Le procedure di decisione

Introduzione

Trattato sull'Unione europea

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Disposizioni finali

Trattato che istituisce la Comunità europea

Cooperazione rafforzata

Discriminazione in base alla nazionalità

Discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o la tendenza sessuale

Instaurazione del mercato interno

Cittadinanza dell'Unione

Libera circolazione delle merci

Agricoltura

Libera circolazione dei lavoratori

Diritto di stabilimento

Servizi

Capitali e pagamenti

Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone

Trasporti

Regole di concorrenza

Disposizioni fiscali

Ravvicinamento delle legislazioni

Politica economica

Politica monetaria

Disposizioni istituzionali nell'ambito della politica economica e monetaria

Disposizioni transitorie nell'ambito della politica economica e monetaria

Occupazione

Politica commerciale comune

Cooperazione doganale

Disposizioni sociali

Fondo sociale europeo

Istruzione, formazione professionale e gioventù

Cultura

Sanità pubblica

Protezione dei consumatori

Reti transeuropee

Industria

Coesione economica e sociale

Ricerca e sviluppo tecnologico

Ambiente

Cooperazione allo sviluppo

Associazione dei paesi e territori d'oltremare

Disposizioni istituzionali (elenco non tassativo)

Disposizioni finanziarie (elenco non tassativo)

Disposizioni generali e finali (elenco non tassativo)

INTRODUZIONE

La presa di decisioni nell'Unione europea è caratterizzata da molteplici e distinte procedure. Di conseguenza, a seconda del settore di cui trattasi, il ruolo degli attori istituzionali può variare. In via generale, la presa di decisioni implica soprattutto il triangolo istituzionale costituito dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, ma in alcuni settori specifici intervengono anche istituzioni od organi come la Corte dei conti, la Banca centrale europea, il Comitato economico e finanziario, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni. Gli attori agiscono entro i limiti delle attribuzioni loro conferite dai trattati.

La descrizione che segue riguarda le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato istitutivo della Comunità europea. È strutturata su base tematica in funzione dei vari titoli e capitoli dei trattati anzidetti. I caratteri in corsivo e grassetto indicano cambiamenti introdotti dal trattato di Amsterdam (nuova disposizione o modifica di una procedura decisionale).

TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA

Diritti dell'uomo e libertà fondamentali

Accertamento dell'esistenza di una grave e persistente violazione dei principi sui quali è fondata l'Unione europea ( articolo 7, paragrafo 1 ):

Decisione di sospendere alcuni diritti che discendono dall'applicazione del trattato allo Stato membro di cui trattasi ( articolo 7, paragrafo 2 ):

Revoca della sospensione di uno Stato membro o modifica delle condizioni della sospensione ( articolo 7, paragrafo 3 ):

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Adozione di una strategia comune precisandone gli obiettivi, la durata ed i mezzi che gli Stati membri dovranno fornire all'Unione per attuarla ( articolo 13 ):

Decisioni relative alla politica estera e di sicurezza comune ( articolo 23, paragrafo 1 ):

Adozione, sulla base di una strategia comune, di azioni comuni e di posizioni comuni ( articolo 23, paragrafo 2, primo comma, primo trattino ):

Adozione di qualsiasi decisione relativa all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune ( articolo 23, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino ):

Rinvio di una decisione dinanzi al Consiglio europeo allorché un membro del Consiglio dichiari che, per importanti motivi di politica nazionale, si oppone all'adozione a maggioranza qualificata della decisione stessa ( articolo 23, paragrafo 2, secondo comma ):

Procedura di conclusione di un accordo con uno o più Stati od organizzazioni internazionali ( articolo 24 ):

Decisione di non mettere alcuna spesa a carico del bilancio comunitario ( articolo 28 ):

Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

Adozione di posizioni comuni, decisioni-quadro e di decisioni (articolo 34, paragrafo 2, punti a), b) e c) ):

Adozione delle misure necessarie all'attuazione di una decisione ( articolo 34, paragrafo 2, punto c) ):

Adozione di una convenzione (articolo 34, paragrafo 2, punto d), primo comma, ex K.6):

Adozione delle misure di applicazione di una convenzione (articolo 34, paragrafo 2, punto d), secondo comma, ex K.6):

Instaurazione di una cooperazione rafforzata nell'ambito del titolo VI ( articolo 40, paragrafo 2, primo comma ):

Rinvio dinanzi al Consiglio europeo allorché uno Stato membro dichiari che per specifici e importanti motivi di politica interna, intende opporsi al lancio di una cooperazione rafforzata ( articolo 40, paragrafo 2, secondo comma ):

Decisione di non mettere a carico del bilancio delle Comunità europee alcune spese ( articolo 41 ):

Comunitarizzazione di alcuni settori che rientrano nel titolo VI del trattato sull'Unione europea (verso il titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (articolo 42, ex K.14):

Disposizioni finali

Revisione dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea (articolo 48, ex N):

Adesione all'Unione europea di uno Stato europeo (articolo 49, ex O):

TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Cooperazione rafforzata

Autorizzazione a lanciare la cooperazione rafforzata ( articolo 11, paragrafo 2, primo comma ):

Rinvio dinanzi al Consiglio, riunito a livello di Capi di Stato e di governo, allorché uno Stato membro dichiari che, per importanti motivi di politica interna, si oppone al lancio di una cooperazione rafforzata ( articolo 11, paragrafo 2, secondo comma ):

Autorizzazione di lancio, da parte del Consiglio riunito a livello dei Capi di Stato e di governo ( articolo 11, paragrafo 2, secondo comma ):

Discriminazione in base alla nazionalità

Regolamentazione intesa a vietare tali discriminazioni (articolo 12, ex 6):

Discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o la tendenza sessuale

Provvedimenti per lottare contro tali discriminazioni ( articolo 13 ):

Instaurazione del mercato interno (cfr. anche punti 6, 8, 9, 10, 11 e 16)

Definizione degli orientamenti e delle condizioni necessarie per garantire progressi equilibrati nei settori attinenti alle quattro libertà (articolo 14, paragrafo 3 , ex 7 A):

Cittadinanza dell'Unione

Disposizioni volte a facilitare l'esercizio dei diritti inerenti alla cittadinanza (articolo 18, ex 8 A):

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali (articolo 19, paragrafo 1, ex 8 B):

Modalità di esercizio del diritto di voto ed eleggibilità al Parlamento europeo (articolo 19, paragrafo 2, ex 8 B):

Disposizioni intese a completare i diritti inerenti alla cittadinanza dell'Unione (articolo 22, ex 8 E):

Libera circolazione delle merci

Fissazione dei dazi della tariffa doganale comune (articolo 26, ex 28):

Agricoltura

Adozione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni ed organizzazioni comuni dei mercati (articolo 37, paragrafi 2 e 3, ex 43):

Libera circolazione dei lavoratori

Adozione di provvedimenti intesi a realizzare la libera circolazione (articolo 40, ex 49):

Adozione, in materia di sicurezza sociale, delle misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori (articolo 42, ex 51):

Diritto di stabilimento

Realizzazione della libertà di stabilimento a mezzo direttive (articolo 44, ex 54):

Deroga, per alcune attività, all'applicazione delle disposizioni del Capo "Diritto di stabilimento" (articolo 45, ex 55):

Direttive ai fini del coordinamento delle disposizioni che prevedono un regime speciale per i cittadini stranieri, quando dette disposizioni siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (articolo 46, ex56):

Direttive volte alla reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati ed altri titoli (articolo 47, paragrafo 1, ex 57):

Direttive volte al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'acceso alle attività non salariate ed il loro esercizio (articolo 47, paragrafo 2, ex 57):

Servizi

Estensione del beneficio delle disposizioni del Capo "Servizi" ai prestatori di servizi, cittadini di paesi terzi e stabiliti all'interno della Comunità (articolo 49, ex 59):

Direttive volte a liberalizzazione un determinato servizio (articolo 52, ex 63):

Capitali e pagamenti

Misure relative ai movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari (articolo 57, ex 73 C):

Misure di salvaguardia allorché, per circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria (articolo 59, ex 73 F):

Misure urgenti nei confronti di Stati terzi in conseguenza dell'interruzione o della riduzione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e detti Stati (articolo 60, paragrafo 1, ex-73 G):

Modifica o revoca di misure prese unilateralmente fra Stati membri nei confronti di uno Stato terzo (articolo 60, paragrafo 2, ex-73 G):

Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone

Misure volte a garantire che non sussistano controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne ( articolo 62, punto 1) ):

Misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi ( articolo 62, punto 2, lettera a) ):

Modello uniforme di visto ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere muniti del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ( articolo 62, punto 2, lettera b), lettera i) e iii) ):

Fissazione delle procedure e delle condizioni ai fini del rilascio di visti ad opera degli Stati membri; norme relative al visto uniforme ( articolo 62, punto 2, lettera b), lettera ii) e iv) ):

Misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a 3 mesi ( articolo 62, punto 3) ):

Misure in materia di asilo (Stato membro responsabile dell'esame della domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri, e norme minime che disciplinano l'accoglienza dei richiedenti asilo; condizioni per la concessione dello status di rifugiato; procedura per la concessione o la revoca dello status di rifugiato) ( articolo 63, punto 1) ):

Misure applicabili ai rifugiati e agli sfollati (concessione di protezione temporanea) ( articolo 63, punto 2), lettera a) ):

Misure applicabili ai profughi o agli sfollati (equilibrio tra gli sforzi degli Stati membri che ricevono profughi e sfollati) ( articolo 63, punto 2), lettera b) ):

Misure relative alla politica d'immigrazione (condizioni di ingresso e di soggiorno; procedure per il rilascio del visto e dei titoli di soggiorno di lunga durata) ( articolo 63, punto 3, lettera a) ):

Misure relative alla politica d'immigrazione (immigrazione clandestina e soggiorno irregolare) ( articolo 63, punto 3, lettera b) ):

Misure che stabiliscono con quali diritti ed a quali condizioni i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro possono soggiornare in altri Stati membri ( articolo 63, punto 4) ):

Misure provvisorie in situazioni di emergenza caratterizzate dall'improvviso afflusso di cittadini di paesi terzi ( articolo 64 ):

Misure del settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere (articolo 65) :

Misure intese a garantire la cooperazione fra i servizi competenti delle amministrazioni nazionali e tra tali servizi e la Commissione ( articolo 66 ):

Decisione intesa a che, decorso il periodo transitorio, la procedura di codecisione venga applicata all'insieme o ad alcuni settori rientranti nel titolo IV e decisione di adeguare le disposizioni relative alle competenze della Corte di giustizia ( articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino ):

Trasporti

Norme comuni, condizioni di ammissione di vettori non residenti, sicurezza dei trasporti e altre disposizioni utili (articolo 71, paragrafo 1, ex-75):

Disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti, la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni; uso delle attrezzature di trasporto (articolo 71, paragrafo 2, ex-75):

Regolamentazione intesa a sopprimere le discriminazioni sui prezzi e sulle condizioni di trasporto (articolo 75, ex-79):

Questione di stabilire se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima ed aerea (articolo 80, ex-84):

Regole di concorrenza

Adozione dei regolamenti e delle direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi enunciati dagli articoli 81 e 82 (articolo 83, ex-87):

Deroga che, in circostanze eccezionali, autorizza a considerare compatibile col mercato comune un aiuto di Stato che a priori è contrario al diritto comunitario:

Adozione di tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 relativi agli aiuti accordati dagli Stati (articolo 89, ex-94):

Disposizioni fiscali

Esonero e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri, per un periodo limitato (articolo 92, ex-98):

Armonizzazione delle legislazioni relative all'imposta sulla cifra di affari, ai diritti di accisa ed altre imposte indirette (articolo 93, ex-99):

Ravvicinamento delle legislazioni

Direttive ai fini del ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che abbiano incidenza diretta sul mercato comune (articolo 94, ex-100):

Instaurazione e funzionamento del mercato interno (articolo 95, ex-100A):

Caso particolare in cui va rimossa una distorsione della concorrenza (articolo 96, ex-101):

Politica economica

Adozione di una raccomandazione che stabilisca gli indirizzi di massima cui devono ispirarsi le politiche economiche (articolo 99, paragrafo 2, ex-103):

Raccomandazione allo Stato membro che non si conformi agli indirizzi di massima applicabili alle politiche economiche (articolo 99, paragrafo 4, ex-103):

Decisione di rendere pubbliche le raccomandazioni del Consiglio (articolo 99, paragrafo 4, ex-103):

Possibilità di stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale delle politiche economiche (articolo 99, paragrafo 5, ex-103):

Adeguate misure in caso di gravi difficoltà sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti (articolo 100, paragrafo 1, ex-103 A):

Assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro che si trovi in difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo (articolo 100, paragrafo 2, ex-103 A):

Applicazione del divieto di assumere impegni o di concedere scoperti (articolo 103, ex-104 B):

Constatazione di un disavanzo eccessivo (articolo 104, paragrafo 6, ex-104 C):

Procedura di disavanzo eccessivo (articolo 104, paragrafi 7-9, 11 e 12, ex-104 C):

Modificazione del protocollo sulla procedura applicabile ai casi di disavanzi eccessivi (articolo 104, paragrafo 14, ex-104 C):

Politica monetaria

Decisione volta ad affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi ed altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione (articolo 105):

Misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione nella Comunità (articolo 106, ex-105 A):

Emendamento dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (articolo 107, paragrafo 5, ex-106):

Adozione di alcune disposizioni previste dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) (articolo 107, paragrafo 6, ex-107):

Conclusione di accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'euro nei confronti delle valute non comunitarie (articolo 111, paragrafo 1, ex-109):

Possibilità di adottare, adeguare od abbandonare i tassi centrali dell'euro (articolo 111, paragrafo 1, ex-109):

Formulazione di orientamenti generali in assenza di un sistema di tassi di cambio nei confronti delle valute non comunitarie (articolo 111, paragrafo 2, ex-109):

Accordi relativi alla negoziazione e alla conclusione di accordi in materia di regime monetario o valutario (articolo 111, paragrafo 3, ex-109):

Disposizioni istituzionali nell'ambito della politica economica e monetaria

Adozione delle modalità relative alla composizione del Comitato economico e finanziario (articolo 114, ex-109 C):

Disposizioni transitorie nell'ambito della politica economica e monetaria

Sospensione delle deroghe in favore degli Stati membri che non siano stati in grado di adottare la moneta unica (Grecia e Svezia) fin dall'inizio della terza fase (articolo 122, ex-109 K):

Adozione, col 1° gennaio 1999, dei tassi di conversione ai quali le monete nazionali sono irrevocabilmente vincolate e fissazione irrevocabile del tasso di conversione al quale l'euro si sostituirà alle monete nazionali (articolo 123, ex-109 L):

Occupazione

Elaborazione degli orientamenti annuali di cui gli Stati membri devono tener conto nelle rispettive politiche occupazionali ( articolo 128, paragrafo 2 ):

Raccomandazioni agli Stati membri attinenti alla politica in materia di occupazione ( articolo 128, paragrafo 4 ):

Misure d'incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri ed a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione ( articolo 129 ):

Politica commerciale comune

Adozione delle direttive d'armonizzazione dei regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi (articolo 132, ex-112):

Esercizio delle competenze attribuite al Consiglio dall'articolo 133 (articolo 133, ex-113):

Estensione dell'applicabilità dell'articolo 133 ai negoziati e agli accordi internazionali riguardanti i servizi ed i diritti di proprietà intellettuale (articolo 133, paragrafo 5 , ex-113):

Cooperazione doganale

Misure intese a rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione ( articolo 135 ):

Disposizioni sociali

Adozione di direttive che stabiliscono prescrizioni minime in materia sociale e misure destinate ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri (articolo 137, paragrafo 2 , ex-118):

Adozione di misure riguardanti la sicurezza sociale e la protezione sociale dei lavoratori; la protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro; le condizioni d'impiego dei cittadini dei paesi terzi e i contributi finanziari rivolti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di nuovi posti di lavoro (senza pregiudizio del Fondo sociale) (articolo 137, paragrafo 3 , ex-118):

Decisione di attuazione di alcuni accordi conclusi tra le parti sociali a livello europeo (articolo 139, paragrafo 2 , ex-118 B):

Adozione di misure volte a garantire l'applicazione del principio di pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne in fatto di occupazione e di lavoro (articolo 141, paragrafo 3 , ex-119):

Attribuzione alla Commissione di funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (articolo 144, ex-121):

Fondo sociale europeo

Adozione delle decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo (articolo 148, ex-125):

Istruzione, formazione professionale e gioventù

Adozione di azioni d'incentivazione per contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia d'istruzione (articolo 149, paragrafo 4, primo trattino, ex-126):

Adozione di raccomandazioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia d'istruzione (articolo 149, paragrafo 4, secondo trattino, ex-126):

Adozione di misure per contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di formazione professionale (articolo 150, ex-127):

Cultura

Adozione di azioni d'incentivazione per contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità nel campo culturale (articolo 151, paragrafo 5, primo trattino, ex-128):

Adozione di raccomandazioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia culturale (articolo 151, paragrafo 5, secondo trattino, ex-128):

Sanità pubblica

Adozione di misure e di azioni d'incentivazione per contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di sanità pubblica ( ivi compreso il settore veterinario e quello fitosanitario ) (articolo 152, paragrafo 4 , ex-129):

Adozione di raccomandazioni per contribuire al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di sanità pubblica (articolo 152, ex-129):

Protezione dei consumatori

Adozione di misure a sostegno o a complemento della politica condotta dagli Stati membri (articolo 153, paragrafo 4 , ex-129 A):

Reti transeuropee

Adozione degli orientamenti e delle misure volte al conseguimento degli obiettivi della Comunità in materia di reti transeuropee (articolo 156, ex-129 D):

Industria

Adozione di misure specifiche destinate a sostenere azioni condotte dagli Stati membri ai fini del conseguimento degli obiettivi della Comunità e degli Stati membri in campo industriale (articolo 157, ex-130):

Coesione economica e sociale

Azioni specifiche che siano necessarie al di fuori dei Fondi strutturali (articolo 159, ex-130 B):

Definizione dei compiti, degli obiettivi prioritari e dell'organizzazione dei Fondi a finalità strutturale, nonché delle norme generali applicabili ai Fondi; adozione delle disposizioni necessarie per garantire l'efficacia ed il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti (articolo 161, ex-130 D):

Decisioni di applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale (articolo 162, ex-130 E):

Ricerca e sviluppo tecnologico

Adozione del programma quadro pluriennale (articolo 166, paragrafo 1, ex-130 I):

Adozione degli specifici programmi di attuazione del programma quadro pluriennale (articolo 166, paragrafo 4, ex-130 I):

Negoziazione e conclusione di accordi, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, con paesi terzi o con organizzazioni internazionali (articolo 170, ex-130 M):

Creazione di imprese comuni o di qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi comunitari di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (articolo 172, 1° comma, ex-130 O):

Decisioni relative alle modalità di attuazione del programma quadro pluriennale, o relative alle regole applicabili ai programmi complementari (articolo 172, secondo comma, ex-articolo 130 O):

Ambiente

Negoziazione e conclusione di accordi tra Comunità e paesi terzi od organizzazioni internazionali (articolo 174, ex-130 R):

Azioni da intraprendere ai fini del conseguimento degli obiettivi della Comunità in campo ambientale (articolo 175, paragrafo 1, ex-130 S):

Adozione, in deroga all'articolo 175, paragrafo 1, di misure di natura fiscale o concernenti l'assetto territoriale, la destinazione dei suoli, la gestione delle risorse idrauliche o l'approvvigionamento energetico (articolo 175, paragrafo 2, primo comma, ex-130 S):

Definizione delle materie, di cui all'articolo 175, paragrafo 2, sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata (articolo 175, paragrafo 2, secondo comma, ex-130 S):

Adozione di programmi di azione a carattere generale che stabiliscono gli obiettivi da conseguire in via prioritaria (articolo 175, paragrafo 3, ex-130 S):

Attuazione dei programmi di azioni di cui all'articolo 175, paragrafo 3 (articolo 175, paragrafo 4, ex-130 S):

Cooperazione allo sviluppo

Misure necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi della Comunità nel campo della cooperazione allo sviluppo (ad esempio programmi pluriennali) (articolo 179, ex-130 W):

Negoziazione e conclusione di accordi tra la Comunità e i paesi terzi, od organizzazioni internazionali (articolo 181, ex-130 Y):

Associazione dei paesi e territori d'oltremare

Fissazione delle disposizioni relative alle modalità e alla procedura di associazione tra i paesi e i territori d'oltremare e la Comunità (articolo 187, ex-136):

Disposizioni istituzionali (elenco non esaustivo)

Predisposizione di una procedura elettorale uniforme ai fini dell'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento europeo (articolo 190, paragrafo 4 , ex-138):

Fissazione dei principi e delle norme che disciplinano le competenze di esecuzione conferite dal Consiglio (articolo 202, ex-145):

Fissazione dell'ordine d'esercizio della presidenza del Consiglio da parte degli Stati membri (articolo 203, secondo comma , ex-146):

Disposizioni finanziarie (elenco non tassativo)

Adozione delle disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità (articolo 269, ex-201):

Adozione del bilancio comunitario (articolo 272, ex-203):

Adozione di misure necessarie ai fini della prevenzione delle frodi ai danni degli interessi finanziari della Comunità ed ai fini della lotta contro le stesse frodi, onde offrire una protezione effettiva ed equivalente negli Stati membri (senza pregiudizio dell'applicabilità del diritto penale nazionale, né della somministrazione della giustizia negli Stati membri) (articolo 280, paragrafo 4 , ex-209 A):

Disposizioni generali e finali (elenco non tassativo)

Fissazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle stesse Comunità (articolo 283, ex-212):

Modifiche all'elenco dei prodotti impiegati nella produzione o nel commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico (articolo 296, ex-223):

Adozione di misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato istitutivo della Comunità europea alle regioni ultraperiferiche (articolo 299, paragrafo 2 , ex-227):

Adozione di misure urgenti quando una posizione comune od un'azione comune, adottata nell'ambito della politica estera o di sicurezza comune, prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi (articolo 301, ex-228 A):