Aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiv

La Commissione ha adottato una nuova comunicazione sugli aiuti di Stato per il finanziamento delle emittenti di servizio pubblico. La comunicazione fornisce un quadro chiaro per lo sviluppo dei servizi di radiodiffusione pubblica e favorisce la certezza del diritto per gli investimenti dei media sia pubblici che privati. I principali cambiamenti introdotti rispetto alla comunicazione del 2001 comprendono una maggior attenzione per la responsabilità e la vigilanza efficace a livello nazionale.

ATTO

Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva [Gazzetta ufficiale C 257 del 27.10.2009].

SINTESI

Dopo la comunicazione del 2001 della Commissione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, i cambiamenti tecnologici hanno notevolmente modificato i mercati dell’emittenza radiotelevisiva e dell’audiovisivo; inoltre la concorrenza è aumentata in seguito all’ingresso sul mercato di nuovi operatori e si sono resi disponibili i nuovi servizi dei media. Per essere competitive, le emittenti di servizio pubblico e le emittenti private hanno dovuto diversificare le loro attività, passando a nuove piattaforme di distribuzione ed ampliando la gamma dei loro servizi. Questa diversificazione delle attività da parte delle emittenti di servizio pubblico a finanziamento statale ha portato a varie rimostranze da parte di altri operatori del mercato. Inoltre, dopo la comunicazione del 2001 si sono avuti anche notevoli sviluppi giuridici, con l’introduzione della direttiva sui servizi di media audiovisivi che amplia il campo di applicazione del regolamento dell’Unione europea (UE) sugli audiovisivi ai nuovi servizi dei media. Tali sviluppi tecnologici, giuridici e del mercato rendono necessario aggiornare la comunicazione del 2001 sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione.

La valutazione degli aiuti di Stato nell’UE si basa sugli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (ex articoli 87 ed 88 del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)). A norma dell’articolo 107 del TFUE, gli aiuti di Stato rispondono alle seguenti condizioni:

L’articolo 106, paragrafo 2 del TFUE (ex articolo 86, paragrafo 2 del TCE) prevede una deroga rispetto al divieto di aiuti di Stato per le imprese che svolgono un servizio d’interesse economico generale. Per beneficiare di tale deroga, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

Nel caso del servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, la suddetta impostazione deve essere adeguata al protocollo di Amsterdam che:

La valutazione di aiuti di Stato eseguita dalla Commissione necessita di trasparenza, che consiste in una precisa definizione del mandato di servizio pubblico. L’organismo che presta tale servizio deve essere chiaramente incaricato di svolgere tale funzione. La compensazione del servizio pubblico non deve superare i costi netti del servizio pubblico. I paesi dell’UE devono garantire una regolare vigilanza dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici e dell’esecuzione del mandato di servizio pubblico.

Relativamente alla diversificazione dei servizi di radiotelevisione pubblica, la Commissione ritiene che le emittenti di servizio pubblico dovrebbero poter cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dai servizi basati su Internet per offrire alla società servizi su tutte le piattaforme, a condizione che la diversificazione non falsi la concorrenza o non incida sproporzionatamente sul mercato. Tuttavia, i paesi dell’UE devono valutare se i nuovi servizi audiovisivi di portata rilevante previsti dalle emittenti di servizio pubblico rispondono alle condizioni del protocollo di Amsterdam nel soddisfare le esigenze sociali, democratiche e culturali della società, senza incidere in modo sproporzionato sulle condizioni degli scambi e della concorrenza. I paesi dell’UE devono stabilire quali servizi possono qualificarsi come nuovi servizi di portata rilevante.

La rapida evoluzione dei mercati radiotelevisivi spinge le emittenti a cercare nuove fonti di finanziamento, come la pubblicità on line o l’offerta di servizi a pagamento. Sebbene i servizi pubblici di emittenza radiotelevisiva abbiano tradizionalmente trasmesso "in chiaro", la Commissione ritiene che l'elemento della remunerazione diretta di tali servizi non comporti necessariamente che tali servizi siano manifestamente esclusi dal mandato di servizio pubblico. La comunicazione afferma ciò, a patto che l'elemento remunerativo non comprometta il vantaggio per la società che distingue i servizi pubblici dalle attività puramente commerciali.

Ultima modifica: 15.07.2011