Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Il Tribunale della funzione pubblica è chiamato a pronunciarsi sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti. Il presente regolamento stabilisce l'ordinamento interno del Tribunale nonché lo svolgimento dei procedimenti giudiziari.

ATTO

Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.

SINTESI

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (UE) adotta il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia dell'UE, e previa approvazione del Consiglio.

Il presente regolamento di procedura stabilisce l'ordinamento e la modalità di funzionamento del Tribunale della funzione pubblica. Esso descrive in particolare i procedimenti giudiziari e ne stabilisce le modalità.

Competenze

Il Tribunale della funzione pubblica è competente a deliberare in primo grado sulle controversie tra l'Unione europea e i suoi agenti. Tali controversie riguardano ad esempio questioni relative ai rapporti di lavoro o al sistema di previdenza sociale.

Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica è chiamato a pronunciarsi sulle controversie fra qualsiasi organismo e il suo personale, qualora lo statuto dell'organismo in questione preveda la competenza della Corte di giustizia dell'UE. È il caso ad esempio delle controversie all'interno di Europol o della Banca europea per gli investimenti.

Composizione

Il Tribunale della funzione pubblica è composto da sette giudici, nominati dal Consiglio per un periodo di sei anni rinnovabile. I giudici devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità.

I giudici eleggono tra di essi il presidente del tribunale per un periodo di tre anni rinnovabile. Il presidente dirige i lavori e i servizi del tribunale.

I giudici nominano altresì un cancelliere per un periodo di sei anni rinnovabile. Il cancelliere è responsabile degli archivi e provvede alle pubblicazioni del Tribunale. È inoltre incaricato di assistere i giudici e il presidente del Tribunale nell'esercizio delle loro funzioni.

Collegio giudicante

Quando è investito di una causa, il Tribunale delibera in sezione di tre giudici.

Tuttavia una causa può essere sottoposta dinanzi a una sezione di cinque giudici o in seduta plenaria qualora l'importanza o la difficoltà delle questioni di diritto lo giustifichino.

Al contrario, una causa può essere sottoposta dinanzi a un giudice unico in caso di assenza di difficoltà delle questioni di diritto o di fatti o per l'importanza limitata della causa.

Procedimento

Il procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica prevede una fase scritta e una fase orale.

Nel corso della fase scritta, il ricorrente deve rivolgersi al Tribunale, presentando un ricorso presso il cancelliere. Il ricorso deve essere poi notificato alla parte avversa che dispone di due mesi per presentare un controricorso. Il ricorso e il controricorso contengono informazioni sulle due parti (nome, domicilio, ecc.) e gli argomenti di fatto e di diritto invocati da ciascuno. Inoltre, il Tribunale può decidere che sia necessario un secondo scambio di memorie scritte tra il ricorrente e il convenuto per integrare il fascicolo.

Il procedimento prevede quindi una fase orale durante la quale i giudici possono porre domande ai rappresentanti delle parti o alle parti stesse. Le udienze sono generalmente pubbliche.

Inoltre, il Tribunale può decidere di adottare misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori. Queste misure hanno l'obiettivo comune di garantire, nelle migliori condizioni, l'istruzione della causa e il regolare svolgimento del procedimento.

Composizione amichevole delle controversie

In qualsiasi momento il Tribunale può esaminare la possibilità di una composizione amichevole della controversia e proporre una soluzione tale da porre fine alla controversia. Adotta pertanto tutte le misure necessarie al fine di agevolare tale soluzione.

Se le parti concordano su tale soluzione, firmano un accordo che pone fine al procedimento dinanzi al Tribunale.

Gratuito patrocinio

La procedura dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è gratuita. Tuttavia, le spese per gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte sono a carico delle parti.

Se una parte non è in grado di far fronte a questi costi, può chiedere il beneficio del gratuito patrocinio. La domanda deve essere corredata di tutte le informazioni da cui risulti che il richiedente si trova in stato di bisogno.

Ricorso contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica

Le sentenze e le ordinanze del Tribunale della funzione pubblica possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

1.11.2007

-

GU L 225, 29.8.2007

Atto/i modificatore/i

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

1.3.2009

-

GU L 24, 28.1.2009

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

13.4.2010

-

GU L 92, 13.4.2010

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

1.7.2011

-

GU L 162, 22.6.2011

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE, Euratom) n. 904/2012 del Consiglio, del 24 settembre 2012 , che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [Gazzetta ufficiale L 269 del 4.10.2012].

See also

Ultima modifica: 06.02.2013