Flessibilità nel processo decisionale in UE: clausole passerella, clausole con «freno di emergenza» e clausole di accelerazione

 

SINTESI DI:

Articolo 48 del trattato sull'Unione europea

INTRODUZIONE

Il trattato di Lisbona ha esteso la procedura legislativa ordinaria e il voto a maggioranza qualificata a numerosi settori politici. Lo scopo è contribuire alla integrazione europea rendendo più efficiente il processo decisionale. Nella procedura legislativa ordinaria i paesi dell'UE non dispongono del diritto di veto e così le possibilità di trovare un accordo aumentano.

I paesi dell'UE, però, non sono sempre disposti ad abbandonare una parte del loro potere di opposizione in alcuni settori politici. Si tratta dei settori considerati come i più «sensibili», ovvero quelli in cui conta il peso delle sovranità nazionali, come nel caso della politica estera, dell’immigrazione e della giustizia. In questi settori sono stati conservati, nella maggior parte dei casi, una procedura legislativa speciale o il voto all’unanimità .

Il trattato di Lisbona introduce numerosi tipi di clausole istituzionali che propongono meccanismi istituzionali diversi ma puntano verso un obiettivo comune: facilitare l'integrazione europea nei settori «sensibili», se così vogliono i paesi dell'UE.

Quindi, il trattato di Lisbona introduce tre tipi di clausole:

LE CLAUSOLE PASSERELLA

Le clausole passerella consentono di discostarsi dalla procedura legislativa prevista inizialmente dai trattati. Esse consentono nel dettaglio e a certe condizioni:

L’attivazione di una clausola passerella dipende sempre da una decisione adottata all’unanimità dal Consiglio o dal Consiglio europeo. Quindi, in tutti i casi, tutti i paesi dell'UE devono essere d’accordo prima di attivare una clausola di questo tipo.

Inoltre, l’articolo 48 del trattato sull’Unione europea introduce una clausola passerella generale applicabile a tutte le politiche europee (si consulti la sintesi sulla «revisione dei trattati»). Esistono poi altre sei clausole passerella specifiche per alcune politiche europee e che presentano alcune particolarità procedurali (si consulti la sintesi sulle «procedure legislative»).

LE CLAUSOLE CON FRENO DI EMERGENZA

Le clausole con freno di emergenza riguardano tre settori:

Le clausole con freno di emergenza sono state ideate per consentire l’applicazione della procedura legislativa ordinaria in questi tre settori. La procedura legislativa ordinaria viene, quindi, mitigata con un meccanismo di freno: se un paese dell'UE ritiene che i principi fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale o del suo sistema di giustizia penale siano minacciati dal progetto legislativo in corso di adozione, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tale caso, la procedura viene sospesa e il Consiglio europeo può:

Quindi, il vantaggio della clausola con freno di emergenza non sta tanto nel meccanismo proposto, ma piuttosto nel fatto che consente di estendere la procedura legislativa ordinaria ai settori politici interessati. Infatti, l’introduzione di tale meccanismo nel processo decisionale ha consentito di convincere i paesi dell'UE più recalcitranti ad applicare la procedura legislativa ordinaria ad alcune politiche per le quali fino ad allora valeva la regola del voto all’unanimità.

LE CLAUSOLE DI ACCELERAZIONE

Queste clausole «accelerano» l'integrazione europea tra alcuni Stati membri poiché agevolano la realizzazione di cooperazioni rafforzate in determinati settori.

Le clausole di accelerazione permettono infatti di discostarsi dalla procedura di avvio delle cooperazioni rafforzate. Grazie a queste clausole, dunque, una cooperazione rafforzata si considera accordata se raggruppa almeno nove paesi dell'UE. Il Consiglio, il Parlamento e la Commissione sono semplicemente informati in merito alla volontà dei paesi partecipanti di instaurare una cooperazione rafforzata.

Queste clausole riguardano quattro ambiti:

Occorre sottolineare che le clausole di accelerazione riguardanti la cooperazione e i reati in ambito penale derivano direttamente dall’attivazione delle clausole con freno di emergenza esistenti per questi due settori. Infatti, quando la clausola con freno di emergenza viene attivata e blocca la procedura legislativa, i paesi che lo desiderano possono ricorrere alla clausola di accelerazione. Così facendo, possono portare avanti e completare la procedura legislativa tra di loro, nell’ambito di una cooperazione rafforzata.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Articolo 48 del trattato sull'Unione europea

Ultimo aggiornamento: 25.07.2016