Accordi internazionali e competenze esterne dell’UE

 

SINTESI DI:

Articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

Articolo 4 del TFUE

Articolo 207 del TFUE

Articolo 216 del TFUE

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ARTICOLI?

Gli articoli stabiliscono i poteri giuridici dell’UE per negoziare e concludere accordi internazionali e le competenze, che siano esse esclusive o condivise, per concludere tali accordi.

PUNTI CHIAVE

Accordi internazionali (convenzioni, trattati)

Competenze esterne dell’UE

Competenza esclusiva e competenza condivisa

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte prima — Principi — Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione — Articolo 3 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 51).

Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte I — Principi — Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione — Articolo 4 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 51).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo V — Accordi internazionali — articolo 216 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 08.04.2020