Miglioramento delle norme riguardanti il lavoro marittimo

La Commissione europea intende consultare le parti sociali sul modo di integrare le disposizioni pertinenti della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riguardanti il lavoro marittimo, recepita nel febbraio 2006 nel diritto comunitario.

ATTO

Comunicazione della Commissione del 15 giugno 2006 ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del trattato CE relativa al rafforzamento della normativa sul lavoro marittimo [COM(2006) 287 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La Commissione europea ha fortemente sostenuto l'elaborazione della convenzione dell'OIL (FR) sulle norme riguardanti il lavoro marittimo. Essa considera indispensabile attuare tale convenzione tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale.

L'articolo 138, paragrafo 2, del trattato che istituisce l'Unione europea (UE) precisa che la Commissione, prima di presentare proposte nel quadro della politica sociale, deve consultare le parti sociali sui possibili orientamenti di un'azione comunitaria.

Campo d'applicazione della convenzione

La convenzione riunisce un insieme di disposizioni volte a garantire condizioni di lavoro e di vita sostenibili a bordo delle navi di oltre 500 tonnellate di stazza lorda che effettuano viaggi internazionali o tratte fra porti stranieri. Le norme riguardano i punti seguenti:

Apporti della convenzione

Il primo obiettivo della convenzione dell'OIL è consolidare le convenzioni e le raccomandazioni riguardanti il lavoro marittimo adottate dall'OIL dal 1919 in un unico testo avente un grande valore giuridico e politico. Inoltre, la convenzione utilizza meccanismi innovativi utili per garantire una piena efficacia del testo.

Il secondo obiettivo della convenzione è gestire la globalizzazione e garantire condizioni di concorrenza più eque. Essa contribuisce a stabilizzare il settore dei trasporti marittimi che si trova a far fronte ad una forte concorrenza mondiale, nonché a normalizzare lo statuto dei marittimi nel contesto della globalizzazione. In effetti, alcuni effetti perversi come il dumping sociale, penalizzano i marittimi e gli armatori che rispettano le regole in vigore.

L'ultimo obiettivo è rafforzare la sicurezza marittima e l'attrattività della professione. Va notato che l'80 % degli incidenti marittimi sono riconducibili ad errori umani. È quindi necessario creare norme sociali minime in un quadro coerente, nonché riconsiderare la formazione. A tale proposito va tenuto presente che le qualifiche e le condizioni di lavoro sono di natura complementare.

Ruolo dell'UE

Convinta della bontà dell'iniziativa che mira a combattere la concorrenza sleale e a far progredire la normativa sociale ovunque nel mondo, la Commissione ha dato il suo sostegno ai lavori preparatori della Convenzione fin dall'inizio. Essa ha svolto un ruolo dinamizzante che ha garantito un valore aggiunto in occasione dei negoziati, assicurandosi nel contempo della compatibilità fra il testo della Convenzione e il diritto comunitario. Essa ha parimenti coordinato le posizioni degli Stati membri ed ha offerto un adeguato sostegno finanziario.

La Commissione intende favorire e accelerare i processi di ratifica al fine di ottenere rapidamente l'entrata in vigore della convenzione. Il peso dell'Unione, con i suoi 27 Stati membri, consente di accelerare il processo suindicato poiché le condizioni prevedono per l'entrata in vigore della convenzione che vi sia l'approvazione di 30 Stati equivalenti ad almeno 33 % del tonnellaggio mondiale.

Inoltre, la Commissione s'impegna per far progredire e per migliorare le norme comunitarie con l'obiettivo di integrare le disposizioni più pertinenti della convenzione nel diritto comunitario.

Le parti sociali, per questa prima fase di consultazione, sono invitate a pronunciarsi su varie questioni connesse all'attuazione della convenzione, che sono parimenti oggetto di uno studio d'impatto; si tratta delle questioni seguenti:opportunità di far evolvere l'acquis comunitario adattandolo, consolidandolo o completandolo secondo alcuni orientamenti;

Inoltre, la Commissione chiede alle parti sociali se sia opportuno applicare la struttura tripartitica comunitaria alla commissione di controllo prevista dalla convenzione.

Contesto

Dopo l'adozione della convenzione la Commissione europea ha ritenuto indispensabile mobilitare i mezzi necessari per l'attuazione della convenzione tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale. La Commissione si adopera per l'affermazione dei valori e degli interessi dell'UE, nonché per promuovere normative evolute nel mondo intero.

ATTI COLLEGATI

Decisione 2007/431/CE del Consiglio, del 7 giugno 2007, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse della Comunità europea, la convenzione del lavoro marittimo, 2006, dell'Organizzazione internazionale del lavoro [Gazzetta ufficiale L 161 del 22.6.2007]. In materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, la Commissione possiede una competenza esclusiva. Peraltro essa non può ratificare una convenzione al posto degli Stati membri. La decisione del Consiglio del 7 giugno 2007 rende possibile la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione che comprende alcuni aspetti attinenti al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

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Ultima modifica: 10.01.2008