Meccanismi di controllo dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 182/2011 sui principi e le norme generali relativi ai meccanismi di controllo degli Stati membri in merito all’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce due procedure per il controllo dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (concesse dal legislatore): la procedura d’esame e la procedura consultiva.

La procedura d’esame viene usata principalmente per:

Gli atti di esecuzione della Commissione devono ricevere il sostegno di una maggioranza qualificata (un sistema ponderato di voto in cui 15 dei 27 Stati membri devono votare a favore e tali voti devono rappresentare almeno il 65 % della popolazione totale dell’Unione) del comitato. Se il comitato esprime un parere sfavorevole, la Commissione può presentare il progetto di atto ad un comitato di appello per verificare se l’esame della misura debba continuare, oppure se modificare il testo. Se il comitato di appello si pronuncia in modo avverso agli atti di esecuzione proposti dalla Commissione, la Commissione non può adottare il progetto di atto di esecuzione.

La procedura consultiva viene generalmente utilizzata per tutti gli altri atti di esecuzione (ad esempio i singoli atti nel settore della cultura). La Commissione decide da sola se adottare l’atto proposto e deve tenere nella «massima considerazione» il parere del comitato, che viene adottato a maggioranza semplice (la maggioranza di tali voti).

Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea: quando un atto legislativo di base è stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria (la procedura decisionale più comune, che copre la maggior parte dei settori politici, e in cui il Parlamento e il Consiglio hanno pari peso), il Parlamento o il Consiglio possono, in qualsiasi momento, informare la Commissione di ritenere che l’atto di esecuzione proposto sia superiore alle competenze conferite alla Commissione. In questi casi, la Commissione deve rivedere il progetto di atto di esecuzione e decidere di mantenerlo, modificarlo o ritirarlo. Per motivi di trasparenza, la Commissione tiene un registro dei procedimenti del comitato (il registro dei documenti e dei comitati) che contiene un elenco di tutti i comitati della comitatologia, insieme alle informazioni e ai documenti di base relativi al lavoro di ciascun comitato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1° marzo 2011.

CONTESTO

L’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente alla Commissione di adottare misure di esecuzione per un atto giuridico quando sono necessarie condizioni di attuazione uniformi. L’atto giuridico di base deve conferire esplicitamente alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione.

Secondo l’ultima relazione della Commissione sugli sviluppi del sistema di comitatologia, erano presenti 322 comitati che coprono quasi tutte le competenze dell’Unione (agricoltura, ambiente, trasporti, salute e consumatori, ecc.). Nel 2022 hanno tenuto 673 riunioni, hanno eseguito 1 675 procedure scritte ed hanno emesso 2 048 pareri.

Per saperne di più, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul lavoro dei comitati nel 2022 [COM(2023) 664 final del 26.10.2023].

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capo 2 — Atti giuridici dell’Unione, procedure di adozione e altre disposizioni — Sezione 1: Atti giuridici dell’Unione — Articolo 291 (GU C 202 del 7.6.2016, p. 173).

Ultimo aggiornamento: 23.01.2024