Comitato aziendale europeo

La presente direttiva riguarda l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in base a un accordo negoziato fra i rappresentanti dei lavoratori riuniti in una delegazione speciale di negoziazione e la direzione centrale dell’impresa. Essa definisce anche le modalità di funzionamento di questa delegazione. Nei casi di mancato accordo specificati dalla direttiva, essa definisce le disposizioni che le prescrizioni accessorie stabilite dagli Stati membri devono soddisfare.

ATTO

Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie [Atti modificativi].

SINTESI

Le principali disposizioni della direttiva prevedono:

La direzione centrale:

La delegazione speciale di negoziazione

Questa delegazione, costituita da almeno tre membri e al massimo dal numero degli Stati membri:

I membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare a terzi le informazioni loro fornite in via riservata.

Deroga alle direttive

Le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie in cui esiste già un accordo applicabile all’insieme dei lavoratori che prevede una informazione e una consultazione transnazionale dei lavoratori, non sono sottoposti agli obblighi derivanti dalle direttive. Allo scadere degli accordi, le relative parti possono decidere congiuntamente di rinnovarli. In caso contrario, si applicano le disposizioni delle direttive.

Prescrizioni accessorie

Si applicano le prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale:

Tali prescrizioni accessorie devono soddisfare le disposizioni dell’allegato le quali prevedono, fra l’altro, che:

Contesto

La presente direttiva è intesa a migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

La direttiva 97/74/CE estende il campo d’applicazione della presente direttiva al Regno Unito.

La presente direttiva è abrogata con effetto dal 6 giugno 2011, data di entrata in vigore della direttiva 2009/38/CE. La modernizzazione della legislazione operata dalla nuova direttiva ha diversi obiettivi. Essa intende garantire l’effettività dei diritti d’informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, innalzare la percentuale di istituzione dei comitati aziendali europei e consentire il funzionamento ininterrotto dei loro accordi costitutivi. Tali disposizioni sono inoltre intese a rafforzare la certezza del diritto nellʼistituzione e nel funzionamento dei comitati aziendali europei.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 94/45/CE

22.9.1994

22.9.1996

GU L 254 del 30.9.1994

Atto(i) modificatore(i)

Entrata in vigore

Termine ultimo di recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 97/74/CE

15.12.1997

15.12.1999

GU L 10 del 16.1.1998

Direttiva 2006/109/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale L 122 del 16.5.2009].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 4 aprile 2000, sullo stato di applicazione della direttiva riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie [COM(2000) 188 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 10.09.2009