Recipienti semplici a pressione

La presente direttiva intende regolamentare la produzione e la messa in vendita dei recipienti semplici a pressione. I recipienti conformi ai requisiti di sicurezza così stabiliti possono circolare liberamente nel mercato interno dell’Unione europea (UE).

ATTO

Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione.

SINTESI

I recipienti semplici a pressione non devono mettere a rischio la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni quando sono installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati in modo adeguato. Quindi non possono essere immessi sul mercato e messi in servizio nell’Unione europea (UE) se presentano rischi di fuga o scoppio.

I recipienti semplici a pressione fabbricati in serie sono recipienti saldati:

fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;

soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar;

destinati a contenere aria o azoto;

e non destinati a essere esposto alla fiamma.

La direttiva non si applica:

ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari;

ai recipienti appositamente previsti per l’installazione o la propulsione di navi o aeromobili;

agli estintori.

Requisiti essenziali di sicurezza

Le norme europee armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza che figurano all’allegato I della presente direttiva. Tali requisiti di sicurezza riguardano in particolare i materiali da utilizzare, le norme da rispettare nella fase di progettazione dei recipienti, le procedure di fabbricazione e l’immissione in servizio dei prodotti.

Se la Commissione o un paese dell’UE ritengono che le norme stabilite non rispettino i requisiti di sicurezza, possono rivolgersi al comitato delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

Procedura di certificazione

Prima dell’inizio della fabbricazione, il fabbricante deve chiedere ad un organismo di controllo approvato a livello nazionale di valutare la conformità del suo prodotto ai requisiti di sicurezza.

Marcatura «CE»

I prodotti conformi alle esigenze essenziali di commercializzazione e di immissione sul mercato sono muniti della marcatura«CE». La marcatura CE deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve essere accompagnata dalle indicazioni previste all’allegato II della direttiva.

Tuttavia, se malgrado tutto un prodotto marcato CE presenta comunque un rischio, le autorità dei paesi dell’UE possono ritirarlo dal mercato. Il paese che prende tali provvedimenti ne deve informare la Commissione, che a sua volta informa gli altri paesi dell’UE.

Abrogazione

La direttiva 2009/105/CE viene abrogata dalla direttiva 2014/29/UE, con efficacia a decorrere dal 20 aprile 2016.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/105/CE

28.10.2009

-

GU L 264 dell’8.10.2009

ATTO COLLEGATO

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri relative all'immissione sul mercato di recipienti semplici a pressione (Gazzetta ufficiale L 96 del 29 marzo 2014, pagg. 45-78).

Ultima modifica: 03.03.2015