Professioni marittime: riesame della regolamentazione sociale

La Commissione europea cerca di rendere il settore marittimo europeo più attraente per i lavoratori, senza incidere sulla sua competitività. Essa esamina la legislazione comunitaria attuale per individuare le esclusioni o le deroghe riguardanti i lavoratori del settore marittimo al fine di determinare in quale misura un'azione comunitaria possa essere attuata. La Commissione avvia una prima fase di consultazione delle parti sociali sugli orientamenti che potrebbero ispirare una tale azione comunitaria.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 10 ottobre 2007, sul riesame della regolamentazione sociale del settore marittimo finalizzato all'incremento e al miglioramento dell'occupazione nell'UE (prima fase della consultazione delle parti sociali a livello comunitario di cui all'articolo 138, paragrafo 2, del trattato) [COM(2007) 591 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Il settore marittimo si sta attualmente evolvendo in un contesto di marcata globalizzazione. È stato conseguentemente sviluppato un corpus idoneo di convenzioni e di norme internazionali per tale settore.

L'Unione europea (UE) sostiene fortemente gli sforzi e le iniziative volti a migliorare le regole internazionali, quali le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL (EN) (ES) (FR)), sul lavoro marittimo (EN) (ES) (FR) del 2006 e sul lavoro nel settore della pesca (EN) (ES) (FR) del 2007.

La Commissione si adopera al fine promuovere la ratifica (autorizzata con decisione 2007/431/CE del Consiglio) e l'applicazione di tali norme internazionali al fine di completare le politiche interne ed esterne dell'UE.

La legislazione sociale europea

La regolamentazione sociale nell'UE prevede un certo numero di esclusioni o di deroghe riguardanti le professioni marittime. Quattro situazioni possono presentarsi:

Per quanto riguarda le due ultime categorie, la Commissione propone un'analisi dettagliata. Essa afferma che alcune esclusioni potrebbero non essere del tutto giustificate ove non contribuiscano all'applicazione di soluzione specifiche e meglio adattate alla situazione concreta dei lavoratori. Laddove sussistono motivi abbastanza importanti per mantenere le esclusioni o le deroghe esistenti, è opportuno chiedersi se una legislazione dell'UE specifica per il settore rappresenterebbe una migliore soluzione. Una siffatta soluzione dovrebbe garantire alle professioni marittime lo stesso livello di protezione di cui beneficiano gli altri lavoratori nel quadro della direttiva generale. In tale caso sarebbe opportuno esaminare le condizioni legislative applicate da ogni Stato membro per assicurarsi che le professioni marittime beneficino di livelli adeguati di protezione. Un esame di questo tipo risulta opportuno in particolare per quanto riguarda le esclusioni condizionali che obbligano gli Stati membri a stabilire regole specifiche o garanzie alternative per garantire lo stesso livello di protezione.

Salute e sicurezza

In generale, nella legislazione dell'UE, i lavoratori del settore marittimo beneficiano degli stessi livelli di protezione, in materia di salute e sicurezza, dei lavoratori degli altri settori. Inoltre, alcune direttive specifiche del settore completano quelle generali come la direttiva sulle prescrizioni minime di sanità e sicurezza sul lavoro a bordo delle navi da pesca. Quest'ultima direttiva si applica unicamente alle navi da pesca di oltre quindici metri. La Commissione sottolinea l'importanza dello sviluppo di strumenti non vincolanti (buone prassi) per migliorare l'attuazione pratica della legislazione comunitaria esistente in materia di protezione della salute e di sicurezza dei pescatori a bordo delle piccole navi da pesca.

Libera circolazione dei lavoratori e sicurezza sociale

Secondo la giurisprudenza, le disposizioni del trattato CE sulla libera circolazione dei lavoratori si applicano anche al trasporto marittimo. Peraltro, per quanto riguarda il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale, la legislazione comunitaria prevede che i lavoratori e i loro familiari non perdano la protezione della sicurezza sociale allorquando si spostano all'interno della Comunità. Tale normativa si applica parimenti ai lavoratori dei paesi terzi che risiedono legalmente nell'UE e si trovano in una situazione non riferibile ad un unico Stato membro.

Ruolo del dialogo sociale

Le parti sociali hanno costantemente affrontato soggetti riguardanti il miglioramento della sicurezza e del benessere a bordo e contribuiscono alla formazione di una posizione europea forte. Esse stanno attualmente negoziando al fine di giungere a un accordo europeo sulla trasposizione delle disposizioni pertinenti della convenzione del lavoro marittimo dell'OIL. Un percorso simile potrebbe essere previsto per quanto riguarda la promozione dell'applicazione della recente convenzione dell'OIL sul lavoro nella pesca.

Nel quadro della presente consultazione, la Commissione invita le parti sociali del settore marittimo a pronunciarsi sulle questioni contenute nella comunicazione.

Contesto

La Commissione ha richiesto una politica marittima esauriente nei suoi obiettivi strategici per il periodo 2005-2009. La presente consultazione rientra nel quadro degli sviluppi del libro verde sul futuro della politica marittima del 2006. Quest'ultimo è all'origine della questione riguardante l'esclusione dal settore marittimo di alcune parti della legislazione sociale e del lavoro europea.

Ultima modifica: 21.12.2007