'IVA su alcune consegne di beni e prestazioni di servizi per sostituirle con aliquote ridotte. Nel 2003, l'Estonia deve completare l'allineamento in materia di IVA, sopprimendo le aliquote nulle su taluni periodici e manuali educativi, armonizzando la definizione dello statuto di soggetto passivo e prevedendo la restituzione dell'IVA ai soggetti passivi stranieri non stabiliti in Estonia. Essa deve inoltre instaurare i regimi particolari applicabili alle agenzie di viaggio e all'oro da investimento, armonizzare il campo d'applicazione di talune esenzioni IVA, eccetto per i settori in cui essa ha ottenuto di beneficiare di periodi transitori, ed istituire il regime IVA intracomunitario.

Diritti di accisa

Sono entrate in vigore le nuove leggi sul tabacco e sull'alcol. La legge relativa ai diritti di accisa sul tabacco garantisce un avvicinamento delle aliquote delle accise sul tabacco lavorato alle aliquote comunitarie minime. Un pieno allineamento delle aliquote estoni a quelle dell'Unione appare tuttavia difficile prima del 2008. L'Estonia deve ancora cominciare a preparare una nuova legge per l'armonizzazione dei diritti di accisa sul tabacco. La legge relativa all'alcol armonizza invece le aliquote dei diritti di accisa sulla birra, vigenti nel paese, con le aliquote dell'Unione. L'aliquota ridotta applicata alle piccole imprese birrarie nazionali è stata soppressa. Una nuova legislazione è tuttavia necessaria per il vino, le bevande fermentate e gli altri prodotti intermedi. Per quanto riguarda l'attuazione della legislazione, infine, l'Estonia non dispone né di un regime di depositi fiscali, né di un regime di globalizzazione. Malgrado un progressivo aumento dei diritti di accisa, i dazi applicati all'alcol, al tabacco e ai carburanti sono ancora inferiori al livello richiesto dall'acquis. Il regime del deposito fiscale per gli oli minerali e i prodotti del tabacco deve ancora essere introdotto. Nel 2002 non sono stati segnalati progressi in questo settore. Nel 2003, l'Estonia deve armonizzare le aliquote dei dazi su taluni oli minerali, talune esenzioni, sul sistema di rimborso ed estendere ai movimenti intracomunitari il regime di sospensione dei dazi. L'aumento progressivo dei diritti di accisa sulle sigarette in atto è volto a raggiungere l'aliquota minima al 31 dicembre 2009 (come previsto nei negoziati di adesione).

Imposizione fiscale diretta

Nel settore dell'imposizione fiscale diretta, nell'ottobre 2001 sono state adottate alcune modifiche della legge estone relativa all'imposta sul reddito. Tali modifiche prevedono l'imposizione degli utili distribuiti, indipendentemente dal fatto che i dividendi siano versati a persone giuridiche residenti o non residenti. Entrano in vigore a partire dal gennaio 2003.

L'Estonia deve inoltre impegnarsi ulteriormente per allineare la normativa, in particolare sopprimendo i persistenti ostacoli alla libera circolazione dei capitali, per quanto riguarda i versamenti di dividendi da parte di società estoni a persone fisiche non residenti. Essa deve anche recepire le direttive sugli interessi e i tributi nonché sul trattamento fiscale del risparmio.

Cooperazione amministrativa e assistenza reciproca

Nel giugno 1999 è entrato in vigore un accordo di cooperazione fra i tre paesi baltici in materia di controlli fiscali simultanei e si sta ora esaminando l'ipotesi di una cooperazione più ampia fra le amministrazioni fiscali per un controllo efficace dei contribuenti di tali paesi. L'Estonia ha inoltre ottenuto progressi per quanto riguarda l'interconnessione dei suoi sistemi con i sistemi informatici comunitari ed ha creato una piattaforma per il sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES).

Nel 2003 è stato creato l'ufficio centrale di collegamento. L'ufficio di collegamento per le accise, per contro, non è stato ancora istituito. I preparativi volti ad organizzare il sistema di scambi di informazioni sull'IVA e il sistema di scambi di dati relativi alle accise sono stati avviati e proseguono conformemente alle previsioni.

Capacità amministrative

Nel novembre 2000 l'Estonia doveva continuare a prodigarsi per potenziare la capacità dell'amministrazione fiscale al fine di poter lottare efficacemente contro le frodi fiscali. In tale prospettiva è indispensabile migliorare la cooperazione fra le istituzioni quali l'amministrazione fiscale, la Direzione delle dogane e la Direzione della sicurezza nazionale. Nel 2001 sono stati realizzati progressi con l'istituzione di un Centro di indagini sulle frodi fiscali, il quale ha firmato un accordo con la Direzione della sicurezza nazionale. L'accordo consentirà lo scambio immediato di informazioni operative e una cooperazione più efficace nel corso delle operazioni di sorveglianza.

Nel 2003, le strutture amministrative necessarie nel settore IVA sono pronte, ma l'Estonia deve adottare ulteriori misure in materia di modernizzazione e riscossione dell'imposta nonché misure di controllo e di audit. Per quanto riguarda i diritti di accisa, le strutture amministrative richieste sono pronte, ma l'Estonia deve esaminare con particolare attenzione il problema della frode che persiste nel settore degli oli minerali.

Ultima modifica: 12.01.2004