Il Parlamento europeo

INTRODUZIONE

Il prossimo ampliamento dell'Unione europea verso l'Europa centrorientale postula una revisione del funzionamento delle istituzioni europee. La struttura attuale ha mantenuto l'organizzazione originaria prevista per i sei Stati fondatori, che tuttora funziona in base ai medesimi principi istituzionali pur con i numerosi adattamenti dovuti alle successive adesioni.

La conferenza intergovernativa che ha portato al trattato di Amsterdam aveva il duplice obiettivo di accrescere la legittimità democratica delle istituzioni europee e di rendere più efficiente il meccanismo istituzionale in previsione dell'ampliamento. L'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ha potenziato il ruolo del Parlamento europeo, consentendo con ciò di conseguire il primo obiettivo. Nondimeno, sarà necessaria una nuova conferenza intergovernativa per preparare le istituzioni all'adesione dei nuovi Stati membri, come del resto prevede uno dei tre protocolli allegati ai trattati TUE e CE.

Al Parlamento europeo il trattato attribuisce anche poteri più incisivi nel processo decisionale dell'Unione europea. Il numero delle procedure legislative è diminuito e il loro funzionamento è stato semplificato. A norma del nuovo trattato, la procedura di cooperazione viene praticamente eliminata mentre la procedura di codecisione vede un'estensione spettacolare. In tal modo, il Parlamento europeo è diventato un autentico colegislatore a fianco del Consiglio.

LA PROCEDURA DI CODECISIONE

Estensione della codecisione

Il campo di applicazione della procedura di codecisione è oggi notevolmente più ampio che in passato. Per le materie in cui vige il voto a maggioranza qualificata come per quelle introdotte ex novo dal trattato la procedura di codecisione fra Parlamento e Consiglio è la regola (fa eccezione l'agricoltura, settore per il quale il Consiglio continua a deliberare a maggioranza qualificata e per il quale è richiesta la mera consultazione del Parlamento europeo). La codecisione si applica anche a talune materie decise all'unanimità in sede di Consiglio. La procedura di cooperazione è riservata unicamente a una serie di decisioni in materia di Unione economica e monetaria.

Per l'esattezza, la procedura di codecisione è estesa alle seguenti materie del trattato che istituisce la Comunità europea (gli articoli fra parentesi figurano nella nuova numerazione):

Semplificazione della procedura di codecisione

Il procedimento di formazione degli atti introdotto dal trattato di Maastricht prevedeva fino a tre letture da parte del Consiglio in caso di disaccordo con il Parlamento. Quando sorgeva un disaccordo fra le due istituzioni dopo la seconda lettura di una proposta legislativa, il Consiglio poteva confermare la posizione comune in terza lettura e l'atto veniva adottato solo se il Parlamento non lo respinge a maggioranza assoluta dei suoi membri. Poiché era ben difficile che il Parlamento riuscisse a raggiungere la maggioranza assoluta, il Consiglio finiva per assumere un ruolo preponderante nel procedimento legislativo.

Il trattato di Amsterdam, ha cancellato il ricorso alla terza lettura in sede di Consiglio. Il procedimento legislativo risulta quindi abbreviato e, in mancanza di conciliazione fra le due istituzioni, la proposta legislativa si reputa respinta. Il Parlamento assurge così a colegislatore a pieno titolo a fianco di un Consiglio che dovrà scendere a compromessi se vorrà che un determinato provvedimento venga adottato.

In una dichiarazione la conferenza intergovernativa ha invitato peraltro il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al rigoroso rispetto dei termini stabiliti all'articolo 251 (ex articolo 189 B): il periodo effettivo che decorre tra la seconda lettura del Parlamento e l'esito della procedura del comitato di conciliazione non deve in alcun caso essere superiore a nove mesi.

LA FUTURA STRUTTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il trattato di Amsterdam pone un limite massimo alle dimensioni del Parlamento europeo, stabilendo che il numero dei suoi membri non può essere superiore a settecento anche dopo l'ampliamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa centrorientale nell'Unione europea.

Il Parlamento europeo presenterà le opportune proposte per definire un sistema elettorale a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni.

Con approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità, e previo parere della Commissione, il Parlamento europeo adotta lo statuto dei suoi membri.

Il Parlamento europeo dispone ora di poteri più ampi anche nella nomina dei membri della Commissione. La procedura di "investitura" prevista dal trattato di Maastricht è stata modificata dal trattato di Amsterdam il quale prevede, per l'appunto, che il Parlamento debba dapprima approvare la nomina del presidente della Commissione - designato dagli Stati membri - quindi approvare il collegio dei membri della futura Commissione designati di comune accordo dagli Stati membri e dal presidente designato.

A conferma dell'accordo raggiunto dal Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) è allegato ai trattati un protocollo sulle sedi delle istituzioni il quale recita che: "Il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, dove si tengono in linea di massima 12 tornate plenarie mensili, compresa la tornata del bilancio". Le tornate plenarie aggiuntive e le riunioni delle commissioni parlamentari si svolgono invece a Bruxelles, mentre "il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi restano a Lussemburgo".