Regolamento di procedura del Tribunale

Il Tribunale, insieme alla Corte di giustizia e al Tribunale della funzione pubblica, forma l'istituto giuridico europeo, il cui scopo è garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione.

ATTO

Regolamento di procedura del Tribunale.

SINTESI

Il regolamento stabilisce le disposizioni relative all'ordinamento interno del Tribunale e allo svolgimento dei procedimenti dinanzi ad esso. Il Tribunale in particolare tratta:

Ordinamento del Tribunale

Il Tribunale è organizzato come segue:

Caratteristiche del procedimento

Il procedimento del Tribunale può includere tutti o molte delle fasi elencate di seguito:

Il gratuito patrocinio può essere concesso per coprire soprattutto i costi legati all'assistenza e alla rappresentanza legale davanti al Tribunale.

Trattamento dei procedimenti speciali

Poiché un ricorso di annullamento non è sospensivo, la parte attrice può richiedere una sospensione dell'esecuzione dell'atto annesso se presenta un ricorso dinanzi al Tribunale. Tale domanda di sospensione deve precisare specificatamente l'oggetto della controversia e le circostanze che provano l'urgenza che giustifica la sospensione richiesta.

Se la sospensione presenta l'interesse richiesto a tal fine, un interveniente può prendere parte a un procedimento in corso dinanzi al Tribunale. In questo caso, deve prima presentare un'istanza d'intervento che identifica la causa, le parti principali, e presenta le circostanze che stabiliscono il diritto di intervenire.

In caso di impugnazione, la Corte di giustizia può annullare una sentenza o un'ordinanza del Tribunale. In caso di annullamento della decisione del Tribunale, esso può essere investito nuovamente per la sentenza di rinvio.

Invece l'opposizione di terzo, ovvero una domanda al giudice di deliberare nuovamente su una causa già giudicata, può essere richiesta entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale. Parimenti può essere richiesta la revisione della sentenza, in caso di errore.

Trattamento di contenzioso in materia di diritti di proprietà intellettuale

Questo tipo di contenzioso riguarda i ricorsi diretti contro l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) relativi all'applicazione delle norme in materia di regime di proprietà intellettuale.

Nel corso del procedimento possono intervenire altri intervenenti, oltre ai ricorrenti, e dispongono degli stessi diritti delle parti principali.

Trattamento delle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica

Il Tribunale è competente a trattare i ricorsi contro le decisioni del Tribunale della funzione pubblica. Per quanto riguarda questo tipo di impugnazione, viene depositata un'istanza presso la cancelleria del Tribunale o del Tribunale della funzione pubblica. La lingua del procedimento è quella della decisione del Tribunale della funzione pubblica che è l'oggetto dell'impugnazione.

L'impugnazione comprende le seguenti informazioni:

Le parti possono presentare un controricorso che può portare al rigetto dell'impugnazione o all'annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica.

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

1.7.1991

-

GU L 136, 30.5.1991

Atto/i modificatore/i

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

1.11.1994

-

GU L 249, 24.9.1994

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

1.4.1995

-

GU L 44, 28.2.1995

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

1.9.1995

-

GU L 172, 22.7.1995

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

1.6.1997

-

GU L 103, 19.4.1997

Tribunale di primo grado delle Comunità europee Modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado allo scopo di consentire al tribunale di statuire nella persona di un giudice unico, del 17 maggio 1999

17.5.1999

-

GU L 135, 29.5.1999

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

1.2.2001

-

GU L 322, 19.12.2000

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado in seguito all'entrata in vigore del trattato di Nizza

1.8.2003

-

GU L 147, 14.6.2003

Decisione 2004/406/CE

19.4.2004

-

GU L 132, 29.4.2004

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado

1.1.2006

-

GU L 298, 15.11.2005

Decisione 2006/956/CE

1.1.2007

-

GU L 386, 29.12.2006

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee

1.9.2008

-

GU L 179, 8.7.2008

Decisione 2009/170/CE

1.5.2009

-

GU L 60, 4.3.2009

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale

13.4.2010

-

GU L 92, 13.4.2010

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

1.7.2011

-

GU L 162, 22.6.2011

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

1.7.2013

-

GU L 173, 26.6.2013

Le modifiche e correzioni successive del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ( FR ) ha unicamente un valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE, Euratom) n. 904/2012 del Consiglio, del 24 settembre 2012 , che modifica il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea [Gazzetta ufficiale L 269 del 4.10.2012].

Ultima modifica: 27.02.2014