Registro per la trasparenza
Il registro per la trasparenza è uno strumento comune al Parlamento europeo e alla Commissione. Ha lo scopo di informare i cittadini in merito alle organizzazioni, alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi le cui attività possono influenzare i processi decisionali dell'Unione europea. Tale attività è regolata mediante l'applicazione di un codice di condotta e un meccanismo di reclamo che permettono di avviare una procedura di indagine e il trattamento di eventuali violazioni del codice di condotta.
ATTO
Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione.
SINTESI
Con il presente accordo, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno istituito un registro comune per la trasparenza. Il registro contiene informazioni sulle organizzazioni, sulle persone giuridiche e sui lavoratori autonomi che partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea. Le informazioni riguardano il tipo di attività, gli interessi perseguiti e le risorse destinate alle proprie attività.
Il registro include, inoltre, un codice di condotta e un meccanismo di reclamo in caso di sospetta mancata conformità con il codice di condotta.
L'accordo definisce la struttura del registro per la trasparenza, il rispettivo campo di applicazione e gli obblighi inerenti alla registrazione.
Rappresentanza degli interessi
A norma dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea (UE), le istituzioni europee mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. L'obiettivo è di ottimizzare l’elaborazione e l'attuazione delle politiche europee, mantenendo contatti regolari e legittimi con i principali interlocutori.
Numerose organizzazioni hanno aperto un «ufficio europeo» a Bruxelles al fine di esercitarvi un'attività di rappresentanza. Queste attività includono, ad esempio, la difesa dei propri interessi e l'influenza del processo decisionale in seno all'UE.
Il registro per la trasparenza ha lo scopo di registrare le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati in tali attività e di riunirli attorno ad un codice di condotta comune. Il registro contribuisce alla trasparenza, al rispetto del diritto e dei principi etici, al fine di evitare, ad esempio, pressioni eccessive o accessi non autorizzati alle informazioni e ai responsabili politici.
Si inscrive nel quadro della politica di trasparenza dell'Unione europea. La registrazione è facoltativa e in nessun caso costituisce una forma di accreditamento delle organizzazioni da parte dell'Unione europea.
Struttura del registro
Il registro include:
Ambito di applicazione
Rientrano nell'ambito di applicazione del registro tutte le attività svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche europee, a prescindere dai canali o mezzi di comunicazione impiegati (media, forum, organizzazione di eventi, gruppi di riflessione, ecc.).
Sono chiamati a procedere alla registrazione tutte le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati in attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro.
Il presente accordo esclude, tuttavia, dall'ambito di applicazione del registro le seguenti attività:
Il registro include tutti i soggetti le cui attività siano ivi ammissibili (tra cui i lobbisti). Tuttavia, non è previsto che i governi degli Stati membri, i governi di paesi terzi, le organizzazioni intergovernative internazionali e le loro missioni diplomatiche procedano alla registrazione. Il registro non concerne le chiese e le comunità religiose, né le autorità locali, regionali e municipali. Tuttavia, gli uffici di rappresentanza o gli enti giuridici creati per rappresentarli nelle loro relazioni sono chiamati a procedere alla registrazione.
Norme applicabili a coloro che effettuano la registrazione
Mediante la registrazione, le organizzazioni e le persone fisiche e giuridiche interessate:
Attuazione del registro
I servizi del Parlamento europeo e della Commissione europea istituiscono una struttura operativa comune, chiamata «segretariato congiunto del registro per la trasparenza». Il segretariato assicura la gestione del registro e contribuisce alla qualità del suo contenuto.
Contesto
Il nuovo registro si basa e fa seguito ai sistemi di registrazione esistenti istituiti dal Parlamento europeo nel 1996 e dalla Commissione europea nel 2008. Si tratta di un componente di attuazione dell'iniziativa europea per la trasparenza (IET) lanciata nel 2007 dalla Commissione.
Riferimenti
Atto |
Entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea |
- |
- |
GU L 191 del 22.7.2011 |
Ultima modifica: 08.09.2011