Iniziativa europea per la trasparenza (IET)

La presente comunicazione fa seguito al Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza (IET) e alla successiva consultazione pubblica, e si occupa di questioni quali la rappresentanza degli interessi, le norme in materia di consultazione e la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei fondi UE.

ATTO

Comunicazione della Commissione del 21 marzo 2007 – Seguito del Libro verde "Iniziativa europea per la trasparenza" [COM(2007) 127 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La presente comunicazione fa seguito al Libro verde del 3 maggio 2006 sull' “Iniziativa europea per la trasparenza” (IET). Essa risponde alle questioni sollevate dai partecipanti al processo di consultazione (risultati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2007) 360) e definisce le misure che la Commissione intende adottare.

Rappresentanza degli interessi * (lobbismo)

I partecipanti al processo di consultazione hanno espresso un parere critico riguardo alla connotazione negativa del termine "lobbismo". La Commissione sottolinea tuttavia che la definizione non implica alcun giudizio negativo e che le attività di lobbismo sono essenziali nei sistemi democratici. Il registro proposto nel Libro verde sarà tuttavia intitolato "Registro dei rappresentanti di interessi".

L creazione di un registro su base volontaria ha ricevuto un vasto sostegno. Tuttavia, molti dei soggetti consultati hanno auspicato un sistema obbligatorio come unico metodo per garantire la piena trasparenza. Ciononostante, la Commissione seguirà un approccio volontario basato sugli incentivi al fine di assicurare la copertura più ampia possibile dei rappresentanti di interessi europei. Quale incentivo a registrarsi, la Commissione intende integrare il registro con un modello standard per le consultazioni via internet. I partecipanti ad una consultazione saranno sistematicamente invitati a registrarsi per dichiarare chi rappresentano e per descrivere la propria missione e il proprio sistema di finanziamento.

Il Libro verde indicava che i rappresentanti di interessi registrati* (lobbisti) devono sottoscrivere un codice di condotta. Tuttavia, la consultazione non ha affrontato in dettaglio la definizione o il controllo dell'applicazione di tale codice. Si è discusso sulla possibilità di conferire ai rappresentanti di interessi stessi il compito di sviluppare il codice di condotta, ma i soggetti consultati hanno concluso che un'autoregolamentazione dei lobbisti sarebbe difficile da realizzare nella pratica. La Commissione dovrà invece rivedere e aggiornare i requisiti minimi adottati nel 1992.

Numerosi partecipanti alla consultazione si sono pronunciati a favore di un approccio interistituzionale, invocando un registro e codice di condotta comune perlomeno per la Commissione e per il Parlamento europeo. La Commissione condivide pienamente questa opinione e ritiene che questo approccio fornirebbe maggiori incentivi a registrarsi. La Commissione invita pertanto le altre istituzioni a valutare ulteriormente questa possibilità.

Le discussioni sul codice di condotta cominceranno entro l'estate del 2007. Il registro per i rappresentanti di interessi sarà inaugurato nella primavera del 2008. La Commissione eseguirà una revisione del registro per verificarne il buon funzionamento nella primavera del 2009.

Norme in materia di consultazione

I partecipanti alla consultazione hanno accolto con favore le norme della Commissione in materia di consultazione. Tuttavia, essi hanno segnalato una serie di carenze, in particolare la mancanza di feedback sull'impatto e sull'osservanza del termine di otto settimane per le consultazioni, nonché una mancanza di equilibrio fra i vari settori interessati nelle consultazioni mirate. Per migliorare la qualità delle consultazioni, la Commissione intende rafforzare l'applicazione delle relative norme sviluppando un approccio più coordinato, salvaguardando il pluralismo delle opinioni espresse e migliorando il feedback.

Pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei fondi UE

La pubblicazione del Libro verde ha avviato un dibattito sulla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di fondi UE fra la Commissione, gli Stati membri, il Parlamento europeo e varie parti interessate. Dal dibattito è emerso un consenso sull'opportunità di pubblicare i dati in questione. Tale requisito è stato quindi integrato nel regolamento finanziario.

Oltre alle modifiche della legislazione pertinente, occorre adottare alcune misure concrete. I partecipanti alla consultazione hanno citato l'opportunità di istituire una base dati centralizzata e consultabile, gestita dalla Commissione e contenente le informazioni sui beneficiari dei fondi. Tuttavia, la raccolta e la pubblicazione dei dati rimane responsabilità degli organismi esecutivi negli Stati membri. Per iniziare a pubblicare i dati a partire dal 2008, verrà adottata la seguente procedura in collaborazione con il garante europeo della protezione dei dati:

Termini chiave dell'atto

ATTI COLLEGATI

Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione europea  sull'istituzione di un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i lavoratori autonomi impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione [GU L 191 del 22.7.2011].

Comunicazione della Commissione del 27 maggio 2008 – Iniziativa europea per la trasparenza – Quadro di riferimento per le relazioni con i rappresentanti di interessi (registro e codice di condotta) [COM(2008) 323 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

See also

Per informazioni complementari consultare i seguenti siti Internet:

Ultima modifica: 17.09.2008