Esenzione per gli accordi di ricerca e sviluppo

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Condizioni per l’esenzione

Quota massima di mercato e durata dell’esenzione

Restrizioni fondamentali

Restrizioni escluse

Linee direttrici della Commissione europea

Nel 2011 la Commissione europea ha adottato linee direttrici sull’interpretazione e l’applicabilità dell’articolo 101 del TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale*, che comprendono gli accordi di R&S (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2011 e scadrà il 30 giugno 2023.

CONTESTO

Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione per esaminare se far decadere i regolamenti dell’Unione in materia di accordi orizzontali alla loro scadenza, nel dicembre 2022, o se estenderli o modificarli (e gli orientamenti su come interpretarli). I risultati della sua valutazione sono stati pubblicati nel luglio 2021 (si veda il comunicato stampa). La valutazione ha concluso che è necessario affrontare alcune questioni per migliorare la certezza giuridica. La Commissione avvierà la fase di valutazione dell’impatto del riesame per approfondire le questioni individuate durante la valutazione in vista della revisione delle norme in vigore entro il 31 dicembre 2022, data di scadenza delle norme vigenti.

TERMINI CHIAVE

Accordo di ricerca e di sviluppo (R&S). Qualsiasi accordo concluso da due o più parti relativamente allo svolgimento di:
Accordi orizzontali. Accordi stipulati tra due o più imprese operanti allo stesso livello nel mercato. La cooperazione orizzontale si riferisce, nella maggior parte dei casi, alla cooperazione tra concorrenti effettivi o potenziali in settori quali R&S, produzione, acquisti, commercializzazione o standardizzazione. Può riguardare anche lo scambio di informazioni, sia come accordo autonomo sia nel contesto di un altro tipo di accordo di cooperazione orizzontale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).

Le modifiche successive al regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche consolidate (GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.01.2023