Salute e sicurezza dei lavoratori delle industrie estrattive
SINTESI DI:
SINTESI
CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?
Stabilisce i requisiti minimi per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive.
PUNTI CHIAVE
La direttiva riguarda le industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee, comprese la prospezione e la preparazione delle materie estratte per la vendita. Non riguarda le successive attività di trasformazione delle materie estratte.
Per preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori, il datore di lavoro garantisce che:
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i luoghi di lavoro siano progettati e organizzati in modo tale che i lavoratori possano lavorare senza compromettere la salute e la sicurezza propria o degli altri lavoratori;
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ci sia sempre la sorveglianza da parte di un responsabile;
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i lavori comportanti rischi particolari siano affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni;
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le istruzioni in materia di sicurezza siano comprensibili per il personale addetto;
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siano fornite attrezzature di pronto soccorso;
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le esercitazioni di sicurezza vengano svolte regolarmente.
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Deve essere compilato un documento di sicurezza e di salute da parte del datore di lavoro, responsabile dell’attuazione di tutte le misure di sicurezza e di salute, che dimostri che i rischi cui sono esposti i lavoratori sono valutati e che il luogo di lavoro è sicuro. Quando sono presenti i lavoratori di altre imprese, il documento dovrebbe inoltre evidenziare gli obiettivi delle procedure di coordinamento e di attuazione.
Inoltre, il datore di lavoro:
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comunicherà quanto prima alle autorità competenti gli infortuni sul lavoro gravi e le situazioni di grave pericolo;
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prenderà le misure per prevenire, individuare e combattere gli incendi e la formazione di atmosfere esplosive o nocive alla salute;
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predisporrà i mezzi di evacuazione e di salvataggio in caso di pericolo;
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fornirà i sistemi di allarme e di comunicazione che permettano le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio;
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informerà i lavoratori delle misure da prendere in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
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assicurerà che i lavoratori si sottopongano a periodici controlli della salute in funzione delle loro attività;
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garantirà la consultazione e la partecipazione dei lavoratori in merito alle questioni di sicurezza e salute.
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I requisiti dettagliati sono riportati negli allegati alla direttiva.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 7 dicembre 1992.
CONTESTO
Salute e sicurezza e sul lavoro: settori d’intervento sul sito Internet della Commissione europea
ATTO
Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 92/104/CEE |
7.12.1992 |
7.12.1994 |
Atto modificatore |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Direttiva 2007/30/CE |
28.6.2007 |
31.12.2012 |
Ultimo aggiornamento: 15.10.2015